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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17457/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato (parzialmente riformando) le condanne pronunciate con rito abbreviato per plurimi reati tra cui lesioni, detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione, tentato omicidio e tentato omicidio aggravato; in capo a Francesco Rizzo anche la contravvenzione per la detenzione di cartucce (art. 697 c.p.). Rizzo deduceva: 1) nullità per omessa riduzione "per la metà" della pena per la contravvenzione ai sensi dell'art. 442 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e disparità di trattamento nel calcolo del trattamento sanzionatorio (mancata considerazione delle attenuanti generiche e degli aumenti per continuazione). I fratelli Tatoli deducevano: 1) errata qualificazione del loro concorso (contestavano il mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p. per uno dei capi); 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla rideterminazione della pena (riduzioni/continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di Rizzo relativo all'omessa applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. per il reato contravvenzionale (capo 7), rideterminando la pena per tale capo in giorni quindici di reclusione e riducendo la pena complessiva di Rizzo a anni sette, mesi tre e giorni venticinque di reclusione. Ha però rigettato il resto del ricorso di Rizzo (motivi sul trattamento sanzionatorio e disparità di trattamento). I ricorsi dei fratelli Tatoli (Vitantonio e Mirko) sono stati dichiarati inammissibili. Sono state imposte condanne alle spese processuali ai ricorrenti e, per l'inammissibilità dei ricorsi Tatoli, è stato disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato richiamata per qualificare l'azione collegata degli imputati (azione in concorso).

  • art. 81 c.p.

    Recidiva e continuazione richiamata nella determinazione del trattamento sanzionatorio (aumento/quantificazione della pena).

  • art. 582 c.p.

    Il reato di lesioni è stato contestato come fatto principale (capo 2) in concorso tra gli imputati.

  • art. 576 n.1 c.p.

    Circostanza aggravante legata all'uso di armi o altri mezzi tenuti in maggiore pericolo; richiamata tra le aggravanti considerate.

  • art. 585 c.p.

    Aggravante della premeditazione/altre aggravanti specifiche richiamate nella ricostruzione delle condotte.

  • art. 648 c.p.

    Ricettazione contestata in relazione al rinvenimento dell'arma e ai mezzi utilizzati per commettere i fatti.

  • art. 2, 4, 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme amministrative/penali sulla detenzione e porto di armi richiamate per i capi relativi a detenzione/porto di arma clandestina.

  • art. 575 c.p.

    Delitto di omicidio (in relazione al tentato omicidio contestato nei capi maggiori).

  • art. 61 n.2 c.p.

    Aggravante della recidiva/altre circostanze aggravanti rilevanti per il giudizio di bilanciamento delle circostanze.

  • art. 697 c.p.

    Contravvenzione relativa alla detenzione di cartucce contestata a Rizzo (capo 7); su tale capo è stata omessa inizialmente la riduzione prevista per il rito abbreviato.

  • art. 442 c.p.p.

    Prevede la riduzione della pena per i reati definiti con rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che per le contravvenzioni la riduzione debba essere applicata nella misura prevista e ha annullato la sentenza di appello limitatamente all'omessa riduzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, inosservanza di norme di diritto) richiamate come base delle doglianze dei ricorrenti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato con riferimento ai principi del giusto processo e della motivazione delle decisioni giudiziarie impugnate.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato nei motivi relativi alla motivazione e alla completezza del contraddittorio nella sentenza impugnata.

  • art. 133 c.p.

    Regole sulla determinazione della pena (attenuanti/aggiravnti e bilanciamento) richiamate nelle doglianze sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma relativa alla recidiva speciale richiamata nell'ambito del trattamento sanzionatorio.

  • art. 116 c.p.

    Concorso anomalo: i ricorrenti chiedevano l'applicazione per limitare la responsabilità di uno dei soggetti; la Corte ha ritenuto infondata la ricostruzione alternativa.

  • art. 546 lett. e) c.p.p.

    Riguarda i motivi di appello e le questioni trattate in secondo grado; citata in relazione ai motivi di impugnazione dei Tatoli.

Massime di principio

  • La riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. per il rito abbreviato deve essere applicata anche alle contravvenzioni e, se omessa, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale profilo con rideterminazione della pena.
  • In tema di controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito opera la cosiddetta "doppia conforme": quando la sentenza di appello riprende e conferma quella di primo grado, le argomentazioni possono essere lette congiuntamente e la Cassazione non è libera di rivedere ex novo la valutazione del fatto.
  • La Corte di cassazione non può riformare la ricostruzione dei fatti fatta dal giudice del merito sostituendosi a quest'ultimo nella valutazione della prova, salvo errori di diritto o vizi logico-giuridici evidenti.
  • Il giudice d'appello non è obbligato a compiere una disamina particolarmente analitica di ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente una valutazione complessiva che dimostri di aver preso in considerazione i fatti decisivi e le censure principali.
  • La domanda di riconoscimento del concorso anomalo (art. 116 c.p.) richiede una ricostruzione fattuale convincente che dimostri un apporto diverso e anomalo del soggetto rispetto al disegno criminoso; semplici dubbi o ricostruzioni alternative non vincono la valutazione motivata del giudice del merito.
  • La presentazione di motivi generici o non adeguatamente sviluppati nella cassazione può condurre all'inammissibilità del ricorso e al rigetto con condanna alle spese e, in casi di colpa processuale, all'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende.

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