Cassazione Civile, Ordinanza n. 31677/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni per evasione di IRES, IRAP e IVA relative al periodo d'imposta 2011, notificato a una persona fisica indicata dall'Ufficio come amministratrice di fatto e concorrente nella violazione tributaria commessa dalla società Antical Planet s.r.l. L'illecito contestato riguardava l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento delle imposte in un contesto di fittizia localizzazione della sede sociale in San Marino, ritenuta dall'Ufficio una forma di esterovestizione. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR lo aveva accolto ritenendo inapplicabile la regola che pone le sanzioni a carico della persona giuridica quando la società non fosse una mera cartiera e l'attività sociale fosse reale. L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 9 d.lgs. 472/1997, dell'art. 7 d.l. 269/2003 e delle norme su presunzioni e onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la responsabilità sanzionatoria dell'amministratrice senza verificare se la persona fisica avesse agito nel proprio esclusivo interesse e beneficiato delle violazioni; omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato gli elementi probatori offerti dall'Ufficio, tra cui bonifici sistematici dai conti della società verso i componenti della famiglia e verso conti personali, idonei a dimostrare l'utilizzo della struttura societaria come schermo per vantaggi personali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha cassato la sentenza della CTR perché questa aveva mal applicato i principi in tema di sanzioni tributarie e responsabilità personale dell'autore della violazione, avendo escluso la responsabilità dell'amministratrice sulla sola base della reale operatività della società e del fatto che non fosse una cartiera. Secondo la Cassazione, il giudice di merito avrebbe dovuto invece verificare in concreto se la persona fisica avesse agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando la società come mero schermo, alla luce degli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato quale norma sulla concorrenza nella violazione tributaria, ma la Corte ribadisce che non può derogare all'art. 7 d.l. 269/2003 quando la persona fisica abbia agito nell'interesse della società; invece torna applicabile la responsabilità personale se la società è solo uno schermo per interessi esclusivi della persona fisica.
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono, in via generale, a carico esclusivo della persona giuridica; la deroga opera solo se la persona fisica ha agito nell'interesse e a vantaggio della società, non quando ha perseguito un proprio interesse esclusivo.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Conferma il principio generale della responsabilità personale dell'autore della violazione tributaria.
È valorizzato in chiave sistematica: la responsabilità solidale della società senza personalità giuridica presuppone che la violazione sia stata commessa nell'interesse della società; a contrario, se manca tale interesse, non opera né la solidarietà né l'esclusiva imputazione alla persona giuridica ex art. 7 d.l. 269/2003.
Richiamati nel motivo di ricorso per sostenere che la CTR non aveva correttamente valutato gli indizi probatori offerti dall'Ufficio.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sull'effettivo beneficiario delle violazioni e sulla fittizietà dell'utilizzo della struttura societaria.
Richiamato dal ricorrente per denunciare una non corretta valutazione del materiale probatorio acquisito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del primo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, per omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Richiamato solo sul piano processuale per la proposta del relatore in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie, il principio generale resta quello della responsabilità personale dell'autore della violazione; la deroga che attribuisce le sanzioni esclusivamente alla persona giuridica opera solo se la violazione è stata commessa nell'interesse e a vantaggio della società.
- La mera circostanza che una società sia realmente esistente e operativa non basta, da sola, a escludere la responsabilità personale della persona fisica che l'amministri di fatto o di diritto: occorre verificare se la società sia stata utilizzata come mero schermo per perseguire un interesse esclusivamente proprio.
- L'art. 7 d.l. 269/2003 non si applica quando la persona fisica, pur agendo in nome e per conto della società, sia in concreto l'effettiva beneficiaria delle violazioni tributarie; in tal caso torna applicabile la regola generale della imputazione personale della sanzione.
- Il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio per accertare l'effettivo beneficiario dell'illecito, non potendo arrestarsi a una qualificazione astratta della società come non fittizia o non cartiera.
- Quando il ricorso denuncia anche omesso esame di fatti decisivi, è censurabile la decisione che ometta di considerare elementi probatori specificamente dedotti e potenzialmente idonei a ribaltare il giudizio sulla responsabilità sanzionatoria.
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