Cassazione Penale, Sentenza n. 3674/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati a lui ascritti: partecipazione a associazione di tipo camorristico (art. 416-bis c.p., vari comma) e detenzione di armi (art. 2 e 7 legge 2/10/1967 n.895). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver erroneamente riconosciuto al gruppo i caratteri di clan camorristico e per avergli attribuito il ruolo di "consigliere" sulla base di una lettura errata di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori (sostiene ad esempio che dalle conversazioni nn. 893 e 894 non emerga condivisione dei comportamenti del figlio); si osserva anche che alcuni collaboratori avrebbero indicato il ricorrente come mero accompagnatore e che non risultano reati-fine a suo carico; 2) inesistenza delle esigenze cautelari idonee a giustificare la custodia cautelare, attesa la presunta posizione marginale del ricorrente nel gruppo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il ricorrente non ha confutato puntualmente la dettagliata motivazione del Tribunale, che aveva valutato dichiarazioni di più collaboratori e numerose intercettazioni (anche sulle decisioni del gruppo, l'introduzione del figlio nel sistema, la detenzione di armi) e aveva riscontrato elementi probatori concreti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché il Tribunale, richiamando la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ha ritenuto non emersa la cessazione del rapporto del ricorrente col gruppo e ha inoltre valorizzato i gravi precedenti penali dello stesso. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come applicabile alla struttura associativa descritta: il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza di un'associazione di stampo camorristico attraverso dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni che mostrano ruoli direttivi, decisioni criminali e rapporti con altri clan.
Richiamato per la partecipazione ai reati in concorso: la Corte dà rilievo alla partecipazione del ricorrente a condotte collettive descritte negli elementi di prova.
legge 2 ottobre 1967 n. 895, artt. 2 e 7
Norme relative alla detenzione di armi: le intercettazioni ambientali e le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute sufficiente riscontro della detenzione delle armi contestate (capo 49-bis).
Applicata la "doppia presunzione" cautelare: la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi che dimostrino la rottura del vincolo associativo e quindi permane il presupposto per la custodia cautelare, integrando le esigenze cautelari.
Norma richiamata per la conseguenza della pronuncia di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione o per riesame deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: semplici affermazioni apodittiche di irrilevanza non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se valutate nel loro complesso e con riscontri, possono costituire base solida per ritenere l'esistenza di un'associazione mafiosa/camorristica e per attribuire ruoli interni al gruppo.
- Per contrastare efficacemente misure cautelari basate sulla "doppia presunzione" di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., il difensore deve produrre elementi concreti che dimostrino la cessazione dei legami o l'insussistenza delle esigenze cautelari (es. prova di dissociazione, elementi che smentiscano l'attuale pericolosità o disponibilità di armi).
- La mera contestazione del significato di singole intercettazioni senza una lettura complessiva e argomentata è generalmente insufficiente a demolire la valutazione del giudice di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni pecuniarie; pertanto, valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo è strategicamente importante.
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