Cassazione Penale, Sentenza n. 38495/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre imputati impugnavano la rideterminazione della pena effettuata dalla Corte di appello in sede di rinvio dopo l'annullamento parziale della Cassazione. Contestavano in particolare che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (per uno dei reati satellite) non fosse stata adeguatamente considerata nella ricalcolazione dell'aumento per la continuazione e che la corte territoriale non avesse fornito motivazione logica sufficiente per la riduzione complessiva (ritenuta minima dai ricorrenti). Vukatana deduceva altresì profili di violazione di norme di procedimento sulla base del diverso punto di riferimento da assumere per la rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello, chiamata in sede di rinvio, abbia correttamente rideterminato la pena entro i limiti del mandato rescindente, tenendo conto esclusivamente dell'esclusione dell'aggravante indicata e, nel caso di Bibo, anche dell'annullamento del capo 13. La Corte ha sottolineato che l'esclusione dell'aggravante relativa a uno dei reati satellite incideva in modo limitato sulla gravità complessiva delle condotte, che restano aggravate dalla transnazionalità (art. 61‑bis) e che la pena principale per il reato associativo era stata fissata al minimo edittale; di conseguenza la riduzione operata dalla Corte territoriale è stata ritenuta coerente e non irragionevole. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 2
Si tratta dell'aggravante per "ingente quantità" di stupefacente; la Cassazione ha escluso la sua applicazione per uno specifico reato satellite e la Corte di appello, nel rinvio, ha dovuto tenerne conto limitatamente a quell'effetto, rideterminando l'aumento per la continuazione ma senza rimettere in discussione l'intera valutazione delle altre condotte.
Art. 81 (continuazione) e art. 133 (concorrenza di circostanze e determinazione della pena). I ricorrenti hanno invocato violazioni relative alla determinazione complessiva della pena per continuazione; la Corte ha ritenuto che la rivalutazione necessaria fosse limitata dall'oggetto del rinvio e che la Corte territoriale abbia operato una determinazione coerente con le precedenti statuizioni.
Aggravante per la transnazionalità del reato; la Corte ha ritenuto che questa aggravante, essendo ad effetto speciale, continuasse ad applicarsi e a produrre un significativo aumento della pena anche dopo l'esclusione dell'aggravante di ingente quantità, con effetto limitativo sul margine di riduzione complessiva.
codice di procedura penale, artt. 627, comma 3, e 597, comma 4
Norme richiamate da uno dei ricorrenti in rapporto ai criteri di rinvio e al possibile riferimento alla sentenza di primo grado per la rideterminazione della pena; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali, confermando che il rinvio doveva tener conto dell'ambito indicato dalla Cassazione.
codice penale, art. 63, comma 4
Norma richiamata in tema di concorso di aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha osservato che, venuta meno una aggravante, l'altra (transnazionalità) poteva estendere la sua rilevanza superando i limiti di cumulabilità previsti dall'art. 63, comma 4, incidendo così sulla misura finale della pena.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla solo una parte di una precedente decisione (es. l'esclusione di una singola aggravante), il giudice di rinvio deve rideterminare la pena entro i limiti del mandato rescindente e non può riaprire completamente la valutazione di tutte le circostanze.
- L'esclusione di una singola aggravante applicata a un reato satellite può avere un impatto limitato sulla pena complessiva se permangono altre aggravanti rilevanti o se il reato principale è particolarmente grave (p. es. associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).
- Le aggravanti "ad effetto speciale" (es. transnazionalità, art. 61‑bis) possono aumentare la pena in misura tale da ridurre significativamente l'effetto di esclusione di altre aggravanti e, perciò, il loro mantenimento giustifica riduzioni più contenute della pena.
- Per impugnare con successo la rideterminazione della pena occorre motivare con precisione la censura: l'atto di impugnazione non deve essere generico, ma indicare errori di calcolo, violazioni del perimetro del rinvio o manifeste illogicità motivazionali.
- Se la pena principale è stata fissata al minimo edittale, lo spazio per ulteriori riduzioni è limitato; l'esclusione di un'aggravante incidente su reati minori può non comportare una sostanziale riduzione complessiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38427/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38444/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38429/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38431/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38434/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38435/2025 del 27/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →