Cassazione Civile, Ordinanza n. 24440/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria; il ricorso era stato accolto in primo grado dalla CTP di Roma con compensazione delle spese. In appello, la CTR del Lazio ha rigettato l'impugnazione ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, perché l'esito del giudizio era dipeso dalla formazione di un giudicato esterno, derivante da una precedente sentenza della CTP di Roma che aveva annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost., sostenendo che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ma segue il principio di causalità, sicché la parte soccombente nel merito dovrebbe sopportare anche le spese processuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, quando l'esito del giudizio dipende da sopravvenute ragioni estranee alla controversia, come un giudicato esterno preclusivo di diversa decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese dell'intero giudizio ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Ha quindi confermato la correttezza della decisione impugnata sulla compensazione delle spese. Il ricorso è stato rigettato; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, perché l'Agenzia non si è costituita.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma richiamata dal ricorrente in tema di spese nel processo tributario
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di causalità nella regolazione delle spese
art. 92, secondo comma, c.p.c.
"gravi ed eccezionali ragioni"
consente la compensazione delle spese quando l'esito della lite dipenda da ragioni sopravvenute estranee al merito della controversia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La compensazione delle spese può essere legittimamente disposta quando la definizione della controversia dipenda non dal merito delle domande o delle difese, ma da un fatto sopravvenuto ed esterno al giudizio, idoneo a precludere una diversa soluzione.
- Il principio di causalità in tema di spese processuali non impedisce la compensazione se la soccombenza è determinata da un giudicato esterno formatosi in altra controversia, poiché in tal caso la parte soccombente non è responsabile dell'esito della lite.
- La ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. può essere integrata dall'incidenza decisiva di un giudicato esterno sul risultato del processo.
- In sede di legittimità, la censura sulla regolazione delle spese è infondata se il giudice di merito ha applicato correttamente il criterio secondo cui le spese seguono la soccombenza, salvo che intervengano ragioni sopravvenute estranee alla controversia.
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