Cassazione Civile, Sentenza n. 15001/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in sede di cassazione, della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva confermato l'imposizione regionale relativa all'imposta sulle concessioni demaniali marittime per l'anno 2007 (avviso di accertamento e sanzioni emessi dalla Regione). Il ricorso per cassazione contestava, con sei motivi, vizi di motivazione e di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), violazioni/errata applicazione di norme tributarie e amministrative (tra cui la legge n. 281/1970, l.r. n. 2/1971, L.R. 85/1995) nonché questioni di diritto costituzionale e di interpretazione di disposizioni legislative e regolamentari rilevanti per la determinazione del canone delle concessioni demaniali marittime
La decisione
Il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso (atto notificato alla controricorrente il 7/4/2011 e rinuncia accettata il 11/4/2023). Presa atto della regolare e incondizionata rinuncia, la Corte ha dichiarato estinto il processo per cassazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate su conforme richiesta delle parti. La Corte ha inoltre rilevato che non sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo), atteso che tale misura riguarda i casi tipici di rigetto o inammissibilità e non le rinunce
Norme richiamate
art. 23, comma 8‑bis, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. con l. 18/12/2020 n. 176) e art. 8, comma 8, d.l. 29/12/2022 n. 198 (conv. con l. 24/2/2023 n. 14)
Autorizzano la decisione in camera di consiglio senza discussione orale in particolari contesti normativi (emergenziali/temporanei); qui la causa è stata decisa in camera di consiglio ai sensi di tali disposizioni
d.lgs. 546/1992, artt. 36 (comma secondo, nn. 2 e 3) e 61
Richiamati nei motivi di cassazione come norme procedurali rilevanti per i criteri di motivazione e per la normativa sul processo tributario, contestata dal ricorrente
Richiamato in relazione alla presunta nullità della sentenza per omessa pronunzia su censure e motivi di appello; la Corte non ha esaminato il merito delle censure a seguito dell'estinzione per rinuncia
Invocato dal ricorrente in relazione a presunte incongruenze tra motivazione e dispositivo; non è stato valutato nel merito per effetto della rinuncia
legge n. 281/1970 (art. 2) e l.r. Toscana n. 2/1971
Norme istitutive/disciplinari dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime: il ricorrente ne contestava l'applicazione/interpretazione nella determinazione dell'imponibile/canone; la CTR e la Regione ritenevano legittima l'imposizione
L.R. 85/1995 (articolo unico) e successive modifiche
Richiamata nelle censure relative alla disciplina regionale delle concessioni demaniali e ai criteri di quantificazione dei canoni
Costituzione, artt. 3, 23 e 53
Citate dal ricorrente in relazione a profili di legittimità costituzionale dell'azione impositiva regionale; tali profili non sono stati esaminati in Cassazione per effetto della rinuncia
D.L. 400/1993 (conv. l. 494/1993), artt. 1, 3 e 7
Richiamati tra le norme che, secondo il ricorrente, sarebbero state violate o erroneamente interpretate dalla giurisprudenza tributaria e amministrativa
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Prevede un contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha rilevato che tale misura non si applica alla rinuncia al ricorso e, quindi, non è stata imposta
Massime di principio
- La rinuncia formale e accettata al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo di legittimità, impedendo l'esame nel merito delle questioni dedotte
- Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente se le parti lo richiedono concordemente; la compensazione è frequente in caso di estinzione per rinuncia concordata
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002 si applica nei casi tipici di soccombenza (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non alla rinuncia: la norma è di interpretazione restrittiva
- La decisione in camera di consiglio senza discussione orale è ammessa quando le norme emergenziali o processuali lo consentono; la mancata richiesta di discussione orale consente la decisione scritta o in camera
- Se si vuole preservare la possibilità di ottenere un pronunciamento sul merito (es. su questioni di legittimità costituzionale o di diritto sostanziale), è necessario non rinunciare al ricorso; la rinuncia prevale sulle questioni processuali o di merito pendenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14895/2023 del 29/05/2023
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14921/2023 del 29/05/2023
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14933/2023 del 29/05/2023
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14957/2023 del 29/05/2023
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14973/2023 del 29/05/2023
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14987/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →