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Sentenza

Sentenza n. 2413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1208/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria per carenza documentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il diniego comunale della domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata nel 2004 ai sensi del terzo condono edilizio, relativa all'ampliamento destinato alla creazione di un vano scala tra piano terreno e primo piano. Il Comune aveva richiesto documentazione integrativa riguardante gli adempimenti ICI e TARSU, l'accatastamento o variazione catastale e la prova del completamento funzionale delle opere entro il 31 marzo 2003. Dopo il diniego del 20 aprile 2016 per mancata presentazione tempestiva della documentazione, la società aveva chiesto il riesame producendo ulteriore documentazione. Il Comune aveva quindi confermato il diniego. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo che la conferma costituisse un nuovo diniego autonomamente impugnabile. In appello la società ha sostenuto che la conferma fosse meramente interlocutoria e non espressiva di una rinnovata valutazione, sicché non sarebbe stato necessario impugnarla autonomamente. Ha inoltre riproposto il motivo di illegittimità del diniego originario, deducendo la violazione dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, l'assenza di un termine perentorio per l'integrazione documentale e di una sanzione di improcedibilità, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità e contraddittorietà. La società ha sostenuto di avere comunque prodotto la documentazione richiesta e di avere dimostrato il completamento dell'opera entro il termine previsto, anche mediante la dichiarazione del serramentista e successive pratiche edilizie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. In primo luogo ha ritenuto che, a seguito della richiesta di riesame, l'Ufficio Condono avesse nuovamente esaminato la pratica e la documentazione integrativa, decidendo di non revocare il precedente diniego. La conferma, pur non ampiamente motivata, richiamava la domanda di condono, il preavviso di diniego, la nota interna dell'ufficio e il precedente provvedimento, rendendo chiara la volontà dell'amministrazione di confermare sia la decisione sia la relativa motivazione. Pertanto si trattava di una conferma propria, espressiva di un rinnovato esercizio del potere, che avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata; ne conseguiva la correttezza della dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario. Il Collegio ha comunque esaminato nel merito la censura riproposta, ritenendo legittimo il diniego. Ha affermato che, per effetto del richiamo operato dall'art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 alle procedure previste dalla l. n. 47/1985 e dalla l. n. 724/1994, trova applicazione la regola secondo cui la mancata presentazione, entro tre mesi dalla richiesta espressa notificata dal Comune, dei documenti richiesti determina l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della sanatoria. Nel caso concreto l'istanza era carente di documenti essenziali. Inoltre, dalle dichiarazioni contenute nella domanda risultava che, alla data del 31 marzo 2003, la scala in ferro funzionalmente necessaria al vano scala doveva ancora essere installata; le fatture e le dichiarazioni del serramentista non dimostravano invece l'avvenuta realizzazione di tale opera entro la data prescritta. Le spese sono state poste a carico della società appellante e liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003

    ai sensi dell’art. 32 della Legge 326/03, la S.V. non ha ottemperato, nei termini di legge alla presentazione della documentazione

    La disposizione, tramite il rinvio previsto dal comma 25 alle procedure della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994, rende applicabile alle domande del terzo condono la causa di improcedibilità derivante dalla tardiva o omessa presentazione della documentazione richiesta.

  • art. 2, comma 37, l. n. 662/1996

    la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione

    La mancata produzione dei documenti richiesti entro tre mesi dalla richiesta comunale espressa e notificata comporta l'improcedibilità della domanda di condono e il conseguente diniego.

  • art. 39, comma 4, l. n. 724/1994

    la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione

    La norma, come modificata dall'art. 2, comma 37, della l. n. 662/1996, costituisce la base della causa di improcedibilità per mancata integrazione documentale, applicabile anche al terzo condono mediante il rinvio normativo previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269/2003.

  • art. 101 c.p.a.

    riproposta ex art. 101 c.p.a. il motivo non esaminato

    Consente in appello la riproposizione dei motivi non esaminati dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • La conferma di un diniego edilizio adottata dopo una richiesta di riesame costituisce un nuovo provvedimento autonomamente impugnabile quando l'amministrazione abbia nuovamente esaminato la pratica e la documentazione integrativa, anche se la motivazione dell'atto è sintetica e si fonda per relationem sui precedenti atti.
  • Nel procedimento di condono edilizio disciplinato dal d.l. n. 269/2003, il rinvio alle procedure delle precedenti discipline condonistiche comporta l'applicazione della regola per cui la mancata presentazione, entro tre mesi dalla richiesta espressa e notificata del Comune, dei documenti richiesti determina l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della sanatoria.
  • La prova del completamento dell'opera entro il termine rilevante per il condono deve riguardare anche gli elementi funzionalmente necessari alla realizzazione dell'intervento; la dimostrazione dell'esistenza del vano o dell'ampliamento non è sufficiente se non è provata anche la realizzazione, entro il termine, della scala in ferro necessaria al suo funzionamento.
  • La successiva produzione documentale non supera l'improcedibilità della domanda di condono quando la documentazione essenziale non sia stata presentata nel termine previsto e non dimostri comunque il completamento dell'opera entro la data stabilita dalla disciplina condonistica.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

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