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Sentenza

Sentenza del 29/12/2023 n. 375 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Riscossione - Cartelle pagamento - Nullità notifiche - Indirizzo PEC mittente - Iscrizione pubblici registri - Assente - Non rilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l'avviso di intimazione e le sottese cartelle di pagamento eccependo la nullità della notifica effettuata tramite PEC da un indirizzo non risultante nei pubblici elenchi (RegINDE, Ini-Pec, IPA) ai sensi dell'art. 3‑bis L.53/1994 e art. 16‑ter DL 179/2012; in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo nulla la notificazione. L'Agenzia ha appellato sostenendo che l'obbligo di iscrizione nei pubblici registri riguarda soltanto il destinatario della notifica e non il mittente, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (tra cui sentenze 982/2023 e 18684/2023). In appello il Collegio ha ritenuto fondata tale interpretazione e ha concluso che l'estraneità dell'indirizzo mittente dai pubblici registri non invalida automaticamente la notificazione salvo che il destinatario non dimostri pregiudizi sostanziali al diritto di difesa.

La decisione

Il Collegio d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittima la procedura di notificazione dell'avviso di intimazione notificato il 16/11/2021 mediante PEC da indirizzo non iscritto nei pubblici registri. Le spese sono compensate fra le parti (compensazione integrale). La richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. è stata ritenuta infondata e quindi respinta.

Norme richiamate

  • art. 3‑bis, legge 53/1994

    La corte interpreta la norma come riferita all'obbligo di iscrizione dell'indirizzo PEC del destinatario nei pubblici registri tributari; non impone l'iscrizione dell'indirizzo del mittente per la validità della notifica.

  • art. 16‑ter, D.L. 179/2012

    Analogamente all'art. 3‑bis L.53/1994, la norma è stata interpretata come concernente l'obbligo del destinatario; la mancata iscrizione del mittente nei registri non comporta di per sé nullità della notificazione.

  • Giurisprudenza: Cass. sent. 982/2023 e 18684/2023

    La Corte di Cassazione ha stabilito che la normativa sui pubblici registri riguarda il destinatario e che la provenienza 'ictu oculi' della PEC dall'ufficio tributario fa sorgere una presunzione di riferibilità della notifica all'Ufficio; tale presunzione può essere superata solo dimostrando pregiudizi sostanziali al diritto di difesa.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione dell'indirizzo PEC nei pubblici registri, ai fini tributari, si applica principalmente al destinatario della notifica e non al mittente: una notifica proveniente da PEC non iscritta nei registri non è automaticamente nulla.
  • Quando la PEC evidenzia 'ictu oculi' l'origine dall'ufficio tributario, opera una presunzione di riferibilità della notifica all'ufficio; spetta al contribuente provare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sono derivati dalla notifica per ottenere l'annullamento.
  • In presenza di giurisprudenza contrastante, i giudici di merito tendono a seguire l'orientamento della Corte di Cassazione; pertanto, eccezioni formali relative al mittente PEC sono spesso respinte se non accompagnate da concreto danno processuale o sostanziale.
  • La contestazione della validità della notifica per sola mancata iscrizione del mittente nei registri è inefficace salvo prova del nesso con un concreto vulnus al diritto alla difesa (perdita di termini, impossibilità di prendere conoscenza effettiva, ecc.).
  • Le richieste di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. sono difficilmente accolte quando l'azione era sorretta da un fondamento giurisprudenziale ragionevole (orientamenti contrastanti): occorrono elementi chiari di mala fede o di danno significativo per l'ammissione.

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