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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14142/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello che, all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato le pene inflitte per il delitto di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio. Due ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto valida la revoca del consenso del Procuratore generale rispetto all'accordo sulla pena sostitutiva da applicare a uno di essi; assumono che tale revoca sarebbe consentita solo fino a quando la Corte non abbia riservato la decisione. Un terzo ricorrente censura inoltre il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe disposto, né adeguatamente motivato, la mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta. Il ricorso viene ritenuto inammissibile perché le pene erano state concordate tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., e perché, nel concordato in appello, la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva può avvenire solo se essa è stata espressamente oggetto dell'accordo; inoltre l'art. 545-bis c.p.p. non si applica a tale rito.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dai tre imputati. Richiama il principio secondo cui, nel giudizio celebrato con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non è deducibile con ricorso per cassazione la mancata attivazione d'ufficio del subprocedimento di cui all'art. 545-bis c.p.p., norma ritenuta applicabile al solo giudizio ordinario e non al concordato. Conferma quindi che la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ex art. 53 l. n. 689/1981 è possibile solo se prevista dall'accordo tra le parti. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il rito concordato in appello vincola la decisione del giudice ai contenuti dell'accordo tra le parti; non consente di far valere in cassazione questioni estranee all'intesa, come la mancata previsione della pena sostitutiva.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità nei casi previsti dalla norma.

  • art. 545-bis c.p.p.

    La disposizione è ritenuta applicabile, per ragioni testuali e sistematiche, al solo giudizio ordinario e non al concordato in appello.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva è ammessa nel concordato in appello solo se tale sostituzione è stata oggetto dell'accordo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per l'aumento di pena per la continuazione.

  • art. 61 c.p.

    n. 11-quater e n. 11-quinquies

    Circostanze aggravanti contestate/ritenute nella posizione di uno dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il controllo di legittimità non può essere utilizzato per introdurre pretese estranee all'accordo delle parti.
  • La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, nel concordato in appello, è possibile soltanto se la relativa misura è stata espressamente pattuita tra le parti e recepita nell'accordo.
  • L'art. 545-bis c.p.p. non si estende al concordato in appello, ma opera nel giudizio ordinario; pertanto non è configurabile un obbligo del giudice di attivare d'ufficio quel subprocedimento nel rito ex art. 599-bis c.p.p.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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