Cassazione Civile, Ordinanza n. 32669/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce da un'azione proposta per ottenere il pagamento di compensi professionali per attività giudiziale svolta in favore del cliente in un precedente giudizio civile. L'attore in primo grado aveva introdotto la domanda con citazione davanti al Giudice di Pace, ottenendo accoglimento in contumacia del convenuto. Il convenuto ha proposto appello, respinto dal Tribunale. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando la nullità insanabile della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, sostenendo che la controversia era stata introdotta con un rito non corretto dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini del regime impugnatorio e della verifica della ritualità del contraddittorio, dovesse aversi riguardo alla forma in concreto assunta dal giudizio di primo grado e alla decisione del tribunale, che aveva accertato la regolare notificazione dell'atto di citazione al convenuto, posto così in condizione di difendersi. La censura del ricorrente non ha attinto specificamente tale decisivo passaggio della sentenza impugnata. Condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
proposta di definizione camerale
richiamato quale base procedurale per la proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio
art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011
indicato come norma che disciplina le forme di introduzione delle controversie per liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili
artt. 702-bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011
richiamati per affermare che l'azione va proposta nelle forme del rito sommario speciale o del decreto ingiuntivo, non con rito ordinario o sommario codicistico ordinario
richiamati come alternativa del decreto ingiuntivo per la richiesta di compensi professionali
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato oggetto di raddoppio
Massime di principio
- Nelle controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, il regime processuale deve essere individuato guardando alla forma in concreto adottata dal giudice di primo grado e alla qualificazione dell'azione data al giudizio, non solo alla forma astrattamente prescritta dalla disciplina speciale.
- Se il giudice di merito accerta che l'atto introduttivo ha raggiunto il convenuto con rituale notificazione e che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato, la censura di nullità per violazione del contraddittorio o del diritto di difesa è inammissibile se non confrontata specificamente con tale ratio decisoria.
- La deduzione di una nullità processuale in cassazione deve investire in modo puntuale il passaggio decisivo della motivazione impugnata; una censura generica o non calibrata sulla concreta ragione della decisione non consente il sindacato di legittimità.
- Per le controversie relative agli onorari professionali per attività giudiziale civile, l'introduzione del giudizio deve avvenire, secondo la disciplina speciale richiamata, con ricorso nelle forme previste dal rito sommario speciale oppure con decreto ingiuntivo, con eventuale opposizione secondo il medesimo rito, restando escluso il ricorso al rito ordinario o al sommario codicistico ordinario.
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