Cassazione Civile, Ordinanza n. 20775/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il residuo di una provvigione di mediazione dovuta per la vendita di un immobile. Per contrastare il decreto, la parte ingiunta ha prodotto una fattura quietanzata recante l’indicazione "saldo totale provvigioni" e ha sostenuto che tale dicitura fosse stata apposta prima della sottoscrizione o comunque con il consenso della società mediatrice. La società ha promosso querela di falso, negando l’autenticità della dicitura e sostenendo che non corrispondesse al contenuto dell’accordo di mediazione. In primo e secondo grado è stata ritenuta falsa la dicitura limitatamente alle parole contestate e l’appello è stato rigettato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la controparte non avesse provato in modo sufficiente la falsità materiale della dicitura e che l’onere di provare il fatto impeditivo gravasse invece su di lui; ha inoltre censurato l’inammissibilità della prova testimoniale sul successivo accordo di riduzione della provvigione dal 3% all’1%; 2) violazione degli artt. 116 e 221 c.p.c., per la ritenuta illogicità della valutazione dell’unico teste escusso, che si assumeva autore materiale della dicitura contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta o non contestata, la sottoscrizione fa presumere la provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore; quando però sia proposta e accolta querela di falso sulla falsità materiale della dicitura, viene meno il collegamento tra sottoscrizione e contenuto e incombe sulla parte che intenda ricostituirlo l’onere di provare che l’alterazione sia stata compiuta o consentita dal sottoscrittore. Nel caso concreto, la falsità della dicitura risultava già dimostrata e l’ulteriore prova testimoniale invocata per sostenere un accordo di riduzione della provvigione è stata ritenuta, pur con una notazione sulla corretta norma applicabile, comunque non decisiva per scalfire l’accertamento principale sulla falsità del documento. È stato rigettato anche il secondo motivo, perché la valutazione della deposizione del teste è stata considerata logica, coerente e ancorata a tutti gli elementi istruttori. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La parte che vuole ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e contenuto del documento, dopo l’accertamento della falsità materiale della dicitura, deve provare che l’alterazione sia stata compiuta o consentita dal sottoscrittore; non vi è violazione dell’onere della prova se il giudice pone tale onere a carico della parte interessata.
La falsità materiale della scrittura privata va fatta valere mediante querela di falso.
Il richiamo a questa norma per escludere la prova testimoniale del patto di riduzione della provvigione è stato ritenuto non corretto, perché la disposizione riguarda patti anteriori o contestuali al contratto.
La prova testimoniale del patto di riduzione della provvigione, se successivo al contratto, avrebbe dovuto essere scrutinata eventualmente alla luce di questa disposizione.
Il ricorrente l’ha invocato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma la censura non è stata accolta.
La valutazione delle prove è stata ritenuta logica e coerente; non è configurabile violazione della norma quando il giudice apprezza globalmente gli elementi istruttori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge sull’onere della prova e sulla prova testimoniale.
È stato invocato per dedurre vizi della valutazione probatoria e della motivazione sulla deposizione testimoniale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta o non contestata gode di una presunzione di provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore; se la querela di falso accerta la falsità materiale di una dicitura, la presunzione viene meno e chi vuole far valere la riferibilità del contenuto al sottoscrittore deve provarne l’inserimento o l’autorizzazione.
- In caso di querela di falso, l’onere probatorio si sposta sulla parte che intende ricondurre al sottoscrittore la parte alterata del documento: non è sufficiente dimostrare che la dicitura provenga da un soggetto diverso, ma occorre anche provare che essa sia stata apposta con il consenso o per conto del sottoscrittore.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non è idonea a sovvertire un accertamento di fatto sulla inattendibilità di un teste, quando il giudice abbia logicamente motivato la valutazione delle prove nel loro complesso.
- La prova testimoniale di un patto successivo al contratto non va ricondotta all’art. 2722 c.c., che riguarda i patti anteriori o contestuali, ma eventualmente alla disciplina dei patti successivi; tuttavia tale profilo non incide sull’accertamento principale quando oggetto del giudizio sia la falsità del documento.
- La valutazione delle testimonianze non è censurabile in cassazione come violazione dell’art. 116 c.p.c. se il giudice di merito ha espresso un ragionamento coerente, non contraddittorio e fondato sull’intero compendio istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20612/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20616/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20619/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20620/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →