Cassazione Civile, Ordinanza n. 14725/2025 del 01/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto dinanzi al giudice ordinario il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio chiedendo di accertare l’illegittimità e la nullità di un decreto del TAR Salerno che aveva liquidato il compenso per l’attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e di conseguenza di riconoscere il diritto alla corretta liquidazione delle spese ammesse. Il Tribunale di Salerno aveva dichiarato improcedibile la domanda ex art. 702-bis c.p.c., ritenendo di non poter sindacare la legittimità del decreto emanato da altro plesso giurisdizionale e osservando che la procedura sommaria era ultronea perché gli onorari erano già stati liquidati con precedenti decreti del TAR. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sulla competenza/giurisdizione, sostenendo che l’opposizione al decreto di pagamento emesso dal giudice amministrativo spetta al giudice ordinario e non al TAR; con il secondo ha censurato la decisione per violazione dell’art. 170 d.P.R. 115/2002, dell’art. 15 d.lgs. 150/2011 e dell’art. 702-bis c.p.c., sostenendo che il rito sommario è il rimedio processuale previsto per impugnare i decreti di pagamento delle spese di giustizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’avvocato, emesso dal giudice amministrativo nell’ambito di un procedimento con patrocinio a spese dello Stato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché riguarda un diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva erroneamente declinato la giurisdizione e dichiarato improcedibile la domanda, rinviando al medesimo Tribunale in diversa composizione perché esamini nel merito la fondatezza della pretesa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le questioni di giurisdizione possono essere trattate dalle sezioni semplici quando le Sezioni Unite si sono già pronunciate sulla regola finale di riparto, salvo casi di inammissibilità del motivo o formazione di giudicato sulla giurisdizione.
È richiamato come parametro per valutare l’ammissibilità dei motivi, in particolare quanto a specificità e interesse.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È il parametro formale evocato per la censura relativa alla giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale evocato per la censura di violazione di legge relativa al rito e alla competenza/giurisdizione.
È richiamato nel primo motivo in relazione alla ripartizione di giurisdizione/competenza.
L’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia va proposta dinanzi al giudice ordinario; la norma è qualificata come norma sulla competenza e non come norma attributiva di una giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È la disciplina dell’opposizione ai decreti di liquidazione del compenso nelle spese di giustizia, richiamata quale rimedio utilizzabile per contestare il decreto di pagamento.
È richiamato quale rito sommario impiegato per l’opposizione; la Corte non condivide l’idea che il suo uso fosse improprio nel caso in esame.
art. 111, comma 2, Cost.
È evocato per evidenziare che, ove si configurasse una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ne deriverebbe una minore tutela impugnatoria, essendo il ricorso per cassazione limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’avvocato per attività svolta in un giudizio davanti al giudice amministrativo spetta al giudice ordinario, poiché la pretesa al compenso ha natura di diritto soggettivo e non può essere degradata a interesse legittimo.
- L’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 va inteso come norma processuale di competenza, non come deroga eccezionale alla giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
- Quando le Sezioni Unite hanno già chiarito la regola di riparto della giurisdizione su una determinata questione, la sezione semplice può decidere il ricorso applicando quel principio, salvo profili di inammissibilità o formazione del giudicato sulla giurisdizione.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, i provvedimenti di liquidazione o di diniego/impugnazione relativi a diritti soggettivi perfetti si contestano davanti al giudice ordinario secondo il rito previsto dagli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011.
- Il giudice che erroneamente declini la giurisdizione in una controversia appartenente al giudice ordinario deve vedere cassata la sentenza con rinvio affinché il merito della domanda sia esaminato dal giudice competente.
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