Cassazione Penale, Sentenza n. 26794/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: 1) Vizio della motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno di speciale tenuità) nel reato in materia di stupefacenti: la sentenza di merito avrebbe trascurato la gravità dell'evento, avrebbe errato nel ritenere le vittime minorenni e nell'attribuire rilevanza all'arma (che era un giocattolo) e si sarebbe basata su un valore pecuniario presunto per escludere l'attenuante. 2) Violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e carenza di motivazione sul giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata: la Corte d'Appello non avrebbe motivato adeguatamente la mancata prevalenza delle generiche, non avendo valutato gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen.; per tali ragioni il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Sul punto dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata: la quantità di stupefacente (41,11 grammi di hashish, corrispondenti a circa 39,6 dosi) e il relativo valore di mercato non possono essere considerati di "speciale tenuità" alla luce della valutazione complessiva della condotta. Quanto alla presunta carenza di motivazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello abbia implicitamente escluso la prevalenza per assenza di elementi e abbia adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio, richiamando la gravità complessiva della condotta (rapina ai danni di due persone con uso di arma giocattolo e contestuale detenzione di stupefacenti). La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice non è obbligato a motivare dettagliatamente la non prevalenza delle generiche quando la pena è determinata al di sopra del minimo edittale; in conclusione il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e alle spese del procedimento.
Norme richiamate
Norma sul reato di rapina (capo A). La Corte di merito ha connesso la condotta di rapina all'insieme del reato contestato nel calcolo della pena.
art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)
Norma relativa al reato in materia di stupefacenti (capo C, come riqualificato). La Corte ha valutato che la quantità di stupefacente non rientrasse nella speciale tenuità prevista dall'art. 62 n.4 cod. pen.
Attenuante del "danno di speciale tenuità". La Cassazione ha confermato che la sua applicazione richiede una valutazione complessiva della fattispecie e che nel caso concreto (circa 41,11 g. di hashish) la tenuità non ricorreva.
Riferimento alla continuazione e al rapporto fra reati (reato più grave). La Corte di merito ha computato le pene considerando la continuazione con il reato di rapina come più grave.
Criteri per la determinazione della pena (elementi per valutare le attenuanti). La Corte ha richiamato che la valutazione della prevalenza delle attenuanti deve fondarsi sugli elementi di cui all'art. 133 e che nel caso non sono emersi elementi tali da giustificare la prevalenza.
Sistema delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza richiama la funzione mitigatrice delle generiche e spiega che la loro prevalenza è rilevante soprattutto quando il giudice intende fissare la pena al di sotto del minimo edittale.
Norma sull'eventuale violazione in tema di applicazione delle circostanze; il ricorso lamentava violazione di questa disposizione in relazione alla mancata motivazione della comparazione, ma la Cassazione l'ha ritenuta infondata per genericità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti al motivo di ricorso in cassazione nella misura strettamente necessaria per la motivazione; il ricorrente ha rispettato i limiti ma i motivi sono stati ritenuti generici.
Previsione della sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili. La Corte ha irrogato il pagamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende e le spese processuali.
Massime di principio
- La valutazione dell'attenuante del "danno di speciale tenuità" (art. 62 n. 4) richiede una valutazione complessiva della condotta: non conta solo la quantità materiale della cosa o del bene, ma anche il danno criminale nella sua globalità; quantità di stupefacente pari a decine di dosi difficilmente costituisce "speciale tenuità".
- La semplice deduzione di una presunta valutazione economica (prezzo teorico) non è sufficiente a dimostrare l'insussistenza della motivazione del giudice: il ricorrente deve indicare punti specifici di illogicità o contraddizione per essere credibile in cassazione.
- Sulla comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti, il giudice deve motivare la prevalenza solo nei casi in cui tale valutazione incida sulla fissazione della pena al di sotto del minimo edittale; se la pena è determinata sopra il minimo, il diniego di prevalenza è principalmente un elemento di calcolo e non richiede motivazione dettagliata.
- I ricorsi che si limitano a censure generiche di insufficienza motivazionale senza specificare i passaggi logici omessi sono spesso dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza o genericità.
- L'uso di un'arma giocattolo può non escludere la gravità della condotta in caso di rapina: la valutazione complessiva delle circostanze fattuali (numero di vittime, contestuale detenzione di stupefacenti, modalità) pesa sul giudizio di gravità e sul trattamento sanzionatorio.
- La presentazione di precedenti decisioni di legittimità non garantisce l'accoglimento del ricorso quando la sentenza impugnata abbia fornito elementi argomentativi logici e coerenti; è necessario mostrare un concreto vizio di diritto o di motivazione.
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