Cassazione Penale, Ordinanza n. 25847/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: la difesa sosteneva che la decisione sarebbe stata carente perché non avrebbe valorizzato elementi favorevoli all'imputato, anche in relazione alla scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse motivato in modo congruo attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, cioè la pessima biografia penale e le caratteristiche del fatto, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa. Ha inoltre affermato che la scelta del rito abbreviato non assume autonomo rilievo ai fini delle generiche, essendo già premiata dalla diminuzione di pena propria del rito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne specifica la condotta tipica, limitandosi a indicare il titolo di reato contestato.
richiamato implicitamente come riferimento alle attenuanti generiche, la cui concessione è stata negata con motivazione ritenuta sufficiente.
il ricorso per cassazione non può censurare il giudizio di fatto sulla concessione delle attenuanti generiche quando la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a considerare e confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su elementi quali i precedenti penali e le caratteristiche del fatto, purché la valutazione sia congrua e non contraddittoria.
- La scelta del rito abbreviato non costituisce, di per sé, un autonomo elemento idoneo a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, poiché il relativo vantaggio è già compensato dalla riduzione di pena prevista per il rito.
- La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Come è indicizzato
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