Cassazione Penale, Sentenza n. 35490/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., lamentando contraddittorietà e carenza della motivazione (art. 125 c.p.p.). Sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente confrontato la decisione con il precedente provvedimento favorevole del Tribunale di Sorveglianza di Messina (1° giugno 2022), né ha specificato le "informazioni negative" provenienti dagli organi di polizia richiamate apoditticamente; chiede quindi la rinnovazione della valutazione favorevole al beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Catania abbia correttamente valutato la situazione alla luce di fatti sopravvenuti: è intervenuta una condanna definitiva per reato richiamato come ex artt. 56, 629 c.p. e la pena residua è considerevole (fine pena fissato al 23/07/2027). Tali elementi, unitamente a gravi precedenti e a informazioni negative in atti, hanno aggravato il quadro soggettivo e reso non matura una prognosi positiva per l'affidamento in prova. La Corte ha inoltre precisato che, a fronte di un mutamento delle condizioni di fatto (nuova esecuzione per reato grave), è legittimo che la valutazione mutasse rispetto al precedente provvedimento di Messina. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
La concessione dell'affidamento richiede una valutazione prognostica basata sull'osservazione della personalità e del comportamento; tale valutazione può mutare se sopravvengono elementi nuovi (es. condanna definitiva per reato grave) che rendono la prognosi negativa
Il ricorrente ha invocato vizio di motivazione ex art. 125; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione del Tribunale di Catania sia congrua e fondata sui fatti sopravvenuti, quindi non viziata nella misura denunciata
La definitiva condanna per il reato richiamato e la gravità dello stesso costituiscono elemento che aggrava il quadro soggettivo e di pericolosità, giustificando il diniego dell'affidamento
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 20478 del 12/02/2013
Richiamato il principio secondo cui ogni connotazione negativa della persona, debiti verso la giustizia o persistente irregolarità comportamentale sono incompatibili con la finalità rieducativa dell'affidamento in prova
Massime di principio
- La valutazione per l'affidamento in prova è prognostica e dipende dallo stato attuale del percorso rieducativo: provvedimenti favorevoli precedenti non vincolano se sopravvengono condanne o fatti nuovi che aggravano il quadro
- La definitiva emersione di una condanna per reato grave (anche se riconducibile a fatti già noti) può giustificare la revoca o il diniego di misure alternative per ragioni di pericolosità sociale
- Il Tribunale può valorizzare informazioni negative provenienti da organi di polizia; l'assenza di dettaglio nelle motivazioni è ammissibile se il giudizio è logicamente connesso agli elementi di fatto sopravvenuti
- In presenza di dubbi sulla maturità riabilitativa del detenuto, il giudice può privilegiare misure graduali (es. permessi premio) prima di concedere l'affidamento in prova
- La contestazione della motivazione richiede indicazione precisa delle omissioni o delle illogicità: non basta l'affermazione generica di contraddittorietà se il giudice ha spiegato il mutamento delle condizioni
- La durata residua della pena e la gravità dei reati sono fattori rilevanti e possono prevalere sui progressi intramurari se rendono insufficiente la garanzia di prevenzione della recidiva
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