Cassazione Civile, Ordinanza n. 18170/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito di oltre 128 mila euro, invocando il privilegio ex art. 2751-bis c.c., in relazione a prestazioni di assistenza, consulenza e supporto al management rese tra settembre e dicembre 2009 per agevolare il passaggio di consegne e l'operatività dei nuovi organi amministrativi del gruppo. Il giudice delegato aveva escluso il credito per insufficienza della documentazione, mancanza di data certa e assenza del debito dalle scritture contabili. L'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale perché il contratto a progetto prodotto era privo di sottoscrizione e di data certa, il decreto ingiuntivo era successivo al fallimento e quindi inopponibile, e gli altri elementi istruttori non provavano un accordo sul compenso per l'attività successiva al 30 giugno 2009. Nel ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio e decisione a "terza via" per avere il Tribunale valorizzato la nullità/inidoneità della scrittura privata senza contestazione specifica della curatela; 2) omesso esame e/o violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale indicato somme percepite pari a 191.666 euro anziché 111.667,34 euro risultanti dalle certificazioni Inail; 3) violazione dell'art. 2704 c.c., omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente per non avere considerato elementi che, secondo il ricorrente, dimostravano la data anteriore al fallimento della scrittura privata e del contratto a progetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la questione della mancanza di sottoscrizione e della conseguente inopponibilità del contratto al fallimento era stata comunque introdotta dalla curatela, con possibilità per il ricorrente di difendersi, sicché non vi era violazione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché la decisione del Tribunale poggiava anche su una ratio autonoma e sufficiente, ossia la non idoneità probatoria della scrittura priva di sottoscrizione, non validamente censurata; il terzo perché, oltre a essere colpito dalla stessa ragione di inammissibilità, era privo di autosufficienza, non essendo stato trascritto o riprodotto nel ricorso il contenuto dei documenti asseritamente decisivi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della curatela; applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal creditore quale titolo di privilegio per il credito azionato in insinuazione al passivo
invocato per lamentare la violazione del contraddittorio
art. 111, comma 2, Cost.
invocato insieme al contraddittorio e al giusto processo
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa
richiamato sia per censurare la valutazione delle prove sia per dedurre l'errore del giudice nel considerare dati documentali
richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio
usato come base dei motivi per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
invocato per sostenere la data certa della scrittura privata e la sua opponibilità alla procedura fallimentare
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso con riferimento ai documenti posti a fondamento del motivo
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'onere di produrre o riportare nel ricorso i documenti rilevanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, non si configura violazione del contraddittorio quando la questione decisiva sia stata introdotta dalla parte costituita e l'altra parte abbia avuto concreta possibilità di difendersi; non ricorre quindi una decisione a "terza via" se il tema è emerso nel contraddittorio effettivo.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata fondata impugnazione di anche una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, i motivi diretti contro le altre.
- Il ricorso per cassazione che contesti la valutazione di documenti o atti deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o almeno riportando in modo puntuale nel ricorso il contenuto dei documenti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo della censura senza accesso diretto agli atti di merito.
- In tema di opposizione allo stato passivo, la pretesa creditoria deve essere sorretta da documentazione idonea a provare il credito e, ove rilevante, la sua opponibilità alla procedura; la mera allegazione di una scrittura priva di sottoscrizione e di data certa non è di per sé sufficiente a fondare l'ammissione al passivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →