Cassazione Civile, Ordinanza n. 35320/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale di ottenere dal professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2006 alla gestione separata. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito contributivo, assumendo che il termine decorresse già nel 2006 sulla base della scansione ordinaria dei versamenti (primo acconto, secondo acconto e saldo). L'ente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, dell'art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001 e del D.P.C.M. 14 giugno 2007, sostenendo che il termine per il versamento dei contributi relativi al 2006 era stato prorogato al 9 luglio 2007 e che, pertanto, alla data di notifica della richiesta del 18 giugno 2012 la prescrizione non era maturata. Il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione, poi superata dalla Corte in quanto il ricorso era stato avviato tempestivamente e ritualmente rinnovato dopo l'esito negativo per trasferimento del difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'INPS, richiamando il principio sulla sanatoria/continuità del processo notificatorio quando la rinnovazione intervenga entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'esito negativo, in conformità alla giurisprudenza di legittimità. Nel merito ha accolto il motivo dell'Istituto, affermando che la prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile e, nel caso di specie, prorogato al 9 luglio 2007. Poiché la richiesta era stata notificata il 18 giugno 2012, il termine quinquennale non era ancora decorso. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella scadenza del termine di pagamento dei contributi.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica applicazione autonoma da parte della Corte oltre al tema della decorrenza della prescrizione.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
Disciplina il regime contributivo della gestione separata; la Corte lo considera nel contesto del credito contributivo oggetto di prescrizione.
art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997
È richiamato tra le norme che regolano il versamento dei contributi, rilevanti per individuare il dies a quo della prescrizione.
art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001
È richiamato come norma sul termine di versamento, utile a determinare quando il credito contributivo diventa esigibile.
D.P.C.M. 14 giugno 2007
È indicato come fonte della proroga del termine di pagamento; la Corte valorizza la proroga per escludere la maturazione della prescrizione al momento della notifica della richiesta.
D.P.C.M. 4 giugno 2007
Nel testo è menzionato come provvedimento che ha slittato il termine di versamento al 9 luglio 2007, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Non citato espressamente, ma il testo fa riferimento al termine semestrale di decadenza per l'impugnazione; dal contenuto emerge il tema della tempestività del ricorso.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente vigente, comprensivo di eventuali proroghe normative, e non da una data anteriore o meramente astratta.
- Quando la notificazione del ricorso per cassazione non vada a buon fine per causa non imputabile al notificante, la successiva rinnovazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esito negativo consente di ritenere il processo notificatorio tempestivo e senza soluzione di continuità.
- Ai fini dell'eccezione di prescrizione di crediti contributivi, è decisivo accertare in modo puntuale il dies a quo coincidente con l'esigibilità del credito, anche alla luce della disciplina speciale sui versamenti.
- La valutazione della prescrizione dei contributi previdenziali deve tener conto non solo della disciplina generale degli artt. 2935 e seguenti c.c., ma anche delle disposizioni regolamentari e amministrative che spostano il termine di versamento e quindi l'inizio del decorso prescrizionale.
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