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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33784/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società, per due distinti periodi temporali, con conseguente inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. metalmeccanici e condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo sanata la nullità del ricorso introduttivo dopo il deposito della pagina mancante e valorizzando le prove raccolte in appello, comprese deposizioni testimoniali e documentazione fotografica, per ritenere provati continuità della prestazione, orario predeterminato, eterodirezione e uso di locali e strumenti aziendali. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del ricorso introduttivo per genericità e indeterminatezza, non sanabile; 2) illegittimità dell'istruttoria per asserita genericità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c.; 3) erronea gestione della prova testimoniale per il secondo teste indicato dalla società; 4) contraddittorietà e omessa valutazione di elementi che avrebbero inciso sull'attendibilità dei testimoni; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere fondato la condanna sui conteggi di parte non specificamente contestati. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati, osservando in sintesi che il ricorso introduttivo, letto complessivamente e integrato con la pagina mancante depositata tempestivamente, consentiva alla controparte di difendersi; che i capitoli di prova erano specifici rispetto agli indici della subordinazione; che il giudice di merito può non proseguire l'audizione di un teste assente quando ciò sia motivato e ragionevole; che la valutazione dell'attendibilità dei testi e delle prove è riservata al merito; e che, nel rito del lavoro, i conteggi attorei vanno contestati specificamente con critica puntuale. Ne è seguito il rigetto del ricorso con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva accertato la subordinazione del rapporto di lavoro nei periodi indicati, riconosciuto l'inquadramento contrattuale richiesto e condannato la società al pagamento delle differenze retributive e del TFR. La Cassazione ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del lavoratore, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 164 e ss. c.p.c.

    La nullità del ricorso introduttivo nel rito del lavoro ricorre solo quando, dall'esame complessivo dell'atto, sia impossibile individuare oggetto o ragioni della domanda, sicché il convenuto non possa difendersi e il giudice non possa conoscere l'esatto oggetto del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione all'onere probatorio; nel caso concreto la prova della subordinazione e la contestazione dei conteggi sono state ritenute correttamente affrontate dal giudice di merito.

  • art. 414 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il ricorso introduttivo deve esporre in modo chiaro domanda e ragioni di fatto e di diritto, ma la nullità è esclusa se tali elementi sono desumibili complessivamente dall'atto.

  • art. 244 c.p.c.

    La prova testimoniale va articolata in capitoli specifici; tuttavia, ove le allegazioni siano dirette a provare gli indici significativi della subordinazione, il rigetto per genericità è illegittimo.

  • art. 104 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione alla disciplina della prova testimoniale e alla gestione dell'istruttoria, ma la Corte ritiene legittima la scelta di non insistere ulteriormente nell'audizione del teste assente.

  • art. 255 c.p.c.

    La mancata escussione di un teste non integra vizio se il giudice ne abbia dato motivazione ragionevole e abbia ritenuto sufficienti gli elementi già acquisiti.

  • artt. 256 e 295 c.p.c.

    La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e delle prove è attività riservata al giudice del merito e non richiede di confutare singolarmente ogni elemento difensivo incompatibile con la decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel rito del lavoro i conteggi dell'attore possono essere posti a base della decisione se la controparte non li contesta specificamente con critica puntuale e riferita a circostanze di fatto.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    Il convenuto deve prendere posizione in modo specifico sui fatti e sui conteggi allegati dalla controparte.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'onere di contestazione è particolarmente rigoroso e richiede contestazioni specifiche sui conteggi e sui fatti posti a fondamento della domanda.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure vengono esaminate come violazioni di legge o nullità della sentenza/procedimento, ma sono respinte perché mirano in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa in camera di consiglio sulla base della proposta ai sensi del rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per genericità è configurabile solo quando, da una lettura complessiva dell'atto, non sia possibile individuare né l'oggetto della domanda né le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
  • La specificità dei capitoli di prova va valutata in relazione alla funzione probatoria concreta: se le richieste istruttorie sono mirate a dimostrare gli indici della subordinazione, la prova testimoniale non può essere respinta per mera asserita genericità.
  • Il giudice di merito può interrompere la prosecuzione dell'istruttoria testimoniale quando ritenga, con motivazione ragionevole, che gli elementi già acquisiti siano sufficienti e che l'ulteriore escussione sia superflua.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica.
  • Nel rito del lavoro, i conteggi prodotti dall'attore possono essere accolti se il convenuto non li contesta specificamente con deduzioni puntuali e fondate su circostanze di fatto incompatibili con il calcolo svolto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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