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Sentenza

Sentenza del 28/12/2023 n. 582 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Intimazione di pagamento e principio di emendabilità della dichiarazione- inammissibilità del ricorso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un'Intimazione di pagamento T7ZI/2020 per €119.907,36 emessa a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 83/2021 che aveva annullato la decisione favorevole al contribuente e disposto il rinvio. Il contribuente ha invocato il principio di emendabilità della dichiarazione (art. 2, comma 8-bis DPR n. 322/1998) per correggere la dichiarazione e contrastare l'intimazione; l'Ufficio ha sostenuto che la doglianza attiene al merito dell'accertamento e che in sede esecutiva (intimazione emessa a seguito di cassazione con rinvio) non è possibile riproporre questioni di merito.

La decisione

L'appello proposto dall'Ufficio è stato accolto: il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile perché il contribuente, nel giudizio sull'intimazione di pagamento emessa dopo rinvio dalla Cassazione (provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. c-bis D.Lgs. 546/1992), non poteva invocare l'emendabilità della dichiarazione per rimettere in discussione il merito dell'accertamento. Condanna del contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 per ciascun grado.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992

    art. 68, comma 1, lett. c-bis

    La norma rende provvisoriamente esecutivo l'avviso di accertamento dopo pronuncia della Corte di Cassazione con rinvio; in tale contesto di esecutorietà si limita la possibilità per il contribuente di rimettere in discussione il merito dell'accertamento nell'ambito del procedimento di riscossione (intimazione).

  • DPR n. 322/1998

    La norma consente, in generale, la correzione/emendazione della dichiarazione fiscale (anche direttamente in giudizio secondo giurisprudenza); tuttavia la Corte ha ritenuto che tale possibilità non sia esercitabile per contestare una intimazione di pagamento emessa a seguito di sentenza della Cassazione con rinvio, perché ciò equivarrebbe a rimettere in discussione il merito in sede esecutiva, cosa non ammessa.

Massime di principio

  • Quando l'intimazione di pagamento è stata emessa a seguito di una sentenza della Cassazione con rinvio (art. 68, comma 1, lett. c-bis D.Lgs. 546/1992), il giudizio sull'intimazione è funzione esecutiva e non luogo per rimettere in discussione il merito dell'accertamento: le censure devono riguardare vizi propri dell'atto di intimazione e non il merito fiscale già oggetto di giudizio.
  • Il principio di emendabilità della dichiarazione (art. 2, c. 8-bis DPR 322/1998) non può essere usato in sede di opposizione all'intimazione, quando la riscossione è stata resa provvisoriamente esecutiva da pronuncia della Cassazione; la correzione della dichiarazione va esercitata nei contesti e nei tempi appropriati (es. impugnazione dell'avviso di accertamento), non per aggirare il divieto di riproporre questioni di merito in fase esecutiva.
  • Se si intendono sollevare questioni di merito relative all'accertamento, occorre farlo nel giudizio di merito competente e nei termini processuali previsti; tentativi di trasferire quelle questioni in sede di riscossione sono suscettibili di inammissibilità e condanna per spese.
  • Quando vi è ancora pendenza o incertezza sulla definitività di una pronuncia di merito, il contribuente può chiedere la sospensione della provvisoria esecutività o della riscossione; tuttavia la sospensione è una misura autonoma e la sua concessione dipende dal giudice e non autorizza automaticamente a sollevare questioni di merito in sede esecutiva.
  • Attenzione a formulare contestazioni specifiche e tempestive sui calcoli e sugli elementi dell'intimazione: disconoscimenti generici o tardivi possono essere dichiarati inammissibili.

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