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Adunanza generale

Adunanza generale n. 243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di decreto recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante “Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.”;

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, sulla sorveglianza e i controlli delle apparecchiature radio, con riguardo all’inclusione del cavo di ricarica nelle confezioni

Esito

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La questione giuridica

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988, composto da un unico articolo e diretto a modificare l’art. 3, comma 8-bis, lettera b), numero 1), ultimo periodo, del decreto ministeriale 7 aprile 2017, n. 101. La disposizione vigente imponeva agli operatori economici di includere il cavo di ricarica, conforme all’Allegato I bis, parte I, punto 2, nelle confezioni delle apparecchiature radio sia con dispositivo di ricarica sia senza dispositivo. Lo schema intendeva lasciare facoltà all’operatore economico di includere il cavo nelle confezioni prive del dispositivo di ricarica, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea C/2024/2997 sugli orientamenti interpretativi della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato. La Sezione ha esaminato anche la completezza dell’istruttoria, la verifica della neutralità finanziaria, la definitività del testo trasmesso e la tecnica di redazione.

Il parere

La Sezione ha reso parere nei sensi della motivazione, formulando rilievi e alternative redazionali. Ha rilevato anzitutto che la relazione tecnico-finanziaria non era stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e che mancava il relativo bollino sullo schema e sulla documentazione: tale bollinatura deve essere acquisita dall’Amministrazione proponente. Ha inoltre evidenziato che la documentazione non spiegava perché l’allineamento alla Comunicazione della Commissione europea non fosse stato perseguito già con il decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 115. La trasmissione dello schema in formato Word, non chiuso, è stata ritenuta elemento di incertezza sull’effettiva definitività del testo sottoposto al parere. Nel merito, la Sezione ha osservato che la sostituzione integrale della disposizione vigente, limitata testualmente alle confezioni senza dispositivo di ricarica, potrebbe determinare non solo la facoltà di includere il cavo in tali confezioni, ma anche il venir meno dell’obbligo espresso di includere il cavo nelle confezioni con dispositivo di ricarica e dell’obbligo di conformità del cavo all’Allegato I bis per queste ultime confezioni. Tale effetto non è coerente con l’intento dichiarato nelle relazioni, che sembrava limitare l’intervento alle confezioni prive del dispositivo, e potrebbe porre un problema di conformità della fonte secondaria alla disciplina primaria. La Sezione ha quindi indicato due possibili formulazioni: una per rendere facoltativa l’inclusione del cavo nelle confezioni con o senza dispositivo di ricarica, mantenendo comunque il requisito di conformità; l’altra per conservare espressamente l’obbligo del cavo nelle confezioni con dispositivo e introdurre la facoltà solo per quelle senza dispositivo. Infine, ha raccomandato di denominare l’articolo come “ART. 1”, secondo la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001.

Osservazioni

Bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e invarianza finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria richiama la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 100/2024, ma non risulta verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e manca il relativo bollino sia sullo schema sia sulla documentazione di accompagnamento. Il bollino deve essere acquisito dall’Amministrazione proponente ai fini della verifica della neutralità finanziaria e della salvaguardia dell’immutabilità dell’atto nel successivo iter.

Istruttoria normativa

La documentazione non chiarisce per quale ragione l’obiettivo di allineare l’art. 3, comma 8-bis, lettera b), numero 1, del decreto ministeriale n. 101/2017 alla Comunicazione della Commissione europea C/2024/2997 non sia stato perseguito già con il decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 115, considerati gli effetti indicati dall’AIR in termini di competitività delle imprese e riduzione dei rifiuti e dei costi inutili.

Definitività dello schema

Lo schema è stato trasmesso in formato Word, non chiuso. Tale formato non assicura che il testo effettivamente pervenuto al Consiglio di Stato coincida con quello voluto dall’Autorità politica e rende incerta la definitività del contenuto sottoposto all’esame.

Art. 3, comma 8-bis, lettera b), numero 1 - Portata della novella

La formulazione proposta, riferita alle sole confezioni senza dispositivo di ricarica, potrebbe produrre effetti ulteriori rispetto a quelli dichiarati: il venir meno dell’obbligo espresso di includere il cavo nelle confezioni con dispositivo di ricarica e il venir meno dell’espresso requisito di conformità del cavo all’Allegato I bis, parte I, punto 2, del d.lgs. n. 100/2024 per tali confezioni.

Art. 3, comma 8-bis, lettera b), numero 1 - Alternativa per l’allineamento pieno alla Comunicazione europea

Se l’intendimento dell’Amministrazione è rendere generalmente facoltativa l’inclusione del cavo, la disposizione dovrebbe precisare che la facoltà riguarda le confezioni con o senza dispositivo di ricarica e che il cavo, ove incluso, deve essere conforme all’Allegato I bis, parte I, punto 2, del d.lgs. n. 100/2024.

Art. 3, comma 8-bis, lettera b), numero 1 - Alternativa per il mantenimento dell’obbligo nelle confezioni con dispositivo

Se l’Amministrazione intende mantenere l’obbligo di includere il cavo nelle confezioni con dispositivo di ricarica, tale obbligo deve essere esplicitato, precisando anche il requisito di conformità all’Allegato I bis, parte I, punto 2, del d.lgs. n. 100/2024, mentre la facoltà può essere prevista per le confezioni senza dispositivo.

Articolo unico - Numerazione

L’articolo dello schema dovrebbe essere contrassegnato come “ART. 1”, in conformità al punto n. 5 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001.

Norme richiamate

  • art. 17, commi 3 e 4, legge n. 400/1988

    Costituisce la base normativa per l’adozione dello schema di decreto ministeriale.

  • decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128

    Ha recepito la direttiva 2014/53/UE e, mediante l’art. 39, ha previsto l’adozione della disciplina regolamentare sui controlli delle apparecchiature radio.

  • decreto ministeriale 7 aprile 2017, n. 101

    art. 3, comma 8-bis, lettera b), numero 1), ultimo periodo

    La disposizione vigente imponeva l’inclusione del cavo di ricarica, conforme all’Allegato I bis, nelle confezioni con e senza dispositivo di ricarica.

  • decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100

    art. 4; Allegato I bis, parte I, punto 2

    Ha adeguato la normativa nazionale al quadro europeo e contiene le prescrizioni tecniche cui deve conformarsi il cavo di ricarica; l’art. 4 è richiamato per la clausola di invarianza finanziaria.

  • decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 115

    Ha modificato il decreto ministeriale n. 101/2017 in attuazione del d.lgs. n. 100/2024, introducendo ulteriori controlli sulle apparecchiature radio.

  • direttiva 2014/53/UE

    direttiva concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

    Costituisce la disciplina europea originariamente recepita dal d.lgs. n. 128/2016.

  • regolamento (UE) 2018/1139

    Ha escluso taluni equipaggiamenti dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE.

  • direttiva (UE) 2022/2380

    direttiva che modifica la direttiva 2014/53/UE

    Ha introdotto, per determinate apparecchiature, il caricabatterie standardizzato o universale.

  • Comunicazione della Commissione europea C/2024/2997

    Secondo gli orientamenti richiamati, la decisione di fornire il cavo di ricarica spetta al fabbricante, senza distinzione tra apparecchiature con o senza dispositivo di ricarica; la fornitura può comunque essere nell’interesse dell’utente finale quando il caricabatteria abbia un cavo staccabile.

  • circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001

    Raccomanda la numerazione dell’articolo dello schema come “ART. 1”.

Massime di principio

  • Quando una novella sostituisce integralmente una disposizione normativa, i suoi effetti devono essere verificati non solo alla luce dell’obiettivo dichiarato, ma anche considerando tutte le prescrizioni che il testo sostitutivo potrebbe implicitamente eliminare.
  • Una disposizione secondaria non può eliminare o attenuare, neppure indirettamente, requisiti stabiliti dalla fonte primaria; quando la novella incide su un rinvio o su un requisito tecnico previsto dalla legge, tale effetto deve essere evitato o espressamente escluso.
  • Le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria devono essere coerenti con la portata oggettiva del testo normativo: se il testo produce effetti più ampi rispetto a quelli descritti, occorre modificare la disposizione o integrare adeguatamente l’istruttoria.
  • La trasmissione al Consiglio di Stato di uno schema normativo in formato modificabile e non chiuso non garantisce la definitività del testo sottoposto al parere e rende incerta la riferibilità dell’atto alla volontà dell’Autorità politica.
  • La verifica della neutralità finanziaria di uno schema normativo richiede l’acquisizione della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato quando prevista o necessaria secondo l’orientamento consultivo consolidato.

Modifica della disciplina sui cavi di ricarica delle apparecchiature radio

Il parere riguarda uno schema di decreto ministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988, diretto a modificare il decreto ministeriale 7 aprile 2017, n. 101, recante la disciplina della sorveglianza e dei controlli sulle apparecchiature radio.

Premesse normative e contenuto dello schema

La disciplina nazionale deriva dal recepimento della direttiva 2014/53/UE mediante il d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128. In attuazione dell’art. 39 di tale decreto è stato emanato il decreto ministeriale n. 101/2017, successivamente modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 115, in attuazione del d.lgs. 9 luglio 2024, n. 100.

Il decreto n. 100/2024 ha adeguato la normativa nazionale all’art. 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che ha introdotto il caricabatterie standardizzato per alcune categorie di apparecchiature, tra cui tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e laptop.

Lo schema esaminato è composto da un solo articolo e modifica l’art. 3, comma 8-bis, lettera b), numero 1), ultimo periodo, del decreto ministeriale n. 101/2017. La disposizione vigente stabilisce che il cavo di ricarica conforme all’Allegato I bis, parte I, punto 2, debba essere sempre incluso nelle confezioni delle apparecchiature, sia quando contengono il dispositivo di ricarica sia quando ne sono prive.

Lo schema sostituisce tale previsione stabilendo che è lasciata all’operatore economico la facoltà di includere il cavo nelle confezioni senza dispositivo di ricarica.

Obiettivo europeo della modifica

Secondo la relazione illustrativa, la modifica mira ad armonizzare la disciplina nazionale con la Comunicazione della Commissione europea C/2024/2997, pubblicata il 7 maggio 2024, recante orientamenti per l’interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato.

La domanda n. 34 della Comunicazione afferma che la decisione di fornire il cavetto spetta al fabbricante, pur riconoscendo che la fornitura di un cavo con caratteristiche nominali adeguate può essere nell’interesse dell’utente finale quando il caricabatteria disponga di un cavo staccabile.

Istruttoria finanziaria e definitività del testo

La relazione tecnico-finanziaria richiama la clausola di invarianza finanziaria dell’art. 4 del d.lgs. n. 100/2024 e sostiene che l’intervento non comporti nuovi o maggiori oneri, poiché l’Amministrazione già svolge l’attività di sorveglianza del mercato.

La Sezione ha tuttavia rilevato che la relazione tecnica non era stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e che mancava il relativo bollino sia sullo schema sia sulla documentazione di accompagnamento. L’Amministrazione dovrà acquisire tale bollinatura per verificare la neutralità finanziaria e garantire l’immutabilità dell’atto nel successivo iter.

È stata inoltre segnalata una lacuna nell’istruttoria normativa: la documentazione non spiega perché l’allineamento alla Comunicazione della Commissione non sia stato effettuato già con il decreto ministeriale n. 115/2025, nonostante l’AIR riconduca alla modifica effetti rilevanti sulla competitività delle imprese nazionali e sulla riduzione dei rifiuti e dei costi inutili.

Infine, lo schema è stato trasmesso in formato Word, quindi modificabile e non chiuso. Secondo la Sezione, tale modalità non assicura che il testo pervenuto coincida con quello effettivamente approvato o voluto dall’Autorità politica e rende incerta la definitività dell’atto sottoposto al parere.

Portata della novella e rischio di effetti non dichiarati

La Sezione ha esaminato la relazione tra il testo vigente, la formulazione proposta e l’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione.

La modifica sembra riferirsi soltanto alle confezioni prive del dispositivo di ricarica. Tuttavia, poiché sostituisce integralmente la disposizione vigente, potrebbe produrre anche due effetti ulteriori:

  • il venir meno dell’obbligo espresso di includere il cavo nelle confezioni contenenti il dispositivo di ricarica;
  • il venir meno dell’espresso obbligo che il cavo incluso in tali confezioni sia conforme all’Allegato I bis, parte I, punto 2, del d.lgs. n. 100/2024.

Il primo effetto, pur potendo risultare coerente con la Comunicazione europea, non coincide con l’intento esposto nelle relazioni illustrativa e tecnica, che sembrano limitare la modifica all’eliminazione dell’obbligo di controllo del cavo nelle confezioni senza dispositivo.

Il secondo effetto potrebbe invece determinare un problema di compatibilità della fonte secondaria con la fonte primaria, qualora il venir meno del rinvio all’Allegato I bis comportasse l’eliminazione delle prescrizioni tecniche stabilite dal d.lgs. n. 100/2024.

Alternative redazionali indicate dalla Sezione

La Sezione ha prospettato due possibili soluzioni, da scegliere in relazione all’effettiva volontà dell’Amministrazione.

Se si intende recepire pienamente l’orientamento della Commissione europea, la facoltà di includere il cavo dovrebbe riguardare espressamente le confezioni con o senza dispositivo di ricarica, mantenendo il requisito di conformità all’Allegato I bis.

Se, invece, si intende mantenere l’obbligo per le confezioni con dispositivo di ricarica, tale obbligo deve essere previsto in modo espresso, mentre la facoltà di includere il cavo deve essere limitata alle confezioni prive del dispositivo. Anche in questa ipotesi deve essere conservato il riferimento alle prescrizioni tecniche dell’Allegato I bis.

Rilievo formale conclusivo

La Sezione ha raccomandato di sostituire la denominazione “Articolo unico” con “ART. 1”, in conformità al punto n. 5 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole nei sensi della motivazione, subordinando il perfezionamento dell’intervento all’acquisizione della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, all’integrazione dell’istruttoria e alla chiarificazione della reale portata della novella. Particolare attenzione deve essere posta nel coordinamento tra il testo sostitutivo, l’intento dichiarato nelle relazioni e le prescrizioni tecniche stabilite dalla fonte primaria.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoTelecomunicazioni e impianti radio
RamiFonti e atti normativiEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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