Cassazione Civile, Ordinanza n. 33912/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore turistico)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto di un pacchetto turistico con rientro aereo ritardato e con disagi durante l’attesa e l’assistenza in aeroporto. In primo grado era stato accertato un inesatto adempimento dell’organizzatore del viaggio e liquidato un risarcimento; in appello, su impugnazione principale dell’organizzatore e incidentale del viaggiatore, il Tribunale ha ridotto il risarcimento e ha compensato le spese. Il viaggiatore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. per avere il giudice di appello quantificato in modo irragionevole e insufficiente il danno da vacanza rovinata, senza adeguata considerazione dei disagi patiti, del presunto danno biologico/psichico e delle tabelle milanesi, e con un criterio di liquidazione ritenuto incongruo; (2) violazione della disciplina europea e convenzionale sul trasporto aereo e del codice del turismo per avere il giudice di merito accorpato il danno da vacanza rovinata con il danno da ritardo aereo; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite, ritenuta ingiustificata perché il viaggiatore avrebbe comunque ottenuto conferma, seppur ridotta, del proprio diritto al risarcimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo perché la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito era motivata e non meramente simbolica; ha escluso che fosse imposta l’applicazione delle tabelle di Milano in assenza di un criterio legale specifico; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ricondotto i disagi del ritardo aereo al danno da vacanza rovinata; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non coglieva la ratio della statuizione sulle spese e perché, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d’appello deve rideterminare globalmente le spese alla luce dell’esito complessivo della lite. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È la norma che consente la liquidazione equitativa del danno quando non ne sia possibile la precisa prova; il giudice non è vincolato a tabelle specifiche, ma deve comunque evitare liquidazioni simboliche o irragionevoli.
Richiamato come base della richiesta di ristoro del danno non patrimoniale connesso ai disagi del viaggio.
Era stata invocata in appello dal viaggiatore per la condanna della controparte, ma il relativo appello incidentale è stato rigettato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Indicata come base della trattazione in camera di consiglio.
artt. 5, 6 e 12 Reg. CE n. 261/2004
Richiamati dal ricorrente per sostenere il diritto a compensazione/risarcimento per il ritardo aereo, ma la Corte rileva che la censura non si confronta con la ratio della sentenza impugnata.
art. 7, lett. c), Reg. CE n. 261/2004
Richiamato dal giudice di merito per escludere la compensazione pecuniaria poiché il ritardo non aveva superato la soglia rilevante indicata nella sentenza.
art. 19 Convenzione di Varsavia
Citato dal ricorrente quale fonte del diritto al risarcimento del danno da trasporto aereo.
artt. 19, 22 e 29 Convenzione di Montreal
Citati dal ricorrente a sostegno della richiesta di risarcimento del danno da ritardo aereo.
art. 1, n. 10 Reg. CE n. 889/2002
Richiamato dal ricorrente tra le fonti del sistema di responsabilità del vettore aereo.
art. 46 d.lgs. n. 79/2001
Richiamato come norma del codice del turismo relativa ai diritti del viaggiatore e al danno da vacanza rovinata.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite; la Corte conferma che le spese seguono la soccombenza nel giudizio di legittimità.
Consente la compensazione delle spese nei casi previsti; la Corte reputa corretta la valutazione del giudice di merito alla luce della soccombenza reciproca e dell’esito complessivo della lite.
La riforma della sentenza di primo grado travolge il capo sulle spese, imponendo al giudice d’appello un nuovo regolamento globale delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamata come legge che ha modificato l’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di liquidazione equitativa del danno, la decisione di merito è censurabile in cassazione solo se la quantificazione sia manifestamente simbolica, irragionevole o non correlata alle circostanze di fatto accertate; una liquidazione congruamente motivata non è sindacabile nel merito.
- In assenza di un criterio legale di quantificazione, il giudice non è obbligato ad applicare tabelle tariffarie o parametri elaborati dalla prassi giudiziaria; tali strumenti possono solo orientare la valutazione equitativa.
- La mancata applicazione di tabelle non integra di per sé violazione di legge, poiché la norma di riferimento resta l’art. 1226 c.c.; ciò che conta è la ragionevolezza del percorso motivazionale seguito dal giudice.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura generica o che non contesti la specifica ragione posta a base della decisione è inammissibile.
- Nel giudizio di appello, la riforma anche parziale della sentenza di primo grado impone una nuova regolazione unitaria delle spese di entrambi i gradi, da compiere sulla base dell’esito complessivo della lite.
- La reciproca soccombenza, ai fini delle spese, non coincide con il solo fatto che una domanda sia stata accolta in misura inferiore: occorre considerare la struttura delle domande e l’esito globale del processo.
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