Sentenza del 28/12/2023 n. 582 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Intimazione di pagamento e principio di emendabilità della dichiarazione- inammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un'Intimazione di pagamento T7ZI/2020 per €119.907,36 emessa a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 83/2021 che aveva annullato la decisione favorevole al contribuente e disposto il rinvio. Il contribuente ha invocato il principio di emendabilità della dichiarazione (art. 2, comma 8-bis DPR n. 322/1998) per correggere la dichiarazione e contrastare l'intimazione; l'Ufficio ha sostenuto che la doglianza attiene al merito dell'accertamento e che in sede esecutiva (intimazione emessa a seguito di cassazione con rinvio) non è possibile riproporre questioni di merito.
La decisione
L'appello proposto dall'Ufficio è stato accolto: il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile perché il contribuente, nel giudizio sull'intimazione di pagamento emessa dopo rinvio dalla Cassazione (provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. c-bis D.Lgs. 546/1992), non poteva invocare l'emendabilità della dichiarazione per rimettere in discussione il merito dell'accertamento. Condanna del contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 per ciascun grado.
Norme richiamate
art. 68, comma 1, lett. c-bis
La norma rende provvisoriamente esecutivo l'avviso di accertamento dopo pronuncia della Corte di Cassazione con rinvio; in tale contesto di esecutorietà si limita la possibilità per il contribuente di rimettere in discussione il merito dell'accertamento nell'ambito del procedimento di riscossione (intimazione).
La norma consente, in generale, la correzione/emendazione della dichiarazione fiscale (anche direttamente in giudizio secondo giurisprudenza); tuttavia la Corte ha ritenuto che tale possibilità non sia esercitabile per contestare una intimazione di pagamento emessa a seguito di sentenza della Cassazione con rinvio, perché ciò equivarrebbe a rimettere in discussione il merito in sede esecutiva, cosa non ammessa.
Massime di principio
- Quando l'intimazione di pagamento è stata emessa a seguito di una sentenza della Cassazione con rinvio (art. 68, comma 1, lett. c-bis D.Lgs. 546/1992), il giudizio sull'intimazione è funzione esecutiva e non luogo per rimettere in discussione il merito dell'accertamento: le censure devono riguardare vizi propri dell'atto di intimazione e non il merito fiscale già oggetto di giudizio.
- Il principio di emendabilità della dichiarazione (art. 2, c. 8-bis DPR 322/1998) non può essere usato in sede di opposizione all'intimazione, quando la riscossione è stata resa provvisoriamente esecutiva da pronuncia della Cassazione; la correzione della dichiarazione va esercitata nei contesti e nei tempi appropriati (es. impugnazione dell'avviso di accertamento), non per aggirare il divieto di riproporre questioni di merito in fase esecutiva.
- Se si intendono sollevare questioni di merito relative all'accertamento, occorre farlo nel giudizio di merito competente e nei termini processuali previsti; tentativi di trasferire quelle questioni in sede di riscossione sono suscettibili di inammissibilità e condanna per spese.
- Quando vi è ancora pendenza o incertezza sulla definitività di una pronuncia di merito, il contribuente può chiedere la sospensione della provvisoria esecutività o della riscossione; tuttavia la sospensione è una misura autonoma e la sua concessione dipende dal giudice e non autorizza automaticamente a sollevare questioni di merito in sede esecutiva.
- Attenzione a formulare contestazioni specifiche e tempestive sui calcoli e sugli elementi dell'intimazione: disconoscimenti generici o tardivi possono essere dichiarati inammissibili.
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