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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47030/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis, 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) censura sulla non dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione richiamando l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dal d.l. n.11/2020 (conv. L. n.27/2020) e la nota prot. n.134/Int. dell'8.5.2020, sostenendo che il rinvio disposto dall'udienza del 12.5.2020 non comportava la sospensione per 252 giorni come ritenuto dalla Corte d'appello; (2) censura per carenza di motivazione della Corte d'appello in relazione al motivo di appello relativo alla genericità e alla concreta inesigibilità degli obblighi di cui all'art.165 c.p. (eliminazione delle conseguenze dannose del reato). In via preliminare è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e 161 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., per le prescrizioni formali (deposizione della dichiarazione/eletto domicilio e, se si è proceduto in assenza, dello specifico mandato rilasciato dopo la sentenza) richieste a pena di inammissibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare del difensore: la Corte ha rilevato che, essendo la sentenza impugnata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022), si applica l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., che richiede il deposito, a pena di inammissibilità, di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato quando si è proceduto in sua assenza. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e 161 c.p.p., affermando che le norme regolano modalità procedurali e non limitano il diritto sostanziale di difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza, oggetto della condanna confermata; la Corte non ha discusso nel merito la valutazione della prova essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater

    Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte ha interpretato queste disposizioni come prescrizioni procedurali formali che disciplinano le modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore; se non rispettate a pena d'inammissibilità, comportano l'inammissibilità del ricorso anche in Cassazione se la sentenza impugnata è successiva al 30/12/2022.

  • art. 161 c.p.p.

    Richiamato nella questione di legittimità ma non trovato idoneo a dimostrare la lesione dei diritti costituzionali dall'applicazione delle formalità di cui all'art. 581; la Corte ha ritenuto che le formalità non incidano sul diritto sostanziale di difesa.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022

    Disposizione transitoria che estende l'applicazione delle nuove norme (art. 581 commi 1-ter e 1-quater) alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto, anche se la dichiarazione di assenza era anteriore.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; i motivi dedotti dal ricorrente (insufficiente motivazione sulla prescrizione e omissione rispetto ad art.165 c.p.) non sono stati esaminati nel merito perché il ricorso è risultato inammissibile per difetto del mandato.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato in relazione alla prescrizione; la questione sulla sospensione dei termini per emergenza Covid è stata sollevata ma la Corte non ha valutato il merito a causa dell'inammissibilità formale.

  • d.l. n.11/2020 (conv. L. n.27/2020) e nota prot. n.134/Int. dell'8.5.2020

    Misure e indicazioni adottate durante l'emergenza pandemica in tema di sospensione dei termini processuali, invocate dal ricorrente per sostenere l'estinzione per prescrizione; la Corte non è entrata nel merito della loro applicazione per effetto dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 165 c.p.

    Riguarda gli obblighi di riparazione delle conseguenze dannose del reato; il ricorrente sosteneva l'impossibilità concreta di adempiere (motivo di appello), ma la Corte d'appello non pronunciandosi su tale motivo non è stato possibile verificarne l'applicabilità a causa del difetto di ammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • artt. 3, 24, 27, 111 Cost.

    Richiesti nella questione di legittimità costituzionale per contestare le formalità dell'art. 581; la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione, sostenendo che le formalità non violano i diritti costituzionali invocati.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo il 30/12/2022 e il procedimento si è svolto in assenza dell'imputato, il difensore che propone impugnazione (anche in Cassazione) deve depositare, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.
  • La mancata osservanza delle formalità previste dall'art. 581 c.p.p. (deposizione della dichiarazione/eletto domicilio e dello specifico mandato quando previsto) comporta in genere l'inammissibilità dell'impugnazione: tali requisiti sono considerati modalità procedurali e non limiti al diritto di difesa.
  • Prima di dedurre questioni di merito (es. prescrizione per sospensione Covid o carenze di motivazione), verificare e sanare tutte le condizioni di ammissibilità formale dell'impugnazione, poiché la Corte si pronuncia preliminarmente su tali profili procedurali e può non esaminare il merito se rileva difetti formali.
  • Quando si invoca la sospensione dei termini per cause pandemiche o altre misure straordinarie, occorre documentare con precisione le date, il tipo di rinvio e l'effettiva incidenza della sospensione sui termini di prescrizione per evitare decisioni basate su valutazioni cronologiche divergenti.
  • Se si censura la mancata pronuncia su un motivo (es. relativo all'art.165 c.p.), bisogna evidenziare chiaramente l'omissione e, soprattutto, non trascurare i requisiti procedurali d'impugnazione che possono determinare l'inammissibilità autonoma del ricorso.

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