Adunanza generale n. 224/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201
Esito
La questione giuridica
Il Ministero della difesa ha chiesto il parere sullo schema di decreto legislativo volto a riorganizzare la Sanità militare mediante l’istituzione del Servizio sanitario militare nazionale e del Corpo unico della Sanità militare, il riordino delle relative strutture, funzioni, ruoli, organici, reclutamento, formazione, avanzamento, disciplina e trattamento economico, nonché la disciplina dell’attività di medicina generale e della libera professione intramuraria del personale sanitario militare. La Sezione ha esaminato, oltre alla conformità dello schema alla delega legislativa, il termine per l’esercizio della delega, il rispetto del procedimento previsto dalla legge n. 201 del 2023, la documentazione trasmessa, l’intesa in Conferenza unificata, l’interlocuzione con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, l’esenzione dall’AIR e numerose disposizioni dell’articolato.
Il parere
La Sezione esprime parere favorevole nei sensi della motivazione, formulando rilievi e suggerimenti sul procedimento e sull’articolato. Ritiene che il termine per l’esercizio della delega scada il 6 aprile 2026, in ragione della proroga di novanta giorni prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 201 del 2023. Segnala la necessità di acquisire agli atti la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, pur senza qualificare tale omissione come ostativa alla prosecuzione dell’iter, considerata la prossimità della scadenza. Rileva l’inadeguatezza della formula dei concerti espressi con firma d’ordine, pur prendendo atto dei concerti acquisiti, e prescrive la trasmissione alle Commissioni parlamentari dell’intesa intervenuta successivamente all’invio dello schema al Parlamento. Condivide le criticità relative al tempo insufficiente concesso alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e osserva che alcune loro proposte erano pertinenti al contenuto dello schema. Considera non adeguatamente motivata l’esenzione dall’AIR, sia per la carenza di dati sull’ampiezza dei destinatari e sull’impatto concorrenziale, sia perché formalizzata dopo l’approvazione preliminare dello schema; inoltre, la relazione illustrativa non contiene i dati esplicativi richiesti. Quanto all’articolato, invita a delimitare il rinvio al regolamento sulle attribuzioni del Comandante della Sanità militare, a sopprimere espressamente l’Ispettorato generale della sanità militare per assicurare la neutralità finanziaria, a precisare l’organizzazione del Comando e l’identificazione del Poliambulatorio di Roma, a chiarire la nozione di dottrina sanitaria, a verificare l’estensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza ai sottufficiali del CUSM, a coordinare la rubrica dell’articolo 209 COM con il nuovo comma 4-bis, a specificare le categorie abilitate alla libera professione intramuraria e a coordinare le disposizioni sul reclutamento e sulla formazione degli ufficiali del ruolo normale.
Osservazioni
Termine per l’esercizio della delega
Il termine per l’adozione del decreto legislativo è individuato nel 6 aprile 2026, considerando la trasmissione dello schema alle Camere il 31 dicembre 2025 e la proroga di novanta giorni prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 201 del 2023.
Proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
La proposta congiunta richiesta dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 201 del 2023 non risulta acquisita agli atti. Il richiamo contenuto nel preambolo non è sufficiente e la relazione illustrativa non dimostra la co-proponenza sostanziale. La proposta deve essere acquisita, senza che la carenza assuma carattere ostativo.
Concerti ministeriali
La formula della firma d’ordine utilizzata per i concerti dei Ministri non è ritenuta adeguata secondo l’orientamento della Sezione. Non è invece necessario il concerto del Ministro dell’istruzione e del merito, poiché lo schema non incide sulle competenze di quel dicastero.
Intesa in Conferenza unificata
Poiché l’intesa è intervenuta dopo l’invio dello schema al Parlamento, deve essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Deve inoltre essere considerato l’impegno assunto in sede di Conferenza unificata circa l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sui futuri provvedimenti attuativi incidenti su ambiti di competenza regionale.
Consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
Le associazioni hanno avuto a disposizione un periodo non adeguato alla complessità tecnica dello schema. La Sezione rileva inoltre che solo parte delle osservazioni non accolte era estranea alla delega o all’oggetto del provvedimento; altre erano pertinenti e non richiedevano necessariamente gli approfondimenti tecnici invocati per rinviarne la valutazione.
Esenzione dall’AIR
La richiesta di esenzione non contiene dati sufficienti per dimostrare l’esiguità del numero dei destinatari né la limitata incidenza sugli assetti concorrenziali. L’intervento riguarda il personale delle Forze armate, i familiari e la collettività quale utenza del SSN, nonché modelli di integrazione applicabili su scala nazionale. L’esenzione è stata inoltre formalizzata dopo l’approvazione preliminare dello schema e la relazione illustrativa non contiene i dati esplicativi richiesti dall’articolo 7, comma 6, del d.P.C.m. n. 169 del 2017.
Articolo 188-ter COM - Attribuzioni del Comandante della Sanità militare
La previsione di ulteriori specifiche attribuzioni da disciplinare con regolamento deve essere interpretata nel senso di consentire soltanto una maggiore precisazione delle funzioni stabilite da norme primarie, senza attribuire funzioni nuove e diverse, in ossequio alla riserva di legge relativa desumibile dall’articolo 97, comma 2, Cost.
Articolo 188-quater COM - Soppressione dell’Ispettorato generale della sanità militare
Lo schema non prevede espressamente la soppressione dell’Ispettorato generale della sanità militare, sebbene la relazione tecnica fondi su tale soppressione la neutralità finanziaria dell’istituzione del nuovo Comando. L’Amministrazione deve valutare di disporne espressamente la soppressione.
Neutralità finanziaria dell’intervento
Pur prendendo atto della verifica positiva della relazione tecnica e della neutralità finanziaria sotto il profilo strettamente tecnico, la Sezione osserva che il maggiore supporto al SSN difficilmente potrà realizzarsi senza risorse aggiuntive, salvo una riduzione delle prestazioni rivolte al personale militare.
Articolo 188-quater, comma 2, COM - Articolazione del Comando
L’articolazione in reparti, uffici e dipartimenti deve essere precisata, indicando ordinatamente le unità organizzative secondo il rispettivo livello di complessità.
Articolo 188-quater, comma 3, lettera e), COM - Poliambulatorio di Roma
La disposizione identifica genericamente il Poliambulatorio di Roma, senza elementi normativi o descrittivi sufficienti. Occorre integrare la norma per consentirne l’individuazione specifica.
Articolo 188-quater, comma 2, lettera b), COM - Dottrina sanitaria
La locuzione dottrina sanitaria presenta margini di ambiguità e non appare dotata di un significato tecnico preciso. Deve essere sostituita con una formula più appropriata oppure definita normativamente.
Articolo 179-ter COM - Qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza
La disposizione attribuisce le qualifiche ai soli ufficiali del CUSM impiegati presso determinate articolazioni dell’Arma dei carabinieri, senza estenderle ai sottufficiali. L’Amministrazione deve verificare se tale differenziazione sia effettivamente voluta e adeguatamente giustificata.
Articolo 209, comma 4-bis, COM - Medicina generale
Il nuovo comma 4-bis abilita i medici della Sanità militare, mentre la rubrica dell’articolo 209 continua a riferirsi ai soli ufficiali medici. Occorre chiarire se l’abilitazione riguardi soltanto gli ufficiali medici o tutti i medici della Sanità militare, modificando conseguentemente la rubrica o collocando diversamente la disposizione.
Articolo 210, comma 1-ter, COM - Libera professione intramuraria
È opportuno precisare con maggiore dettaglio le categorie professionali del CUSM abilitate all’attività intramuraria, anche mediante rinvio alle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute.
Articoli 651-ter e 738-bis COM - Reclutamento e formazione
Occorre coordinare le disposizioni sull’alimentazione del ruolo normale e sulla formazione degli ufficiali del CUSM con i nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 725 COM, introdotti da altro schema esaminato nella medesima adunanza, in particolare quanto al momento del conseguimento del grado di sottotenente.
Norme richiamate
articolo 2 legge 28 novembre 2023, n. 201
Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi...
La disposizione costituisce la base della delega per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplina i principi e criteri direttivi mediante rinvio all’articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge n. 119 del 2022 e stabilisce il procedimento con proposta congiunta, concerti, intesa e consultazione degli organi rappresentativi.
articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), legge 5 agosto 2022, n. 119
Revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione...
Lo schema attua i principi relativi all’adeguamento delle strutture e risorse anche a supporto del SSN e alla possibilità di esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici militari e del personale militare delle professioni sanitarie sulla base di convenzioni.
articolo 2267, comma 2, codice dell’ordinamento militare
Le disposizioni del codice possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel medesimo codice.
La tecnica della novella utilizzata dallo schema è ritenuta conforme alla disposizione e idonea a salvaguardare unitarietà, completezza e coerenza del codice.
articolo 13-bis, comma 4, legge 23 agosto 1988, n. 400
È richiamato quale fondamento generale della regola secondo cui gli interventi modificativi e coordinativi sulle disposizioni del codice devono essere espliciti e diretti sul testo codicistico.
articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Individua la Conferenza unificata presso la quale è stata acquisita l’intesa richiesta dalla legge delega.
articolo 17, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196
È richiamato in relazione alla verifica positiva della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato.
articolo 7, commi 1 e 6, d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169
Disciplina, rispettivamente, la richiesta di esenzione dall’AIR e il contenuto della relazione illustrativa in caso di esenzione; la Sezione ritiene non adeguatamente dimostrati i presupposti dell’esenzione e non adempiuto l’obbligo informativo.
articolo 14, commi 1 e 2, legge 28 novembre 2005, n. 246
L’AIR consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo; la sua funzione consiste nel fornire un supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione in ordine all’opportunità dell’intervento normativo.
L’AIR deve essere preventiva rispetto alla decisione politica e supportare la valutazione dell’opportunità dell’intervento; ciò rende problematico che l’esenzione sia stata formalizzata dopo l’approvazione preliminare dello schema.
articolo 97, comma 2, Costituzione
La riserva di legge relativa in materia di organizzazione e funzioni amministrative impedisce che il regolamento attribuisca al Comandante della Sanità militare funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
articolo 210, comma 1, codice dell’ordinamento militare
È richiamato per la libera professione extramuraria già consentita e per l’estensione della relativa disciplina agli psicologi militari in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2023.
articolo 19, comma 5-bis, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Mantiene la possibilità per i medici militari di svolgere attività di medicina generale nei confronti di chiunque, su richiesta delle aziende del SSN e nei casi di carenza dei medici di medicina generale.
articolo 19 legge 28 aprile 2022, n. 46
È richiamato con riferimento alla cessazione delle funzioni degli organi della precedente rappresentanza militare e alla disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
sentenza Corte costituzionale 18 maggio 2023, n. 98
Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 210, comma 1, COM nella parte in cui non include gli psicologi militari tra i soggetti esonerati dalle incompatibilità relative alle attività libero-professionali.
Massime di principio
- Nell’esercizio di una delega legislativa che richieda una proposta congiunta, il richiamo della co-proponenza nel preambolo non sostituisce l’acquisizione agli atti della proposta dell’organo co-proponente, né dimostra da solo l’esercizio sostanziale della co-proponenza.
- Quando una legge delega proroga il termine per l’adozione del decreto legislativo se il termine per il parere parlamentare scade nei trenta giorni anteriori alla scadenza della delega o successivamente, la proroga opera quando il termine parlamentare, calcolato dalla trasmissione dello schema, scade oltre il termine ordinario della delega.
- L’esenzione dall’AIR deve essere adeguatamente motivata con dati e valutazioni idonei a dimostrare i presupposti normativi, inclusi l’esiguo numero dei destinatari e la limitata incidenza sul mercato; la relazione illustrativa deve riportare gli elementi esplicativi dell’esenzione.
- In presenza di una riserva di legge relativa sulle funzioni amministrative, una norma regolamentare può specificare e dettagliare funzioni già attribuite dalla fonte primaria, ma non può introdurre funzioni ulteriori e diverse.
- Quando la neutralità finanziaria di una nuova struttura amministrativa è fondata sulla soppressione di una struttura esistente, la soppressione deve essere prevista o comunque assicurata in modo esplicito e verificabile dall’intervento normativo.
- Le disposizioni di un testo normativo devono essere coordinate quanto a soggetti destinatari, rubriche, requisiti e disciplina sostanziale, così da evitare che la rubrica o norme collegate suggeriscano un ambito applicativo diverso da quello stabilito dal precetto.
Revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare
Il parere riguarda lo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201. L’intervento attua i principi di delega concernenti la revisione della Sanità militare secondo criteri interforze e di specializzazione, l’utilizzo delle strutture anche a supporto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale sanitario militare.
Finalità e struttura dello schema
Lo schema si inserisce nel processo di revisione dello strumento militare nazionale disciplinato dal codice dell’ordinamento militare. È composto da venti articoli, suddivisi in quattro Capi.
Il Capo I individua l’oggetto del decreto. Il Capo II modifica il codice dell’ordinamento militare per istituire il Servizio sanitario militare nazionale, riordinare le funzioni, istituire il Comando della Sanità militare e disciplinare la figura del Comandante della Sanità militare. È previsto anche lo sviluppo di poliambulatori autorizzabili e, ove ricorrano i presupposti, accreditabili presso il SSN.
Il Capo III disciplina le professioni sanitarie, il reclutamento, la formazione, i ruoli e gli organici, lo stato giuridico, l’impiego, l’avanzamento, la disciplina e il trattamento economico e previdenziale. Il Capo IV contiene disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.
L’assetto ordinativo si fonda sulla costituzione del Corpo unico della Sanità militare, nel quale dovrebbe transitare dal 1° gennaio 2027 il personale sanitario delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri. È mantenuta l’invarianza organica complessiva; il trasferimento di 377 unità dell’Arma dei carabinieri determina una corrispondente rideterminazione delle dotazioni, senza incremento dell’organico complessivo.
Tecnica normativa e conformità alla delega
La Sezione considera corretta la scelta della tecnica della novella, poiché lo schema modifica direttamente il codice dell’ordinamento militare e prevede le necessarie abrogazioni. Tale modalità è coerente con l’articolo 2267, comma 2, del codice, letto in relazione all’articolo 13-bis, comma 4, della legge n. 400 del 1988.
Lo schema è ricondotto ai principi direttivi dell’articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1 e 2, della legge n. 119 del 2022, richiamati dall’articolo 2 della legge n. 201 del 2023. In particolare, esso riguarda l’adeguamento delle strutture e delle risorse della Sanità militare anche per il supporto al SSN e la possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
Termine e procedimento di esercizio della delega
La Sezione individua il termine finale per l’adozione del decreto legislativo nel 6 aprile 2026. La legge n. 201 del 2023 prevedeva un termine ordinario di ventiquattro mesi dalla propria entrata in vigore, avvenuta il 6 gennaio 2024. Poiché lo schema è stato trasmesso alle Camere il 31 dicembre 2025 e il termine di sessanta giorni per il parere parlamentare sarebbe scaduto dopo il termine ordinario del 6 gennaio 2026, opera la proroga di novanta giorni prevista dalla legge delega.
L’articolo 2, comma 2, della legge n. 201 del 2023 richiede la proposta congiunta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, i concerti ministeriali, l’intesa in Conferenza unificata e la consultazione dell’organo rappresentativo del personale militare per le materie di competenza.
La proposta del Presidente del Consiglio non risulta però acquisita agli atti. Il semplice richiamo nel preambolo non è sufficiente e non emerge neppure una co-proponenza sostanziale dalla documentazione. La Sezione ne richiede l’acquisizione, senza attribuire alla carenza carattere ostativo, considerata la prossimità della scadenza della delega.
Sono stati acquisiti i concerti dei Ministri competenti, mentre non è necessario quello del Ministro dell’istruzione e del merito, poiché lo schema non incide sulle relative attribuzioni. La Sezione richiama tuttavia il proprio orientamento critico verso la formula della firma d’ordine utilizzata per esprimere i concerti.
L’intesa della Conferenza unificata è intervenuta il 15 gennaio 2026, dopo l’invio dello schema al Parlamento. Deve pertanto essere trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti. L’intesa registra anche la richiesta regionale di acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni sui successivi provvedimenti attuativi incidenti su materie regionali.
Consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
La consultazione è stata svolta nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, alle quali è stato trasmesso lo schema con un termine di circa dieci giorni per le osservazioni.
Le associazioni hanno sollevato, tra l’altro, possibili profili di eccesso di delega, criticità finanziarie, assenza di uno studio di impatto sul personale e proposte riguardanti valorizzazione delle professionalità, equiordinazione con il personale del SSN, estensione della libera professione, formazione, terzietà degli organi medico-legali, supporto psicologico e mantenimento di qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza per il personale sanitario dell’Arma.
La Sezione condivide la valutazione secondo cui il tempo concesso non era adeguato alla complessità dello schema. Osserva inoltre che alcune proposte, pur non accolte dall’Amministrazione, erano pertinenti al contenuto del decreto e non richiedevano necessariamente gli approfondimenti tecnici prospettati per rinviarne l’esame ad altri interventi normativi.
Esenzione dall’AIR e profili finanziari
La richiesta di esenzione dall’AIR è stata presentata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.P.C.m. n. 169 del 2017. La Sezione ritiene però insufficienti i dati forniti per dimostrare che il numero dei destinatari sia esiguo e che l’incidenza sugli assetti concorrenziali sia limitata.
L’intervento riguarda infatti il personale delle Forze armate, i familiari e la collettività quale utenza del SSN. Inoltre, la promozione di modelli di integrazione tra Sanità militare e SSN, con il possibile coinvolgimento di Difesa Servizi S.p.a., può incidere su scala nazionale.
La richiesta di esenzione è stata formalizzata dopo l’approvazione preliminare dello schema da parte del Consiglio dei ministri. Ciò non appare coerente con la funzione preventiva dell’AIR, che deve supportare la decisione dell’organo politico sull’opportunità dell’intervento. La relazione illustrativa, inoltre, non riporta i dati esplicativi dei presupposti e delle stime di impatto richiesti in caso di esenzione.
La relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, attesta la neutralità finanziaria delle misure. La Sezione osserva tuttavia che il maggiore supporto al SSN difficilmente potrà essere realizzato senza risorse aggiuntive, salvo una contrazione delle prestazioni rivolte al personale militare. Sotto il profilo strettamente tecnico, prende comunque atto dell’invarianza finanziaria dichiarata.
Organizzazione della Sanità militare
Il nuovo articolo 181 del codice istituisce il Servizio sanitario militare nazionale, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa. Il Comando della Sanità militare diviene l’organo centrale della Sanità militare, con assorbimento degli organi centrali precedentemente previsti.
Il nuovo Comandante della Sanità militare è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e sentito il Capo di stato maggiore della difesa. La relazione tecnica giustifica la neutralità finanziaria della figura mediante la sostituzione di tre distinti tenenti generali con un solo titolare dell’incarico.
La Sezione ritiene però che le ulteriori attribuzioni del Comandante non possano essere rimesse al regolamento in termini di funzioni nuove. Il regolamento potrà soltanto specificare e dettagliare le funzioni già attribuite dalla fonte primaria.
Quanto al Comando della Sanità militare, lo schema dovrebbe prevedere espressamente la soppressione dell’Ispettorato generale della sanità militare, poiché la relazione tecnica fonda su tale soppressione l’assenza di nuovi oneri. In mancanza, non è possibile escludere una temporanea coesistenza delle due strutture e il venir meno della neutralità finanziaria.
L’articolazione del Comando in reparti, uffici e dipartimenti deve essere meglio ordinata secondo i livelli di complessità. Deve inoltre essere identificato con maggiore precisione il Poliambulatorio di Roma e deve essere chiarita o sostituita la locuzione dottrina sanitaria, ritenuta ambigua.
Qualifiche del personale e medicina generale
La norma sulle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza attribuisce tali qualifiche agli ufficiali del CUSM impiegati presso il Comando carabinieri per la tutela della salute e il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche, con esclusione degli ufficiali generali. La Sezione chiede di verificare la ragione per cui la disciplina non si applica anche ai sottufficiali del CUSM eventualmente impiegati nelle medesime strutture.
Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 209 del codice abilita i medici della Sanità militare in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale a svolgere tale attività in favore del personale dell’Amministrazione della difesa e dei relativi familiari, anche nelle strutture militari. La Sezione rileva il disallineamento tra l’ambito soggettivo della disposizione e la rubrica dell’articolo, riferita ai soli ufficiali medici, e invita a chiarire se l’abilitazione riguardi anche i medici appartenenti alla categoria dei sottufficiali.
Libera professione intramuraria e coordinamento delle disposizioni
Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 210 abilita alla libera professione intramuraria i medici militari e il personale militare del CUSM abilitato all’esercizio delle professioni sanitarie. La Sezione suggerisce di precisare quali categorie professionali siano comprese, eventualmente mediante rinvio alle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute.
Infine, le disposizioni sugli ufficiali del ruolo normale del CUSM devono essere coordinate con quelle relative al reclutamento e alla formazione presso le accademie militari, nonché con i nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 725 del codice introdotti da altro schema esaminato nella stessa adunanza. Il coordinamento riguarda soprattutto il momento del completamento del ciclo formativo necessario per la nomina a sottotenente.
Conclusioni
La Sezione esprime parere favorevole nei sensi della motivazione. Il giudizio è accompagnato da rilievi procedimentali, documentali, finanziari e redazionali, diretti a completare l’istruttoria, rendere verificabile la neutralità finanziaria, delimitare correttamente il rinvio regolamentare e assicurare coerenza interna tra le disposizioni del codice dell’ordinamento militare.
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