Cassazione Civile, Ordinanza n. 35971/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento a un avvocato di un incarico di difesa del condominio in un procedimento di accertamento tecnico preventivo relativo a vizi costruttivi dell'edificio e nella successiva causa di merito. Dopo la revoca del mandato, il professionista ha chiesto il compenso; i giudici di merito hanno tuttavia ritenuto che la mancata informativa scritta al cliente sulla possibilità di avvalersi della mediazione civile ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 comportasse l'annullamento del contratto d'opera professionale e hanno quindi riconosciuto solo un indennizzo ex art. 2041 c.c., liquidato in base all'attività effettivamente svolta e ridotto dell'acconto già percepito. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per il deposito, in pari data, di due diverse decisioni della Corte d'appello, una delle quali riferita ad altra causa e ad altre parti; 2) violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, sostenendo che l'obbligo informativo sulla mediazione non fosse rilevante o non fosse ancora vigente per i giudizi patrocinati e che, comunque, nessuna domanda fosse stata dichiarata improcedibile; 3) violazione del D.M. 55/2014, assumendo che i compensi fossero stati liquidati con applicazione retroattiva di tale decreto, benché l'attività si fosse conclusa prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata era la seconda decisione valida, emessa per rimediare all'errore materiale della prima pronuncia, giuridicamente inesistente o radicalmente nulla per essere riferita ad altra causa e ad altre parti. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che l'obbligo dell'avvocato di informare il cliente sulla possibilità di ricorrere alla mediazione era già previsto dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 sin dall'origine, indipendentemente dal successivo regime di mediazione obbligatoria; la Corte di merito aveva correttamente valorizzato la mancanza dell'informativa come causa di annullamento del contratto d'opera professionale anche con riguardo alla mediazione facoltativa. Ha respinto anche il terzo motivo rilevando che la revoca del mandato era avvenuta il 4.4.2014, quindi nel vigore del D.M. 55/2014; in ogni caso quel decreto era stato utilizzato solo come criterio di quantificazione equitativa dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., non come applicazione retroattiva diretta del tariffario ai fini del compenso contrattuale. È stata inoltre disposta la declaratoria sulle spese nulla, per mancata difesa del condominio, e l'onere del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La doglianza è stata ritenuta infondata perché la pronuncia impugnata era una valida seconda decisione, non inficiata dal precedente provvedimento erroneo riferito ad altra causa.
art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010
L'obbligo dell'avvocato di informare il cliente sulla possibilità di ricorrere alla mediazione era già vigente dall'origine della norma e la sua violazione può incidere sulla validità del contratto d'opera professionale.
art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010
La successiva declaratoria di illegittimità costituzionale e la reintroduzione della mediazione obbligatoria non escludono la rilevanza dell'obbligo informativo previsto dall'art. 4.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
La reintroduzione della mediazione obbligatoria non ha innovato l'obbligo informativo del difensore già previsto per la mediazione facoltativa.
Dopo l'annullamento del contratto professionale, l'utilità dell'opera prestata può essere compensata mediante indennizzo per ingiustificato arricchimento, liquidato equitativamente.
Le tabelle dei compensi non sono state applicate retroattivamente come tariffa del credito contrattuale, ma solo come criterio equitativo di quantificazione dell'indennizzo; inoltre la revoca del mandato è avvenuta nel periodo di vigenza del decreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Se un provvedimento giurisdizionale è emesso con motivazione e dispositivo riferiti ad altra causa e ad altre parti, esso può essere giuridicamente inesistente o radicalmente nullo; il giudice può rinnovare validamente la decisione nel medesimo giudizio.
- L'obbligo dell'avvocato di informare il cliente, per iscritto, sulla possibilità di avvalersi della mediazione è autonomo rispetto al regime di mediazione obbligatoria e la sua omissione può incidere sulla validità del mandato professionale.
- Quando il contratto d'opera professionale venga travolto per vizi riconducibili alla mancata informativa dovuta al cliente, il compenso può essere riconosciuto non come credito contrattuale, ma come indennizzo per arricchimento senza causa nei limiti dell'utilità effettivamente conseguita.
- I criteri tabellari sui compensi forensi possono essere utilizzati, in via equitativa, solo per stimare l'ammontare dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., senza che ciò comporti applicazione retroattiva del decreto sui compensi professionali.
- La valutazione dell'attività effettivamente svolta dal professionista e la quantificazione dell'utilità prestata sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica.
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