Cassazione Penale, Sentenza n. 25970/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Triscari era stato condannato per porto abusivo di arma (art. 4 L. 110/1975) dopo che, durante un controllo del 11 dicembre 2022, era stato trovato un coltello a serramanico complessivo cm. 14 (lama cm. 6,5) nel suo autocarro, senza giustificazione. Ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: (1) vizio di motivazione e mancato riconoscimento della diminuzione per lieve entità (terzo comma art. 4 L.110/75); (2) omissione del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti/altre misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel complesso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che chiedevano una rivalutazione dei fatti, ricordando i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere apprezzamenti di merito adeguatamente motivati). Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa l'esclusione della lieve entità, avendo questi considerato le caratteristiche dell'arma, l'assenza di giustificazione per il porto, i precedenti penali dell'imputato e il suo comportamento durante il controllo. Perciò ha escluso anche la non punibilità ex art. 131-bis e ha ritenuto corretta la negazione della sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti e del superamento dei limiti di cui all'art. 164 c.p. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte territoriale ha escluso l'ipotesi di lieve entità ai sensi del terzo comma, ritenendo decisivi la pericolosità e le dimensioni dell'arma, l'assenza di giustificazioni per il porto e la personalità dell'imputato (precedenti e comportamento). La Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione di merito.
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità richiede che il fatto sia effettivamente di tenuità tale da escludere la punibilità; la Corte ha confermato che, avendo escluso la lieve entità, non sussistono le condizioni per applicare l'art. 131-bis al porto dell'arma.
Limiti previsti per la sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che i limiti erano superati e che i precedenti penali dell'imputato ostavano alla concessione della sospensione.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e specificità dei motivi richiamati dall'art. 606 c.p.p., dichiarando inammissibili o non specifici alcuni rilievi che miravano a una nuova valutazione di merito.
Rinvio alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; qui citata per ricordare l'udienza e le deduzioni del P.M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese a norma di questo articolo.
Richiamato nel senso che la mancanza di specificità del motivo conduce all'inammissibilità: la Corte ha sottolineato l'obbligo del ricorrente di confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito.
Norme richiamate dal ricorrente in motivi di vizio di procedimento e motivazione; la Corte ha però ritenuto i rilievi o non specifici o volti alla rivalutazione del merito e quindi inammissibili o infondati.
Legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
La Corte ricorda che la modifica ha ampliato la possibilità di allegare atti processuali ma non ha trasformato la funzione della Cassazione in sede di merito: gli atti indicati devono essere chiari, incontrovertibili e tali da mostrare travisamento della prova 'ictu oculi'.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una nuova valutazione degli elementi di fatto: i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica.
- Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se l'errore è macroscopico e tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio (percezione 'ictu oculi'); mere incongruenze o alternative interpretazioni non bastano.
- La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello congiunte) restringe ulteriormente il controllo di legittimità, perché le due decisioni possono costituire un unico corpo motivazionale difficilmente rivedibile in Cassazione.
- Per il riconoscimento della lieve entità (art. 4 L.110/75) si valutano le caratteristiche dell'arma, l'assenza di giustificazioni, la personalità dell'imputato e i precedenti: la presenza di precedenti gravi o di un'arma potenzialmente pericolosa giustifica l'esclusione della diminuente.
- L'esclusione della lieve entità rende generalmente incompatibile il riconoscimento della non punibilità per tenuità (art. 131-bis).
- La sospensione condizionale della pena può essere negata per il superamento dei limiti di legge e per la presenza di precedenti ostativi; tali valutazioni sono sindacabili solo se la motivazione è illogica o contraddittoria in modo macroscopico.
- Motivi di ricorso generici o non specificamente correlati alle ragioni espresse dal giudice censurato sono inammissibili: il ricorrente deve indicare atti e punti specifici che dimostrino il vizio di motivazione.
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