Cassazione Penale, Ordinanza n. 04873/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che, confermando la condanna di primo grado, gli aveva irrogato mesi sei di reclusione per più reati commessi il 4 aprile 2020. Il ricorso censurava, in particolare, la motivazione relativa alla condanna per il porto abusivo di un coltello ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110/1975. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che il coltello era portato per esigenze di vita, data la sua condizione di persona senza fissa dimora; che l'arma sarebbe stata priva di effettiva pericolosità perché incartata e incellofanata; e che mancava una verifica effettiva sulla fondatezza della giustificazione da lui fornita. In sostanza, si lamentava un vizio di motivazione e la mancata esclusione del reato per asserita innocuità dell'oggetto e per la giustificazione del porto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e genericità. Ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece esaminato e respinto tali doglianze con argomentazione ritenuta sufficiente e non illogica. In particolare, è stato valorizzato che l'imputato non aveva fornito una giustificazione concreta e verificabile del porto del coltello, come lo svolgimento di un'attività lavorativa, e che la circostanza che la lama fosse coperta da un nastro di carta non escludeva la facile utilizzabilità dell'oggetto per ledere persone. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati per cui era stata pronunciata la condanna di merito, senza specifiche questioni interpretative affrontate in sede di legittimità.
Richiamato come uno dei reati per cui era stata pronunciata la condanna di merito, senza specifiche questioni interpretative affrontate in sede di legittimità.
La Corte ribadisce che il porto di un coltello integra il reato se manca una giustificazione concreta e immediatamente verificabile; la qualità di persona senza fissa dimora, da sola, non basta a rendere giustificato il porto, e la copertura della lama non elimina la pericolosità dell'oggetto.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in mancanza di elementi idonei a escludere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Implicitamente richiamato nella declaratoria di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limita a riprodurre censure già dedotte in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, può essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
- Per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, la giustificazione del porto deve essere concreta, specifica e immediatamente verificabile dagli operanti; non è sufficiente un richiamo generico a esigenze di vita o a condizioni personali non supportate da riscontri.
- La mera condizione di senza fissa dimora non costituisce, di per sé, un motivo giustificato per il porto indiscriminato di oggetti potenzialmente offensivi, poiché l'interessato può normalmente disporre di un luogo ove depositarli.
- La circostanza che un coltello sia avvolto o coperto non esclude, di per sé, la sua facile utilizzabilità offensiva e quindi la rilevanza penale del porto, se permane la sua intrinseca idoneità a ledere persone.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, la Corte deve condannare al pagamento delle spese processuali e può disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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