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Sentenza

Sentenza del 28/12/2023 n. 373 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento - IMU - Soggetto passivo: società proprietaria immobile - Sussiste - Associazione locataria - Esclusione - Esenzione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di pagamento IMU relativi agli anni 2016-2018. La societa' appellante deduce che l'immobile e' utilizzato esclusivamente dall'associazione xxxxx, che svolge attivita' non commerciali assistenziali, didattiche e previdenziali, pertanto l'immobile sarebbe esente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/92. La societa' afferma inoltre di essere una 'societa' di comodo' della predetta associazione e contesta la legittimita' degli avvisi richiamando l'art. 4, comma 1, DL 16/2012 (per la presunta soppressione del richiamo all'art. 59 D.Lgs. 446/97). In sostanza si chiede che l'esenzione operi nonostante la proprieta' sia formalmente intestata ad una s.r.l.

La decisione

L'appello e' stato respinto dalla Corte tributaria regionale di Perugia. Il giudice ha confermato la legittimita' degli avvisi IMU: l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/92 richiede che il soggetto passivo (il possessore/proprietario o titolare di diritto reale) utilizzi direttamente l'immobile per le attivita' non commerciali. Nel caso concreto l'attivita' non commerciale e' svolta esclusivamente dall'associazione locataria in forza di un contratto di locazione a titolo oneroso, mentre proprietaria e' la s.r.l. appellante che svolge attivita' commerciale di compravendita e locazione immobiliare; pertanto non ricorrono i requisiti per l'esenzione. E' stata altresi' respinta l'eccezione relativa all'art. 4, comma 1, DL 16/2012. Condanna alle spese di grado a carico dell'appellante, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i

    L'esenzione IMU riguarda gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalita' non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali e sportive: pero' l'agevolazione compete al soggetto passivo che e' proprietario o titolare di diritto reale e che utilizza direttamente l'immobile per tali attivita'.

  • D.Lgs. 504/1992, art. 3, comma 1

    Definizione del soggetto passivo dell'imposta: e' il possessore (proprietario o titolare di diritto reale) e non il mero utilizzatore/locatario.

  • D.Lgs. 446/1997, art. 59

    Norma richiamata nelle contestazioni concernenti potestà regolamentare comunale; la Corte ritiene irrilevante la richiamata modifica normativa rispetto alla legittimita' degli avvisi, poiche' la potestà impositiva e regolamentare comunale e' comunque riconosciuta in altri testi normativi.

  • DL 16/2012, art. 4, comma 1

    L'eccezione dell'appellante sulla presunta soppressione di poteri regolamentari comunali e la conseguente illegittimita' degli avvisi e' stata ritenuta infondata: la modifica tecnica non incide sul principio che l'esenzione spetta solo al soggetto passivo che utilizza direttamente l'immobile.

  • Legge 222/1985, art. 16

    Richiamata tra le attivita' che possono giustificare l'esenzione se svolte direttamente e non commercialmente dall'ente proprietario.

  • Testo unico degli enti locali, art. 149

    Conferma la potestà regolamentare e impositiva dei Comuni in materia di entrate; usata per ribadire la legittimita' dell'operato comunale.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per attivita' non commerciali opera solo se il soggetto passivo (proprietario o titolare di diritto reale) utilizza direttamente l'immobile per le attivita' agevolate; la mera presenza di un conduttore non profit non trasferisce l'esenzione al proprietario commerciale.
  • Se l'immobile e' detenuto da una societa' commerciale (anche se la stessa e' collegata in vario modo a un'associazione), l'imposta rimane dovuta a meno che la proprieta' non sia formalmente e sostanzialmente un ente non commerciale che svolge direttamente l'attivita'.
  • I contratti di locazione a titolo oneroso che attribuiscono l'uso dell'immobile a un'associazione non commerciale non incidono sullo status di soggetto passivo: il proprietario resta il soggetto passivo tassabile.
  • Le impugnazioni basate su presunte modifiche di poteri regolamentari (es. DL 16/2012) devono dimostrare un'effettiva illegittimita' degli atti impositivi; la semplice modifica formale del richiamo normativo non invalida automaticamente gli avvisi IMU se sussistono i requisiti sostanziali dell'imposta.
  • In casi simili e' essenziale produrre documentazione che dimostri la titolarita' reale dell'immobile, la natura non commerciale dell'attivita' svolta dal proprietario e l'assenza di rapporto di locazione onerosa che trasferisca l'utilizzo a terzi.

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