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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24440/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria; il ricorso era stato accolto in primo grado dalla CTP di Roma con compensazione delle spese. In appello, la CTR del Lazio ha rigettato l'impugnazione ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, perché l'esito del giudizio era dipeso dalla formazione di un giudicato esterno, derivante da una precedente sentenza della CTP di Roma che aveva annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost., sostenendo che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ma segue il principio di causalità, sicché la parte soccombente nel merito dovrebbe sopportare anche le spese processuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, quando l'esito del giudizio dipende da sopravvenute ragioni estranee alla controversia, come un giudicato esterno preclusivo di diversa decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese dell'intero giudizio ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Ha quindi confermato la correttezza della decisione impugnata sulla compensazione delle spese. Il ricorso è stato rigettato; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, perché l'Agenzia non si è costituita.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La compensazione delle spese può essere legittimamente disposta quando la definizione della controversia dipenda non dal merito delle domande o delle difese, ma da un fatto sopravvenuto ed esterno al giudizio, idoneo a precludere una diversa soluzione.
  • Il principio di causalità in tema di spese processuali non impedisce la compensazione se la soccombenza è determinata da un giudicato esterno formatosi in altra controversia, poiché in tal caso la parte soccombente non è responsabile dell'esito della lite.
  • La ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. può essere integrata dall'incidenza decisiva di un giudicato esterno sul risultato del processo.
  • In sede di legittimità, la censura sulla regolazione delle spese è infondata se il giudice di merito ha applicato correttamente il criterio secondo cui le spese seguono la soccombenza, salvo che intervengano ragioni sopravvenute estranee alla controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

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