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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29459/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ammendola impugnava il decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 3 anni e 6 mesi e il pagamento di cauzione di euro 3.000,00. Il ricorso articolava due censure: 1) invalidità del provvedimento per violazione del contraddittorio, peraltro invocando una presunta istanza del 1/12/2023 (tramite l'ufficio matricola della casa circondariale di Melfi) che avrebbe chiesto la partecipazione all'udienza del 13/12/2023; 2) incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto le manifestazioni di pericolosità e gli atti di proselitismo sarebbero ricaduti nella competenza di quest'ultimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, dalla lettura degli atti non è emersa alcuna richiesta tempestiva di partecipazione all'udienza del 13/12/2023: il verbale mostra che il Tribunale aveva respinto una richiesta di rinvio avanzata dalla difesa ma non risultava una preventiva istanza dell'interessato; pertanto non si è verificata nullità né violazione del contraddittorio. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato il principio consolidato che, nei procedimenti di prevenzione, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la pericolosità si manifesta concretamente (''dimora'' intesa funzionalmente), privilegiando il luogo delle condotte di maggiore spessore o della continuità di azione; alla luce degli atti il centro operativo dell'associazione eversiva "Ordine di Hagal" ricadeva essenzialmente nella provincia di Napoli, per cui l'eccezione di incompetenza è infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4 lett. d)

    La norma individua le condizioni soggettive (fra cui l'appartenenza ad associazioni eversive) per l'adozione di misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la pericolosità fosse qualificata sulla base dell'adesione all'associazione "Ordine di Hagal".

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 7 commi 4 e 7

    Prevedono la partecipazione al procedimento camerale del difensore e del pubblico ministero e l'istituto della "tempestiva richiesta" per la partecipazione personale del detenuto: in mancanza di richiesta tempestiva non si determina nullità del procedimento.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 5

    Norma richiamata per la determinazione della competenza territoriale nel procedimento di prevenzione; la Corte la interpreta in senso funzionale, collegandola al luogo di manifestazione della pericolosità.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10 comma 3

    Richiamato dalla difesa come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto che le garanzie previste non fossero violate, alla luce della mancata prova di una richiesta tempestiva.

  • cod. proc. pen., art. 178 comma 1 lett. c)

    Invocato dalla difesa per sostenere la nullità dell'atto; la Corte ha escluso la nullità perché non risultava provata la richiesta tempestiva di partecipazione all'udienza da parte del detenuto.

  • cod. proc. pen., art. 181

    Richiamato in relazione alle questioni di competenza territoriale; la Corte ha applicato la giurisprudenza sul criterio di attualità della pericolosità per stabilire la competenza.

  • cod. pen., art. 270

    Articolo relativo all'associazione con finalità di eversione; è il reato per cui il ricorrente era stato ritenuto partecipante, e sul cui fondamento la misura di prevenzione è stata ritenuta applicabile.

  • cod. pen., art. 604-bis comma 3

    Richiamato come ulteriore capo di imputazione nella sentenza di condanna (propaganda e apologia), confermando la gravità delle condotte che hanno alimentato il giudizio di pericolosità.

  • legge 27.12.1956 n. 1423, art. 4

    Riferimento storico-giurisprudenziale usato dalla Corte per richiamare l'orientamento consolidato sulla determinazione della competenza territoriale nei procedimenti speciali di prevenzione.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 7 comma 10-bis

    Citato dalla difesa in relazione alla procedura camerale; la Corte ha valutato che le garanzie procedurali previste dalla norma non siano state eluse in assenza di prova della richiesta tempestiva.

Massime di principio

  • La partecipazione personale del detenuto al procedimento camerale di prevenzione richiede una "tempestiva richiesta": senza prova documentale di tale richiesta non si configura automaticamente la nullità per violazione del contraddittorio.
  • La competenza territoriale nel procedimento di prevenzione si determina funzionalmente: conta il luogo in cui la pericolosità sociale si manifesta concretamente ("dimora" intesa come spazio delle manifestazioni di pericolosità), non il mero domicilio o residenza anagrafica.
  • Se le manifestazioni di pericolosità sono plurime, la competenza si assegna dove le condotte qualificate hanno maggiore rilevanza o dove sussiste la maggiore continuità di azione; nei casi di sodalità e mafiosità prevale il luogo del centro organizzativo/decisionale.
  • Le impugnazioni procedurali devono essere corredate da prova documentale (es. istanze, verbali, allegati): indicazioni formali prive di riscontri negli atti non sono sufficienti per affermare la nullità.
  • Il procedimento di prevenzione è incentrato sulla "condizione" di pericolosità e sulla sua attualità, perciò l'intervento giurisdizionale mira ad arginare la pericolosità dove essa si manifesta effettivamente.

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