Adunanza generale n. 223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201
Esito
La questione giuridica
Il Ministero della Difesa ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di decreto legislativo composto da tre articoli, diretto a dare attuazione ai principi di delega concernenti, da un lato, la revisione degli strumenti funzionali al raggiungimento entro il 2033 delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate e, dall’altro, la partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale. Il provvedimento modifica il codice dell’ordinamento militare in materia di formazione degli ufficiali, reclutamento, ferme, trattamento economico, progressioni di carriera e reclutamenti straordinari, prevedendo anche una clausola di invarianza finanziaria. La Sezione ha esaminato la scadenza della delega, il rispetto del procedimento previsto dalla legge delega, l’acquisizione dei concerti e dell’intesa, il coinvolgimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, la documentazione finanziaria e l’esclusione dall’AIR, oltre alla coerenza delle singole disposizioni con la delega e con il sistema normativo vigente.
Il parere
La Sezione esprime parere definitivo nei sensi della motivazione. Ritiene che il termine per l’esercizio della delega, originariamente fissato al 6 gennaio 2026, sia prorogato al 6 aprile 2026, a condizione che lo schema sia stato effettivamente trasmesso alle Camere in tempo utile per l’applicazione della proroga di novanta giorni prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 201/2023. Rileva la mancata acquisizione agli atti della proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, precisando che il mero richiamo contenuto nel preambolo non è sufficiente; tuttavia, in ragione dell’urgenza, si limita a segnalare la lacuna senza sospendere l’esame. Prende atto dell’acquisizione dei concerti del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, richiamando l’orientamento consolidato sull’uso della firma d’ordine. Esclude la necessità dei concerti degli altri Ministri indicati dalla legge delega e dell’intesa in Conferenza unificata, poiché lo schema attua esclusivamente i criteri di delega di cui alle lettere b) ed e), non subordinati a tale intesa. Ritiene correttamente assolto, mediante il coinvolgimento delle APCSM, l’obbligo di sentire il Consiglio centrale di rappresentanza militare, ma raccomanda per il futuro tempi e modalità di consultazione più congrui e partecipativi. Considera adeguata la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, e ammette l’esclusione dall’AIR. Quanto all’articolato, formula rilievi e suggerimenti principalmente sulla coerenza sistematica, sulla precisione delle disposizioni transitorie e sulla necessità di coordinare il codice dell’ordinamento militare con il testo unico regolamentare. In particolare, suggerisce di adeguare il TUOM alla nuova figura dell’aspirante, di chiarire gli effetti della più favorevole disciplina sull’iscrizione in ruolo dopo la ripetizione dell’anno, di estendere eventualmente tale disciplina alle analoghe fattispecie di Marina e Aeronautica, di disciplinare l’alloggiamento degli aspiranti mediante modifica del TUOM anziché mediante una norma primaria, e di specificare gli ambiti professionali cui riferire i concorsi straordinari per l’accesso al ruolo marescialli.
Osservazioni
Procedimento di delega - Proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri non risulta acquisita agli atti. Il richiamo contenuto nel preambolo dello schema non è sufficiente a dimostrarne l’acquisizione né l’effettivo esercizio della co-proponenza. La Sezione segnala la lacuna, pur esprimendo parere definitivo in considerazione dell’urgenza connessa alla scadenza della delega.
Articolo 2, comma 2, legge n. 201/2023 - Scadenza della delega
La scadenza della delega deve ritenersi fissata al 6 aprile 2026, anziché al 6 gennaio 2026, purché sia dimostrata l’effettiva trasmissione dello schema alle Camere in tempo utile per l’applicazione della proroga di novanta giorni prevista dalla legge delega.
Concerti ministeriali espressi d’ordine
La Sezione prende atto dei concerti del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, espressi con firma d’ordine, richiamando il consolidato orientamento sui requisiti e sugli effetti di tale modalità di sottoscrizione.
Coinvolgimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
Pur ritenendo assolto l’obbligo di sentire le APCSM, la Sezione raccomanda per il futuro un coinvolgimento nelle materie di stretta competenza, con modalità e tempi sufficientemente congrui e, ove possibile, condivisi, così da consentire osservazioni più consapevoli e responsabili.
Articolo 725 COM - Nuova figura dell’aspirante
A seguito dell’introduzione della figura dell’aspirante nell’Accademia militare dell’Esercito, occorre adeguare le pertinenti disposizioni del TUOM, in particolare gli articoli 588, comma 1, lettera g), e 604.
Articolo 725, comma 2, COM - Ripetizione dell’anno e iscrizione in ruolo
La modifica appare introdurre una disciplina più favorevole per gli ufficiali che ripetono un anno di corso. La Sezione suggerisce di precisare compiutamente i presupposti e le concrete implicazioni della nuova regola e di valutare l’estensione della disciplina, ove più favorevole, alle analoghe fattispecie della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in ossequio al principio di equiordinazione delle carriere.
Articolo 725, comma 2-quinquies, COM - Alloggiamento e pernottamento degli aspiranti
È improprio utilizzare una disposizione primaria per disciplinare una materia già regolata dall’articolo 591, comma 2, del TUOM. Si suggerisce di inserire nello schema una disposizione che espliciti la finalità dell’intervento e preveda la sua attuazione mediante modifica dell’articolo 591, comma 2, del TUOM ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del COM.
Articolo 2197-quater.1 COM - Concorsi straordinari per il ruolo marescialli
La previsione rinvia ai futuri bandi l’individuazione dei titoli di laurea senza specificare gli ambiti professionali interessati. La formula è generica e indeterminata; occorre indicare nell’articolato, almeno in termini generali, le competenze e professionalità cui potranno riferirsi i concorsi straordinari, quali gli ambiti tecnico-ingegneristico, informatico e sanitario.
Norme richiamate
articolo 2, legge 28 novembre 2023, n. 201
Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale.
La delega decorre dal 6 gennaio 2024 e, in presenza dei presupposti relativi alla trasmissione parlamentare, è prorogata di novanta giorni fino al 6 aprile 2026.
articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), legge 5 agosto 2022, n. 119
Revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive; previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie.
Lo schema attua esclusivamente i criteri direttivi di cui alle lettere b) ed e), riguardanti le dotazioni organiche e l’accesso dei volontari in ferma prefissata alle altre categorie di personale.
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell’ordinamento militare
Lo schema interviene mediante novella sulle disposizioni del COM in materia di formazione, reclutamento, stato giuridico, trattamento economico e avanzamento, nel rispetto della sua unitarietà e coerenza.
articolo 2267, comma 2, COM
Le disposizioni del codice possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito e mediante intervento avente ad oggetto disposizioni contenute nel codice.
La tecnica della novella è ritenuta coerente con il requisito di intervento esplicito sul COM.
articolo 2, comma 2, legge n. 201/2023
Richiede la proposta congiunta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, i concerti ministeriali previsti, l’intesa in Conferenza unificata per determinati criteri di delega e l’audizione dell’organo rappresentativo del personale militare.
articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Disciplina la Conferenza unificata. L’intesa non è necessaria per lo schema, poiché esso attua i criteri di delega di cui alle lettere b) ed e), per i quali la legge n. 201/2023 non la richiede.
articolo 17, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196
La relazione tecnica è stata bollinata e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, articolo 6, comma 1, lettera c)
La Sezione ritiene applicabile l’esclusione dall’AIR in ragione delle peculiarità dello schema di decreto legislativo.
articoli 588, comma 1, lettera g), 591, comma 2, e 604, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - TUOM
Le disposizioni regolamentari definiscono i frequentatori e disciplinano l’alloggiamento e il pernottamento presso gli istituti di formazione; devono essere coordinate con l’introduzione della figura dell’aspirante nell’Esercito.
articoli 724, 725, 728, 731, 760, 1798, 2196-bis.1, 2197-ter.1, 2197-quater.1, 2197-septies, 690-bis, 773 e 774 COM
Le disposizioni sono oggetto di modifica o coordinamento per perseguire l’adeguamento delle dotazioni organiche, l’equiordinazione delle carriere, la valorizzazione del personale e l’ampliamento dei canali di reclutamento.
articolo 2186, comma 1, lettera c), COM
Ha consentito la permanenza del trattamento economico previgente degli aspiranti ufficiali della Marina e dell’Aeronautica, evitando effetti peggiorativi o disallineamenti.
Costituiscono, secondo la relazione tecnica, l’ambito di risorse destinato alla progressiva trasformazione dello strumento militare professionale, utilizzabile per la copertura dei reclutamenti straordinari dei marescialli.
Massime di principio
- Nel procedimento di formazione di un decreto legislativo, la proposta congiunta richiesta dalla legge delega deve risultare dagli atti del procedimento e non può essere validamente sostituita dal solo richiamo contenuto nel preambolo dello schema o da documenti privi di elementi idonei a dimostrare l’effettivo esercizio della co-proponenza.
- La proroga del termine di esercizio della delega legislativa collegata alla scadenza del termine per il parere parlamentare opera solo se lo schema è stato effettivamente trasmesso alle Camere nel momento e con le modalità previste dalla legge delega.
- Quando una disposizione primaria interviene su una materia già disciplinata da una norma regolamentare generale, il legislatore delegato deve evitare duplicazioni o sovrapposizioni e, ove necessario, limitarsi a prevedere il coordinamento o la successiva modifica della fonte secondaria competente.
- Le disposizioni transitorie e i concorsi straordinari devono individuare con sufficiente determinatezza l’ambito oggettivo e professionale di applicazione, senza rimettere ai futuri bandi la definizione di elementi essenziali non adeguatamente delimitati dalla fonte legislativa.
- L’obbligo di sentire le rappresentanze del personale richiede un coinvolgimento effettivo e tempestivo, con tempi congrui rispetto alla complessità dello schema, anche quando le osservazioni formulate non siano recepibili nel testo definitivo.
Revisione dello strumento militare nazionale
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministero della Difesa in attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201. Lo schema modifica il codice dell’ordinamento militare per favorire il raggiungimento, entro il 2033, dell’organico complessivo di 160.000 unità e per ampliare i percorsi di accesso dei volontari in ferma prefissata alle altre categorie di personale.
Struttura e finalità dello schema
Il provvedimento si compone di tre articoli:
- l’articolo 1 modifica il COM in materia di formazione degli ufficiali, reclutamento, ferme, trattamento economico, avanzamento e reclutamenti straordinari;
- l’articolo 2 introduce ulteriori modalità di reclutamento dei sergenti riservate ai VFP4 e ai VFT in servizio e coordina le disposizioni sui corsi e sullo stato giuridico dei frequentatori;
- l’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
L’intervento attua i criteri direttivi di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b) ed e), della legge n. 119/2022: la revisione degli strumenti necessari al raggiungimento delle dotazioni organiche e la possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per altre categorie di personale. La tecnica della novella è ritenuta coerente con l’articolo 2267, comma 2, del COM.
Termine della delega e procedimento
La Sezione interpreta il combinato disposto dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 201/2023 nel senso che il termine ordinario, decorrente dal 6 gennaio 2024, scade il 6 gennaio 2026, ma è prorogato di novanta giorni, fino al 6 aprile 2026, se lo schema è stato trasmesso alle Camere in tempo utile. Poiché agli atti non figura la nota di effettiva trasmissione parlamentare, la proroga è riconosciuta a condizione che tale trasmissione sia realmente avvenuta.
La Sezione rileva inoltre che non risulta acquisita la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, richiesta dalla legge delega insieme alla proposta del Ministro della difesa. Il richiamo contenuto nel preambolo non è sufficiente e neppure la documentazione disponibile dimostra l’effettiva co-proponenza. La lacuna viene segnalata senza sospendere l’esame, in considerazione dell’urgenza derivante dalla prossima scadenza della delega.
Concerti, intesa e consultazione del personale
Sono stati acquisiti i concerti del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze. La Sezione prende atto che sono stati espressi con firma d’ordine, richiamando il proprio orientamento consolidato su tale modalità.
Non sono invece necessari i concerti dei Ministri della salute, dell’istruzione e del merito e del lavoro e delle politiche sociali, poiché lo schema riguarda esclusivamente le dotazioni organiche e i percorsi di reclutamento delle Forze armate. Non è necessaria neppure l’intesa in Conferenza unificata: la legge n. 201/2023 la richiede soltanto per l’attuazione di altri criteri direttivi, diversi da quelli concretamente attuati dal provvedimento.
L’obbligo di sentire il Consiglio centrale di rappresentanza militare deve essere riferito, dopo la cessazione delle relative funzioni, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Le APCSM sono state coinvolte e hanno presentato osservazioni, ma hanno lamentato il termine ristretto di dieci giorni. La Sezione ritiene assolto l’adempimento, ma raccomanda per il futuro tempi più congrui e modalità idonee a garantire una partecipazione effettiva e consapevole.
Relazione tecnica e AIR
La relazione tecnica è stata bollinata e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Essa esclude nuovi o maggiori oneri, precisando che i reclutamenti avverranno nei limiti delle consistenze organiche vigenti e che, per i reclutamenti straordinari dei marescialli, la copertura è assicurata nell’ambito delle risorse previste dal COM.
La Sezione prende atto della clausola di invarianza finanziaria e ritiene condivisibile, in ragione delle peculiarità dell’intervento, l’esclusione dall’AIR ai sensi del d.P.C.m. n. 169/2017.
Formazione degli ufficiali e figura dell’aspirante
L’articolo 1 introduce nell’Accademia militare dell’Esercito la figura dell’aspirante, ammesso al terzo anno come frequentatore dopo il superamento del secondo anno. La nomina a sottotenente avviene dopo il completamento favorevole del terzo anno, mentre la decorrenza giuridica è collegata alla data di acquisizione del grado di aspirante.
La nuova disciplina è modellata sulle figure già previste per Marina e Aeronautica. Per questo la Sezione suggerisce il coordinamento degli articoli 588, comma 1, lettera g), e 604 del TUOM.
La modifica relativa alla ripetizione dell’anno sembra attribuire un trattamento più favorevole quanto all’iscrizione in ruolo. La Sezione chiede di chiarire presupposti ed effetti concreti della scelta e di valutare l’estensione della disciplina alle analoghe fattispecie di Marina e Aeronautica, in applicazione del principio di equiordinazione delle carriere.
Quanto all’alloggiamento e al pernottamento degli aspiranti, la Sezione osserva che la materia è già disciplinata dall’articolo 591, comma 2, del TUOM. Non appare quindi corretto introdurre nel COM una disciplina primaria destinata a incidere su una norma regolamentare generale. È preferibile prevedere il coordinamento e la successiva modifica del TUOM ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del COM.
Reclutamento, ferme e trattamento economico
Lo schema estende agli ufficiali dell’Arma dei trasporti e dei materiali la possibilità di ottenere la proroga per il completamento del ciclo di studi. Introduce inoltre una ferma obbligatoria quinquennale per gli allievi marescialli reclutati mediante concorso pubblico, al fine di allineare la disciplina a quella degli allievi ufficiali e salvaguardare l’investimento formativo.
È elevato a quarant’anni, fino al 2033, il limite di età per la partecipazione ai concorsi di alimentazione straordinaria dei ruoli normali da parte del personale dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente.
Per gli aspiranti ufficiali dell’Accademia militare viene previsto il trattamento economico dei sottotenenti o guardiamarina in servizio permanente. La misura formalizza per l’Esercito una situazione già riconosciuta per Marina e Aeronautica, anche in forza della salvaguardia prevista dall’articolo 2186, comma 1, lettera c), del COM.
Reclutamenti straordinari
Lo schema consente, per il biennio 2026-2027, il reclutamento a nomina diretta di trenta marescialli in servizio permanente, mediante concorso per titoli, nell’ambito delle consistenze organiche previste.
Prevede inoltre, fino al 2033, concorsi straordinari per titoli destinati al transito nel ruolo marescialli del personale dei ruoli sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di una laurea. La Sezione considera però troppo generico il rinvio ai futuri bandi per l’individuazione dei titoli richiesti e suggerisce di indicare già nell’articolato gli ambiti professionali di riferimento, almeno in termini generali.
Fino al 2030 sono infine previsti concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di sergenti a nomina diretta provenienti dalla vita civile, in presenza di specifiche esigenze funzionali.
Accesso dei volontari al ruolo sergenti
L’articolo 2 introduce l’articolo 690-bis del COM, consentendo alle singole Forze armate di bandire concorsi straordinari per titoli ed esami riservati ai VFP4 e ai VFT in servizio. L’obiettivo è ampliare i canali di accesso al ruolo sergenti e valorizzare personale giovane già dotato di esperienza militare.
Le modifiche agli articoli 773 e 774 del COM coordinano la disciplina dei corsi di formazione e dello stato giuridico dei frequentatori con il nuovo canale di reclutamento.
Conclusioni
Il parere è favorevole con osservazioni. La Sezione non rileva ostacoli definitivi all’ulteriore corso dello schema, ma segnala la necessità di verificare la documentazione relativa alla proroga della delega e di acquisire la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Formula inoltre rilievi di coordinamento normativo e di maggiore determinatezza delle disposizioni, soprattutto con riferimento al TUOM, alla disciplina dell’iscrizione in ruolo e agli ambiti professionali dei concorsi straordinari.
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