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Sentenza

Sentenza del 29/12/2023 n. 262 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno 2016: 1) imputazione a socio S.L. di reddito di capitale pari a € 384.583,88 quale utile extracontabile distribuito dalla società in ragione della ristretta base sociale; 2) contestazione, in capo a D. E. s.r.l., della mancata deducibilità dei costi per competenze professionali fatturate da I. srls/avv.ti e dell'indetraibilità dell'IVA, con recupero a tassazione di complessivi € 789.285,06 (di cui € 54.704,72 costo indeducibile per spese legali e € 734.580,34 quale sopravvenienza attiva). Le contestazioni originano dall'incasso nel 2016 di una somma corrisposta dall'assicurazione Allianz a titolo di indennizzo per un sinistro del 2008; la documentazione contabile prodotta dai ricorrenti risultava incompleta (mancanza conti di partitario, libro giornale, bilancio 2016 non depositato). I ricorrenti lamentavano vizi di motivazione e violazione dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio e chiedevano ammissione di prove testimoniali e indagini finanziarie/patrimoniali.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili/generiche le doglianze sulla motivazione e sull'onere della prova. Sul merito: ha confermato che l'indennità assicurativa incassata nel 2016 costituisce sopravvenienza attiva imponibile in quell'esercizio (art. 88 co.3 lett. a TUIR) e che la documentazione prodotta non chiariva il trattamento contabile dell'importo incassato, giustificando il recupero a tassazione. Ha inoltre ritenuto indeducibili i costi fatturati da I. srls per € 54.704,72 perché rimborsati integralmente da Allianz e privi del requisito di inerenza ai sensi dell'art. 109 TUIR; la fattura e gli atti non dimostravano l'esistenza di attività inerenti alla D. E. srl. Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, è stata ritenuta legittima in presenza di ristretta base societaria (socio al 98% e socio di minoranza al 2%), con richiamo alla giurisprudenza della Cassazione; i soci non hanno fornito prova contraria sufficiente (documentazione bancaria e altre prove proposte ritenute non decisive o incomplete). Spese processuali a carico dei ricorrenti in solido per € 5.800,00.

Norme richiamate

  • art. 88, co. 3, lett. a) TUIR

    art. 88, co. 3, lett. a) TUIR

    L'indennità assicurativa percepita costituisce sopravvenienza attiva e concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui è certa e determinabile (2016), quindi è imponibile in capo alla società.

  • art. 109 TUIR

    I costi sono deducibili solo se provati nell'esistenza, nella inerenza e nella congruità economica; in mancanza di adeguata documentazione e laddove il costo risulti rimesso da terzi (Allianz), la deducibilità può essere negata.

  • art. 42 DPR n. 600/1973

    art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione e all'onere della prova della pretesa tributaria; il giudice ha ritenuto che l'amministrazione abbia adempiuto alla motivazione essenziale degli avvisi.

  • art. 7 D.lgs. n. 546/1992

    art. 7 D.lgs. n. 546/1992

    Richiamato con riferimento all'onere probatorio nel contenzioso tributario; però le doglianze dei ricorrenti su vizio di prova sono state ritenute generiche e non fondate.

Massime di principio

  • L'indennità assicurativa ricevuta da impresa va contabilizzata e tassata nell'esercizio in cui diventa certa e determinabile: mantenere documentazione contabile chiara è essenziale per evitare rettifiche.
  • Spetta al contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la congruità dei costi dedotti; fatture non circostanziate o documentazione incompleta giustificano la disallowance dei costi.
  • Se un costo è integralmente rimborsato da terzi (es. assicurazione), la deducibilità in capo all'impresa che lo ha sostenuto può essere negata e il terzo rimborsante è il soggetto legittimato a dedurre il costo.
  • Per società con ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci; il socio può però scongiurare la presunzione con prova contraria convincente (documenti contabili, flussi bancari, delibere sull'accantonamento/reinvestimento).
  • La carenza di deposito del bilancio e di scritture contabili (libro giornale, partitario) indebolisce fortemente la posizione del contribuente in sede contenziosa.
  • Le richieste istruttorie del giudice sono integrative e non sostitutive: non si può fare affidamento sui poteri istruttori del giudice per rimediare alla negligenza probatoria della parte.
  • Prove testimoniali o documentali provenienti da soggetti legati (familiari/parte correlate) hanno scarso valore probatorio se non accompagnate da elementi oggettivi e documentali indipendenti.
  • Per difendersi efficacemente: depositare bilanci e scritture regolari, conservare documentazione che dimostri l'inerenza delle spese, documentare il destino degli utili (accantonamenti, reinvestimenti) e conservare flussi bancari anche di annualità successive se rilevanti.

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