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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16059/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del Tribunale di Bari, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a un imputato è stata applicata la pena di 10 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per i reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e detenzione di stupefacenti a fine di spaccio di lieve entità, con ritenuta continuazione e aggravante della finalità di commettere un altro reato. L'imputato ha impugnato la sentenza per cassazione deducendo violazione dell'art. 81, comma 2, c.p., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto più grave il delitto di cui al capo B) (art. 73 d.P.R. 309/1990) rispetto a quello di cui al capo A) (art. 337 c.p. aggravato). La doglianza mirava quindi a contestare la determinazione della pena nel giudizio di patteggiamento, ritenendola illegittima per errata individuazione del reato più grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non rientrasse tra i motivi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena. La questione sollevata concerneva, al più, una pena illegittima e non una pena illegale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina il patteggiamento, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    È la norma invocata dal ricorrente per contestare l'individuazione del reato più grave ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 337 c.p.

    Indicato come reato di cui al capo A), aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, c.p.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    Aggravante richiamata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicato come reato di cui al capo B), oggetto della contestazione sulla determinazione del reato più grave.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La censura relativa all'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione e della pena, quando non integri una pena illegale ma solo una pena asseritamente illegittima, non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
  • L'illegalità della pena, rilevante ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., va distinta dalla mera illegittimità del trattamento sanzionatorio; solo la prima consente l'impugnazione nei limiti previsti dalla norma.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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