Cassazione Civile, Ordinanza n. 23566/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il proprietario di un terreno, in proprio e quale procuratore speciale di altri comproprietari, aveva agito per ottenere l'indennità di occupazione temporanea e il risarcimento del danno corrispondente al valore venale delle porzioni occupate nell'ambito della realizzazione di un'opera pubblica connessa a interventi espropriativi. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello il Ministero aveva ottenuto la riforma della decisione per difetto di legittimazione passiva, ritenendosi che il rapporto espropriativo fosse stato trasferito al concessionario dell'opera pubblica in forza di una concessione traslativa. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) erronea qualificazione della domanda, che sarebbe stata di rivendica/reipersecutoria e non risarcitoria; 2) violazione dell'art. 948 c.c., sostenendo che il passivamente legittimato fosse chiunque detenesse o possedesse il bene e avesse la facultas restituendi; 3) falsa applicazione dell'art. 81 L. n. 219/1981, contestando l'esclusione della legittimazione passiva del Ministero nonostante la concessione all'ATI incaricata dell'opera e del pagamento delle indennità; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che non sarebbe stata provata una realizzazione delle opere difforme dai progetti, sicché non vi sarebbe stato spazio per il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, anzitutto, che al di là della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, il petitum sostanziale era stato modificato nel corso del giudizio ed era ormai identificabile in una domanda di ristoro dei danni derivanti dalla irreversibile trasformazione del bene, come accertata dalla CTU. Quanto ai motivi sulla legittimazione passiva, la Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui, quando le procedure espropriative sono delegate al concessionario nell'ambito di una concessione traslativa, il concessionario è il solo soggetto passivamente legittimato per le obbligazioni indennitarie connesse al rapporto espropriativo. Ha però precisato che una diversa soluzione può porsi solo se il concessionario sia fallito o comunque incapace di adempiere, ipotesi nella quale può emergere una legittimazione passiva concorrente e sussidiaria dell'ente concedente per garantire l'effettività dell'indennizzo. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la Corte richiama la norma invocata dal ricorrente per negare che la controversia fosse qualificabile come azione di rivendica; la decisione non accoglie tale impostazione e valorizza invece la trasformazione irreversibile del bene e la domanda di risarcimento del danno.
la concessione traslativa delle opere pubbliche comporta l'attribuzione al concessionario anche dei poteri espropriativi e, correlativamente, dell'obbligo di pagamento delle indennità connesse al rapporto espropriativo.
artt. 80, 81 e 84 L. n. 219/1981
nelle opere affidate in concessione traslativa il concessionario diviene soggetto attivo del rapporto espropriativo e unico legittimato passivo per le obbligazioni indennitarie, salvo diverse situazioni di incapienza o fallimento.
è il parametro invocato per le censure di violazione di legge proposte contro la sentenza di appello.
è il parametro invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non accoglie la censura.
art. 360-bis, primo comma, c.p.c.
il ricorso viene dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, la domanda originariamente prospettata viene sostanzialmente modificata, il giudice deve qualificare la pretesa in base al petitum sostanziale effettivo e alla causa petendi concretamente coltivata, non soltanto alla formula iniziale dell'atto introduttivo.
- In presenza di concessione traslativa di opere pubbliche con attribuzione al concessionario dei poteri espropriativi, il concessionario è normalmente l'unico soggetto passivamente legittimato per le obbligazioni indennitarie connesse al rapporto espropriativo.
- L'ente concedente può assumere una legittimazione passiva concorrente e sussidiaria solo se il concessionario non sia in grado di adempiere, ad esempio per fallimento o incapienza patrimoniale, al fine di assicurare l'effettività del diritto all'indennizzo.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione la qualificazione giuridica della domanda o l'apprezzamento complessivo già compiuto sulla base degli accertamenti di merito, specie quando la decisione sia sorretta da un consolidato orientamento di legittimità.
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