Cassazione Civile, Ordinanza n. 32034/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2009, notificato a una società in liquidazione dopo la presentazione di un modello VR per il rimborso IVA conseguente alla cessazione dell’attività. La controversia riguardava, da un lato, il valore residuo di alcuni beni strumentali destinati ad autoconsumo e, dall’altro, l’applicabilità dell’esenzione IVA per un immobile ceduto e per altri immobili acquistati dai soci con l’intento dichiarato di destinarli a pertinenza delle abitazioni principali. La CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto ritenendo spettante l’esenzione e ritenendo dimostrata la destinazione dei beni tramite i contratti di acquisto. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente/apodittica della sentenza di appello; 2) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice esaminato un tema di esenzione non dedotto o comunque inquadrato in modo diverso; 3) violazione dell’art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza posto sull’Agenzia l’onere di provare la destinazione degli immobili dell’impresa cessata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva comunque esaminato le censure dell’appello e aveva espresso una ratio decidendi comprensibile, fondata su un accertamento fattuale relativo alla prova della destinazione dei beni. Sul secondo motivo ha ritenuto che la doglianza non fosse correttamente veicolata come vizio motivazionale, ma mirasse in realtà a contestare la ricostruzione del contenuto della domanda e della decisione di merito, con conseguente inammissibilità in cassazione. Sul terzo motivo ha affermato che la censura non attingeva la reale ratio decidendi, poiché la CTR non aveva posto l’onere della prova sull’Ufficio, ma aveva accertato che la destinazione degli immobili ai fini dell’esenzione era stata provata dai soci mediante i contratti di compravendita. Nessuna statuizione favorevole è stata pronunciata a favore dei contribuenti, rimasti intimati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura per nullità della sentenza può essere proposta per motivazione apparente o per vizi processuali, ma non per rivalutare il merito della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono denunciabili solo anomalie motivazionali estreme.
art. 12 preleggi
L’interpretazione delle norme processuali va compiuta secondo i canoni ermeneutici generali.
La doglianza di ultrapetizione richiede una corretta censura del vizio processuale, non la mera contestazione dell’interpretazione della domanda o della decisione di merito.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi, perché la prova della destinazione degli immobili era stata già ritenuta raggiunta dai contribuenti.
La doglianza sull’onere della prova è inammissibile se non si confronta con l’accertamento di merito secondo cui la prova è stata effettivamente fornita dalla parte che vi era onerata.
art. 10, comma 8-bis, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base dell’esenzione IVA oggetto di contestazione; la CTR ne ha ritenuto corretta l’applicazione.
art. 10, comma 8-ter, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione all’esenzione per immobili strumentali; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che la decisione di merito poggia sulla prova della destinazione dei beni.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non è sufficiente che sia sintetica o concisa.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato alle sole anomalie che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante, senza possibilità di rivalutare la sufficienza della motivazione.
- In cassazione, la censura di ultrapetizione o di errata ricostruzione del contenuto della domanda non può tradursi in una generica contestazione del modo in cui il giudice di merito ha interpretato gli atti o delimitato il thema decidendum.
- Il motivo di ricorso per violazione dell’onere della prova è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi, ossia con l’accertamento di merito che la prova sia stata effettivamente fornita dalla parte onerata.
- La censura di violazione di legge deve colpire la reale ragione decisoria della sentenza impugnata; se si fonda su un presupposto diverso da quello accertato dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
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