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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03637/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso da un lavoratore contro la società datrice di lavoro per ottenere, da un lato, l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento e, dall’altro, il pagamento di somme per anticipazioni e competenze maturate, nonché la retrodatazione del rapporto per il riconoscimento di anzianità precedenti. La società, a sua volta, aveva proposto domanda risarcitoria per asseriti danni cagionati dal dipendente durante il rapporto. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda del lavoratore, riconoscendo un credito per anticipazioni, e aveva rigettato la domanda risarcitoria della società. In appello, la Corte territoriale ha riformato parzialmente la decisione escludendo il credito per anticipazioni fondato sul documento interno denominato "Mister Gaf", ritenuto privo di data certa e di sottoscrizione, mentre ha confermato il resto. In cassazione il lavoratore ha dedotto: (i) violazione degli artt. 2709, 2727, 2728, 2729, 2697 e 2704 c.c. per avere la Corte d’appello negato valore probatorio al documento; (ii) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost.; (iii) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valutato alcune testimonianze che avrebbero confermato il credito. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando: (i) violazione delle norme sulla compensazione e dell’art. 111 c.p.c. in relazione al riconoscimento di alcune retribuzioni; (ii) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di pagamento di retribuzioni marzo-settembre 2010 mediante bonifici; (iii) omesso esame di un fatto decisivo relativo al conteggio del credito residuo, in relazione a una somma di € 2.500. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi principali sul valore probatorio del documento e sulla pretesa motivazione apparente, e inammissibile il terzo motivo del lavoratore perché mirava a rivalutare prove e non denunciava un vero omesso esame di fatto storico. Ha ritenuto infondati o inammissibili anche i motivi incidentali, rilevando tra l’altro la genericità della contestazione, l’incompletezza delle deduzioni e la preclusione derivante dalla doppia conforme per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto corretta la Corte d’appello nel negare efficacia probatoria al prospetto contabile interno privo di data certa e sottoscrizione, ribadendo che il documento non era idoneo da solo a provare il credito per anticipazioni e che l’onere della prova gravava sul lavoratore. Ha inoltre escluso la nullità per motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile, non essendo richiesto che siano esplicitate tutte le risultanze istruttorie. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. del lavoratore, trattandosi di critica alla valutazione delle prove e non di omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha respinto il primo motivo perché la compensazione eccepita dalla società era generica e, in assenza di contestazioni specifiche, i conteggi del lavoratore potevano ritenersi definitivi; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di specificità; e ha dichiarato inammissibile il terzo per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e la Corte ha dato atto, ai fini del contributo unificato, della sussistenza dei presupposti di legge.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non la richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo in presenza di un difetto radicale di motivazione, non quando la decisione contenga un percorso argomentativo comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare il credito per anticipazioni incombeva sul lavoratore che lo allegava.

  • art. 2704 c.c.

    la mancanza di data certa del documento ha inciso sulla sua utilizzabilità probatoria secondo la valutazione del giudice di merito.

  • art. 2709 c.c.

    le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore nei limiti in cui abbiano i requisiti richiesti; nel caso concreto il documento interno non li aveva.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è solo apparente se manca del tutto o è obiettivamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o non condivisa.

  • art. 111 Cost.

    impone un obbligo di motivazione sufficiente e intellegibile della decisione.

  • art. 1241 c.c.

    richiamato in relazione alla compensazione tra reciproche pretese di dare e avere nello stesso rapporto.

  • art. 1242 c.c.

    richiamato in relazione alla compensazione eccepita dalla società contro il credito del lavoratore.

  • art. 1246 c.c.

    richiamato in relazione ai limiti della compensazione.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; il motivo incidentale è stato però ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che siano indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il lavoratore che rivendichi somme a titolo di anticipazioni o rimborsi deve fornire prova specifica del credito; un prospetto interno privo di data certa, sottoscrizione o riconoscimento della controparte non è di per sé sufficiente a dimostrarne esistenza ed entità.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: se il giudice di merito ha escluso la rilevanza probatoria di un documento per ragioni coerenti con le regole sull’onere della prova e sulla documentazione contabile, la censura è infondata.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un effettivo percorso argomentativo o sia incomprensibile; non sussiste se il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e valuta gli elementi ritenuti decisivi.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non basta lamentare l’omessa considerazione di singole prove testimoniali o documentali.
  • La contestazione generica del credito, soprattutto se accompagnata dall’eccezione di compensazione, può lasciare fermi i conteggi della controparte quando non siano articolate contestazioni specifiche e puntuali.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile salvo che il ricorrente indichi in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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