Adunanza generale n. 292/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Ministro recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 33 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 - convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 - che ha introdotto l’articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell’usura”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di regolamento ministeriale di attuazione dell’articolo 14-bis della legge n. 108/1996, introdotto dall’articolo 33 del decreto-legge n. 48/2025, sul sostegno agli operatori economici vittime dell’usura
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 e previsto dall’articolo 14-bis, comma 16, della legge n. 108/1996. Lo schema, composto da 15 articoli, disciplina l’Albo degli esperti destinati ad assistere gli operatori economici vittime dell’usura che abbiano ottenuto i mutui previsti dall’articolo 14 della legge n. 108/1996, nonché i requisiti di iscrizione, la formazione delle graduatorie, il conferimento e la durata degli incarichi, i compensi, la gestione dell’Albo, la risoluzione delle divergenze e il trattamento dei dati personali. Il Consiglio ha esaminato, in particolare, il ritardo nell’adozione del regolamento, la riproduzione di norme primarie nello schema, la validità del concerto ministeriale, la necessità del controllo preventivo della Corte dei conti, la completezza e la collocazione temporale dell’AIR, la sufficienza dei dati e delle stime finanziarie, le consultazioni svolte, l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, la chiarezza dei requisiti e dei criteri di selezione degli esperti, la disciplina delle nomine, dei compensi e dei soggetti ausiliari, nonché la gestione delle fasi transitorie e degli adempimenti attuativi successivi.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha adottato un parere interlocutorio e ha sospeso l’espressione del parere definitivo. Ha rilevato che il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 14-bis, comma 16, della legge n. 108/1996 ha natura ordinatoria, sicché il suo decorso non impedisce l’adozione del regolamento, pur dovendo essere esplicitate le ragioni del ritardo. Ha chiesto una complessiva revisione dello schema per evitare la riproduzione non necessaria o non fedele di disposizioni della fonte primaria, prescrivendo, ove il contenuto sia riproposto per esigenze di organicità, l’uso di formule di richiamo alla legge. Ha rilevato l’inadeguatezza del concerto del Ministro dell’economia e delle finanze espresso dal Capo di gabinetto con firma d’ordine, indicando la necessità di una delega interorganica di firma e di un concerto effettivo, non meramente adesivo; ha inoltre chiesto che i concerti siano menzionati esclusivamente nel preambolo e che il regolamento sia sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti. Quanto all’AIR, ha rilevato che la valutazione del NUVIR è stata acquisita tardivamente rispetto alla stabilizzazione del testo e che l’analisi presenta lacune nella definizione dei dati di base, degli indicatori, delle stime, delle categorie interessate, della distribuzione territoriale, dei flussi dei beneficiari, dell’efficacia delle esperienze pregresse e del rapporto con la copertura finanziaria. Ha chiesto l’integrazione dell’AIR e l’introduzione di una clausola valutativa per la verifica ex post dell’impatto regolatorio. Poiché l’Albo digitale implica trattamenti di dati personali disciplinati dallo schema, ha ritenuto necessario acquisire preventivamente il parere del Garante per la protezione dei dati personali sul testo e sull’AIR emendati. Ha formulato inoltre numerosi rilievi puntuali sui requisiti e titoli degli esperti, sulla formazione delle graduatorie, sulla discrezionalità prefettizia nella scelta, sulle nomine interprovinciali, sui soggetti qualificati ausiliari, sui compensi e sulle restituzioni, sulle procedure di crisi d’impresa, sui termini degli atti attuativi e sulla disciplina transitoria dei mutui e dell’assistenza degli esperti. Il parere definitivo è stato quindi rinviato in attesa degli adempimenti e chiarimenti indicati.
Osservazioni
Termine di adozione del regolamento
Le relazioni devono esplicitare le ragioni del mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 14-bis, comma 16, della legge n. 108/1996. Il termine è ordinatorio per i regolamenti ministeriali, diversamente dai termini previsti per i decreti legislativi delegati e, secondo il rilievo, per i regolamenti di delegificazione ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.
Riproduzione della fonte primaria
Occorre procedere a una ricognizione dello schema per eliminare le disposizioni meramente riproduttive dell’articolo 14-bis della legge n. 108/1996 o renderle fedeli alla fonte superiore, utilizzando formule espresse di richiamo alla legge quando la riproduzione sia mantenuta per esigenze di organicità.
Articolo 3, comma 1, lettera b) - Requisiti professionali
Il requisito deve riferirsi alla particolare competenza nell’attività economica concretamente svolta dalla vittima e nella gestione d’impresa, come previsto dalla norma primaria, non genericamente all’attività di sostegno e assistenza alle vittime dell’usura.
Articolo 4, comma 1 - Requisiti generali
Va premesso il richiamo ai commi 3 e 9 dell’articolo 14-bis della legge n. 108/1996; deve essere eliminata la ripetizione del contenuto del comma 9 e va espunta la lettera d), relativa alle cause di incompatibilità ex articolo 2399, comma 1, del codice civile, perché tale requisito riguarda il successivo conferimento dell’incarico.
Articolo 7, comma 1 - Durata e rinnovo dell’incarico
La disposizione deve essere riformulata prevedendo, in conformità alla norma primaria, una durata dell’incarico di cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, previa verifica della permanenza dei requisiti.
Articolo 8, comma 6 - Dichiarazioni
Dopo la parola “dichiarare” deve essere inserito il richiamo all’articolo 14-bis, comma 8, della legge n. 108/1996.
Articolo 9 - Riproduzione di disposizioni primarie
La disposizione, che riproduce sostanzialmente i commi 7, 8 e 10 dell’articolo 14-bis della legge n. 108/1996, deve essere semplificata mediante appropriati richiami alla normativa primaria.
Articolo 11, commi 3 e 4 - Terminologia
I commi devono essere riformulati richiamando espressamente le disposizioni della norma primaria e utilizzando una terminologia ad esse aderente.
Concerto del Ministro dell’economia e delle finanze
Il concerto espresso dal Capo di gabinetto con firma d’ordine è giuridicamente inadeguato quando riguarda una competenza personale del Ministro. Occorre acquisire un concerto effettivo mediante delega interorganica di firma, che non può risolversi in un assenso secco, immotivato e meramente adesivo.
Preambolo e controllo della Corte dei conti
I concerti devono essere menzionati esclusivamente nel preambolo. Il regolamento deve inoltre essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con menzione del visto e della registrazione nel preambolo.
AIR - Collocazione procedimentale
La valutazione del NUVIR deve intervenire prima della stabilizzazione definitiva del testo normativo. L’AIR costituisce una fase istruttoria preliminare, comprensiva della progettazione delle opzioni e delle consultazioni, e non una verifica postuma di un testo già definitivo.
AIR - Dati e indicatori
Devono essere precisati il significato temporale del tasso di morosità dell’84%, la distinzione tra morosità e definitiva incapacità di restituzione, la base empirica della prevista riduzione del 40%, l’incidenza delle cessazioni dell’attività, il numero annuo dei nuovi beneficiari e di quelli che cessano di fruire del beneficio, il numero delle attività risanabili, le categorie economiche interessate, la distribuzione geografica, la numerosità complessiva del campione e il periodo di riferimento.
AIR - Esperienze pregresse
L’AIR deve illustrare le eventuali esperienze già maturate di assistenza agli operatori economici vittime dell’usura, indicandone numero, modalità ed efficacia concreta, così da motivare la scelta regolatoria e stimare l’efficacia futura dell’intervento.
AIR e copertura finanziaria
La quantificazione ex ante delle procedure già avviate e statisticamente attese è necessaria o comunque oggettivamente opportuna per valutare l’impatto dei compensi degli esperti sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.
Consultazioni
Le consultazioni rilevanti ai fini dell’AIR sono quelle rivolte ai destinatari dell’intervento e ai portatori degli interessi coinvolti, non i meri pareri istituzionali o il confronto istruttorio tra amministrazioni. Devono essere illustrati i contenuti dei contributi acquisiti e il modo in cui essi hanno inciso sulla redazione dello schema.
Clausola valutativa e VIR
È opportuno inserire nello schema una clausola valutativa, mediante uno specifico articolo che attribuisca un mandato esplicito per elaborare e comunicare le informazioni necessarie a verificare tempi, modalità attuative, difficoltà applicative, costi ed effetti dell’intervento, in coerenza con la disciplina della VIR.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
Poiché lo schema disciplina l’acquisizione, conservazione, gestione, aggiornamento e diffusione di dati personali nell’Albo digitale, deve essere acquisito il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali sul testo e sulla relazione AIR modificati.
Articolo 2, comma 1, lettera f) - Dati dell’Albo
Deve essere inserito l’inciso “eventualmente”, poiché l’esperienza di sostegno alle vittime non costituisce requisito obbligatorio di iscrizione. Tale esperienza, quale titolo valutabile, deve poter essere indicata nell’Albo per entrambe le categorie di iscritti.
Articolo 3, comma 2 - Requisiti obbligatori
Va espunta la qualificazione di “obbligatori”, già implicita nella prescrizione normativa dei requisiti, per evitare dubbi interpretativi sulla natura degli altri requisiti.
Articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1 - Esperienza professionale
La locuzione “compromesse da eventi criminosi” deve essere meglio circostanziata perché generica.
Articolo 3, comma 3 - Titoli valutabili
La locuzione “titoli pertinenti” deve essere sostituita con una formulazione più precisa, riferita, ad esempio, a materie giuridico-economiche attinenti alle crisi d’impresa o alla gestione aziendale. La lettera c) deve specificare le esperienze documentate, la durata minima di due anni, la materia gestionale e i soggetti presso i quali l’attività può essere stata svolta.
Articolo 3, comma 4 - Titoli di preferenza
Il concetto di “maggiore anzianità professionale complessivamente maturata” deve essere definito. Se il riferimento riguarda la professionalità di cui al comma 2, lettera b), punti 1 e 2, ciò deve essere indicato espressamente.
Articolo 5 - Iscrizione e attribuzione dei punteggi
La previsione di un’assegnazione automatica del punteggio per i titoli valutabili appare di difficile praticabilità. Occorre rivedere o integrare la disciplina delle modalità di valutazione.
Articolo 8, comma 3 - Scelta dell’esperto
La scelta mediante mero scorrimento della graduatoria deve essere contemperata con la valutazione di elementi professionali connessi al tipo di attività del beneficiario e al contesto ambientale. Al prefetto devono essere riconosciuti adeguati margini di discrezionalità.
Articolo 8, comma 5 - Nomine da altre graduatorie
La comunicazione al prefetto della provincia interessata deve essere sostituita o integrata con un previo concerto, per evitare il superamento del limite massimo di tre incarichi in capo all’esperto.
Articolo 9, comma 4 - Soggetti qualificati ausiliari
Devono essere disciplinate le modalità di presentazione e controllo della documentazione e della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti qualificati. Occorre inoltre prevedere requisiti di professionalità coerenti con le attività svolte, considerato il compenso previsto.
Articolo 13, comma 7 - Restituzione dei compensi
La formula “CONSAP può chiedere la restituzione” deve essere sostituita con “CONSAP chiede la restituzione delle somme già corrisposte, salvo che per quelle non riferibili al provvedimento di revoca”.
Procedure di crisi d’impresa
Lo schema deve disciplinare il ruolo dell’esperto quando il beneficiario sia interessato dalle procedure previste dal decreto legislativo n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Articoli 1 e 5 - Adempimenti attuativi e termini
Devono essere introdotti termini certi per l’adozione del provvedimento del Commissario sulle domande di iscrizione e per la realizzazione e piena attivazione dell’Albo digitale, in ossequio alla chiarezza normativa e al buon andamento amministrativo.
Disciplina transitoria e operatività dei mutui
Lo schema deve garantire l’operatività nelle more degli adempimenti attuativi, evitare soluzioni di continuità nella concessione dei mutui e chiarire la disciplina dei mutui in corso, sia quando il beneficiario non sia ancora affiancato dall’esperto sia quando abbia già ricevuto altra forma di assistenza. L’assistenza dell’esperto non può essere resa implicitamente condizione di accesso al mutuo in senso deteriore per il beneficiario.
Norme richiamate
articolo 14-bis, legge 7 marzo 1996, n. 108
le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo
È la fonte primaria attuata dallo schema; disciplina l’Albo, i requisiti, gli incarichi e il diritto delle vittime all’assistenza dell’esperto.
articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400
Costituisce la base normativa per l’emanazione del regolamento ministeriale di attuazione.
articolo 17, comma 4, legge 23 agosto 1988, n. 400
Impone il controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti normativi a rilevanza esterna, tra cui il regolamento in esame.
articolo 33, decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80
Ha introdotto l’articolo 14-bis nella legge n. 108/1996.
articolo 39, decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48
Ha fissato l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rilevante per il computo del termine di sessanta giorni.
articolo 76 della Costituzione
È richiamato per distinguere i termini cogenti previsti per l’esercizio della potestà legislativa delegata rispetto al termine ordinatorio previsto per il regolamento.
articolo 14, legge 23 agosto 1988, n. 400
È richiamato quale disciplina attuativa dei termini per l’emanazione dei decreti legislativi delegati.
articolo 14, comma 4, legge 23 agosto 1988, n. 400
È richiamato quale fondamento della verifica ex post dei costi e degli effetti prodotti dalla regolazione.
articolo 36, regio decreto-legge 21 aprile 1942, n. 444
È richiamato in relazione alla relazione per il Ministro allegata alla richiesta di parere.
articolo 2399, comma 1, codice civile
Il riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci deve essere coordinato con la fattispecie regolata e non può essere collocato tra i requisiti generali di iscrizione se attiene al conferimento dell’incarico.
Regolamento (UE) 2016/679, articolo 36, paragrafo 4
gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento
Impone la consultazione preventiva dell’autorità di controllo per la disciplina regolamentare relativa al trattamento dei dati personali.
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 154, commi 5-bis e 5-ter
Prevede il parere del Garante quando la legge o il regolamento disciplina espressamente operazioni di trattamento dei dati personali o autorizza trattamenti da parte di privati senza rinvio a fonti subordinate.
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Il regolamento deve coordinarsi con le procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza quando il beneficiario ne sia interessato.
d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, articoli 2, comma 5, 3, comma 3, e 16
Disciplina rispettivamente finalità della VIR e consultazioni rivolte ai destinatari dell’intervento regolatorio.
Accordo 29 marzo 2007 tra Governo, Regioni e Autonomie locali, articolo 7, comma 1
È richiamato quale fondamento della clausola valutativa e del mandato esplicito per la verifica degli effetti dell’atto normativo.
legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettera c)
Mantiene il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti normativi a rilevanza esterna.
Massime di principio
- Il termine previsto dalla legge per l’adozione di un regolamento ministeriale di attuazione, in assenza di una specifica previsione che ne sancisca la perentorietà, ha natura ordinatoria; il suo superamento non impedisce l’esercizio del potere regolamentare, ma richiede una motivazione sulle ragioni del ritardo.
- Un regolamento non deve riprodurre disposizioni già contenute nella fonte primaria, soprattutto con formulazioni non coincidenti. Se la riproduzione è mantenuta per esigenze di organicità, essa deve essere fedele e accompagnata da un espresso richiamo alla norma sovraordinata.
- Il concerto ministeriale relativo a una competenza giuridicamente personale del Ministro non può essere validamente espresso con una firma “d’ordine” del Capo di gabinetto; occorre una delega interorganica di firma e un esercizio effettivo, motivato e non meramente adesivo della competenza di concerto.
- L’AIR deve precedere la stabilizzazione definitiva dello schema normativo e comprendere progettazione delle opzioni, consultazioni dei destinatari e valutazione empiricamente fondata dell’opzione prescelta. Una valutazione del NUVIR acquisita dopo la definitività del testo non soddisfa correttamente la sequenza procedimentale tipizzata.
- Quando uno schema regolamentare disciplina espressamente operazioni di trattamento di dati personali, il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali costituisce un adempimento istruttorio necessario; l’assenza di tale fase impedisce di ritenere compiutamente stabile il testo ai fini del parere consultivo definitivo.
- La disciplina regolamentare deve prevedere termini certi per gli adempimenti attuativi e disposizioni transitorie idonee a garantire la continuità dei diritti attribuiti dalla fonte primaria, evitando che la mancata adozione degli atti secondari renda temporaneamente meno favorevole o inutilizzabile la tutela prevista dalla legge.
Schema di regolamento sul sostegno alle vittime dell’usura
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato su richiesta del Ministero dell’interno lo schema di decreto ministeriale destinato ad attuare l’articolo 14-bis della legge n. 108/1996, introdotto dall’articolo 33 del decreto-legge n. 48/2025, convertito dalla legge n. 80/2025. Il regolamento disciplina l’Albo degli esperti chiamati ad assistere gli operatori economici vittime dell’usura beneficiari dei mutui previsti dall’articolo 14 della legge n. 108/1996.
Struttura e finalità dell’intervento
Lo schema è composto da 15 articoli e regola i requisiti di iscrizione all’Albo, le modalità di formazione delle graduatorie, il conferimento e la durata degli incarichi, i compensi, la gestione dell’Albo digitale, il ricorso a soggetti qualificati, la soluzione delle divergenze tra beneficiario ed esperto e il trattamento dei dati personali. La finalità è rafforzare l’accompagnamento dei beneficiari nella definizione, attuazione e monitoraggio di piani di rilancio, favorendo la ripresa delle attività economiche e prevenendo il rischio di infiltrazioni criminali nei circuiti legali dell’economia.
Termine per l’adozione
Il regolamento avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 14-bis, decorrenti dal 12 aprile 2025. Le relazioni non spiegano le ragioni del ritardo. La Sezione precisa che il termine deve essere considerato ordinatorio, poiché nell’ordinamento i termini cogenti per l’esercizio di potestà normativa sono previsti per i decreti legislativi delegati; resta invece perentorio, secondo il rilievo, il termine stabilito per i regolamenti di delegificazione ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.
Gerarchia delle fonti e tecnica normativa
Molte disposizioni dello schema riproducono, talvolta con modifiche lievi, la disciplina già contenuta nell’articolo 14-bis della legge n. 108/1996. La Sezione invita a eliminare le ripetizioni o, se ritenute necessarie per l’organicità del testo, a riprodurre fedelmente la fonte primaria e a introdurre formule espresse di richiamo alla legge. Sono indicati specifici interventi sugli articoli 3, 4, 7, 8, 9 e 11, volti a riallineare il regolamento alla norma primaria e a evitare ambiguità.
Concerti ministeriali e controllo della Corte dei conti
Il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze è stato espresso dal Capo di gabinetto con firma d’ordine. La Sezione ribadisce che tale formula è inadeguata per competenze giuridicamente personali del Ministro: deve essere utilizzata una delega interorganica di firma e il concerto deve rappresentare un effettivo esercizio della competenza, non un nulla-osta immotivato. I concerti devono essere indicati esclusivamente nel preambolo. Poiché il decreto ha natura regolamentare e rilevanza esterna, deve inoltre essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con menzione del visto e della registrazione nel preambolo.
AIR, consultazioni e VIR
La Sezione rileva che la valutazione del NUVIR è stata acquisita dopo la formazione del testo, mentre l’AIR deve collocarsi prima della stabilizzazione definitiva dello schema. Essa deve comprendere la progettazione delle opzioni regolatorie, le consultazioni dei destinatari e la motivazione empiricamente fondata della scelta finale.
L’AIR esaminata evidenzia un tasso di morosità dell’84% e prevede una riduzione di almeno il 40% in cinque anni, ma non chiarisce il periodo di riferimento del dato, la distinzione tra morosità e insolvenza definitiva, la base empirica della stima, l’incidenza delle cessazioni dell’attività, il numero dei beneficiari in entrata e in uscita, il numero delle attività risanabili, le categorie economiche considerate, la distribuzione geografica e la dimensione del campione. Deve inoltre descrivere le eventuali esperienze pregresse di assistenza e la loro efficacia concreta.
Le consultazioni devono essere distinte dai pareri istituzionali e dal confronto istruttorio tra amministrazioni. Occorre indicare i contenuti dei contributi ricevuti dalle associazioni e dagli altri destinatari e spiegare quali di essi siano stati utilizzati nella redazione dello schema. La Sezione suggerisce infine l’inserimento di una clausola valutativa per una verifica ex post dell’impatto regolatorio, secondo la disciplina della VIR, volta a misurare costi, effetti, efficacia ed efficienza dell’intervento.
Trattamento dei dati personali
L’Albo sarà tenuto in modalità digitale e comporterà acquisizione, conservazione, aggiornamento, gestione e diffusione di dati relativi a persone fisiche e giuridiche. Poiché l’articolo 14 dello schema disciplina finalità e modalità del trattamento, la Sezione ritiene necessario acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 154, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 196/2003.
Il parere del Garante dovrà riguardare il testo e la relazione AIR emendati in attuazione dei rilievi del Consiglio di Stato. L’acquisizione successiva di tale parere, rispetto alla stabilizzazione del testo, evidenzia un limite istruttorio che impedisce, allo stato, l’espressione del parere definitivo.
Requisiti, titoli e iscrizione all’Albo
La Sezione chiede di precisare che la competenza professionale richiesta deve riguardare l’attività economica svolta dalla vittima e la gestione d’impresa. Devono essere chiarite le locuzioni generiche riferite alle attività compromesse da eventi criminosi, ai titoli post lauream pertinenti e alla maggiore anzianità professionale. L’esperienza di sostegno alle vittime non è requisito obbligatorio di iscrizione, ma titolo valutabile e deve poter essere indicata nell’Albo per tutti gli iscritti interessati.
È inoltre contestata la collocazione tra i requisiti generali della mancanza delle cause di incompatibilità ex articolo 2399, comma 1, del codice civile, che deve essere riferita alla fase successiva del conferimento dell’incarico. La Sezione manifesta perplessità sulla possibilità di attribuire automaticamente i punteggi ai titoli valutabili e chiede una revisione della relativa disciplina.
Conferimento degli incarichi
Il mero scorrimento della graduatoria provinciale non è sufficiente. La scelta dell’esperto deve tenere conto anche della specifica professionalità, del tipo di attività esercitata dal beneficiario e del contesto ambientale; a tal fine devono essere riconosciuti al prefetto margini di discrezionalità. Per le nomine da altre graduatorie provinciali, la comunicazione dovrebbe essere sostituita da un previo concerto, così da prevenire il superamento del limite massimo di tre incarichi.
I soggetti qualificati dei quali l’esperto può avvalersi devono essere sottoposti a regole specifiche sulla documentazione, sulla verifica delle dichiarazioni e sui requisiti professionali, anche perché è previsto per essi un compenso.
Compensi e crisi d’impresa
In caso di revoca dell’incarico, la restituzione delle somme già corrisposte da parte di CONSAP dovrebbe essere obbligatoria, salvo che per le somme non riferibili al provvedimento di revoca. Lo schema deve inoltre disciplinare il ruolo dell’esperto quando il beneficiario sia sottoposto alle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Attuazione e disciplina transitoria
Lo schema rinvia a successivi atti del Commissario la disciplina delle domande di iscrizione e prevede la realizzazione dell’Albo digitale, ma non stabilisce termini, neppure indicativi, per tali adempimenti. Devono essere introdotti termini certi per garantire chiarezza, certezza normativa e buon andamento.
Occorre inoltre disciplinare il periodo transitorio e garantire l’operatività della misura nelle more degli adempimenti attuativi. La concessione del mutuo può essere immediatamente operativa mentre la nomina dell’esperto richiede lo svolgimento della procedura regolamentare. La disciplina non può produrre effetti peggiorativi per i beneficiari né rendere implicitamente l’assistenza dell’esperto condizione per accedere al mutuo. Devono essere regolati anche i mutui in corso e i casi in cui il beneficiario abbia già ricevuto altra forma di assistenza.
Conclusione
Per la mancanza del parere preventivo del Garante e per le ulteriori carenze istruttorie e testuali indicate, la Sezione ha sospeso l’emanazione del parere definitivo, subordinandola all’acquisizione degli adempimenti, delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
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