Adunanza generale n. 291/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante “Definizione dei compiti e dell’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dei compiti e dell’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D).
Esito
La questione giuridica
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere sullo schema di decreto adottato in attuazione dell’articolo 14-bis, comma 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 1, comma 243, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Lo schema, composto da 28 articoli suddivisi in 6 capi, disciplina gli obiettivi, la procedura di allerta, i compiti e l’organizzazione del NEWS-D, i centri collaborativi di primo e secondo livello, nonché l’avvalimento, la proprietà e il trattamento dei dati, la divulgazione dei risultati e gli aspetti finanziari. Il Consiglio di Stato ha esaminato, in particolare, la natura dell’atto, gli adempimenti procedurali e finanziari, la consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, il coinvolgimento delle amministrazioni e degli enti interessati e la formulazione di alcune disposizioni.
Il parere
La Sezione ha ritenuto condivisibile la qualificazione sostanzialmente regolamentare dello schema, nonostante la mancata esplicita qualificazione nella norma primaria, poiché l’atto introduce prescrizioni generali, astratte, innovative e rilevanti verso l’esterno. Ne consegue l’applicazione dell’articolo 17 della legge n. 400/1988, compreso il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e il relativo visto e registrazione, da richiamare nel preambolo e nell’explicit. La Sezione ha rilevato che il termine di novanta giorni previsto per l’adozione delle disposizioni attuative è ampiamente decorso, ma non ha natura perentoria. Il parere è stato sospeso perché mancava la relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e non risultava chiarito l’eventuale inoltro dello schema al Ministero dell’economia e delle finanze. È stata inoltre ritenuta necessaria la consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, in ragione della disciplina di raccolta, trasmissione, conservazione, utilizzazione e divulgazione di dati, anche sensibili, prevista dagli articoli 24-26 dello schema. La Sezione ha infine richiesto integrazioni informative sul coinvolgimento, nella fase preparatoria, delle amministrazioni, degli enti, dei centri antiveleni e delle Regioni interessati. Nel merito, non sono stati formulati rilievi sostanziali sulle disposizioni, salvo la necessità di circoscrivere maggiormente i soggetti di cui il Dipartimento può avvalersi ai sensi dell’articolo 11. Sono state inoltre formulate osservazioni di drafting sugli articoli 1, 5, 8, 9, 19, 20, 22, 25 e 26.
Osservazioni
Adempimenti finanziari e relazione tecnica
Il parere è sospeso in attesa dell’acquisizione e della trasmissione della relazione tecnica sottoposta alla verifica della Ragioneria generale dello Stato, nonché dei chiarimenti sull’eventuale trasmissione dello schema al Ministero dell’economia e delle finanze. La verifica è necessaria anche in relazione alla clausola di invarianza finanziaria e all’utilizzo delle risorse già destinate alla gestione del precedente Sistema di allerta.
Protezione dei dati personali
Deve essere acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, imposto dall’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 154, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 196/2003, poiché lo schema disciplina attività di raccolta, inoltro, conservazione, utilizzazione e divulgazione di dati, anche sensibili, pur prevedendo il trattamento in forma anonimizzata.
Istruttoria e coinvolgimento dei soggetti interessati
Devono essere forniti dettagli sulla fase preparatoria e sull’eventuale confronto e coordinamento con l’Istituto superiore di sanità, il Servizio centrale antidroga del Ministero dell’interno, i centri antiveleni, le Regioni e gli altri soggetti coinvolti nel funzionamento del NEWS-D.
Articolo 11 - Avvalimento del Dipartimento
La disposizione non individua con sufficiente precisione l’ambito dei soggetti o degli enti dei quali il Dipartimento può avvalersi su determinazione del capo del Dipartimento. È opportuno integrare la norma per circoscriverne la portata.
Articolo 1, comma 1, lettera a) - Definizione del Sistema
La definizione dovrebbe essere riferita al “Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)”, conformemente all’articolo 14-bis del d.P.R. n. 309/1990, anziché alla denominazione in lingua inglese “National early warning system on drugs, NEWS-D”.
Articolo 5, comma 1 - Indicativo deontico
Sostituire l’espressione “devono segnalare” con “segnalano”, privilegiando l’uso dell’indicativo deontico.
Articolo 8 - Indicativo deontico
Ai commi 1, 2 e 3, sostituire l’espressione “devono” con la formulazione all’indicativo deontico, secondo il criterio redazionale seguito nel resto dello schema.
Articolo 9 - Avverbio “essenzialmente”
Espungere l’avverbio “essenzialmente”, suscettibile di interpretazioni equivoche: inutile se riferito all’essenzialità degli adempimenti e inappropriato se inteso come indicazione meramente esemplificativa.
Articolo 19, comma 2 - Formulazione e sequenza procedimentale
Eliminare la virgola dopo “all’articolo 18, comma 1”; sostituire “sostengono” con “sostengano”, poiché la congiunzione “qualora” regge il congiuntivo; sostituire inoltre “preliminarmente” con “preventivamente”, per indicare con maggiore precisione la sequenza degli atti.
Articolo 20, comma 1 - Punteggiatura
Aggiungere una virgola dopo “articolo 9, comma 1, lettera c)”.
Articolo 22 - Punteggiatura e terminologia
Inserire una virgola dopo “13 agosto 2025”. Al comma 2, sostituire “funzioni statutarie” con “competenze statutarie”, espressione ritenuta più ampia e adeguata rispetto alle attribuzioni dell’Istituto.
Articolo 25, comma 1 - Punteggiatura
Espungere la virgola dopo “NEWS-D”.
Articolo 26, comma 1 - Concordanza grammaticale
Correggere “esclusi” in “escluse”, per assicurare il corretto accordo grammaticale.
Norme richiamate
art. 14-bis d.P.R. 309/1990
Costituisce la base legale per la definizione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei compiti e dell’organizzazione del NEWS-D.
art. 1, comma 243, legge 207/2024
Ha introdotto l’articolo 14-bis nel d.P.R. n. 309/1990 e istituito il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe.
art. 17 legge 400/1988
Le prescrizioni dell’atto, aventi natura generale, astratta, innovativa e rilevanza esterna, impongono la qualificazione e il procedimento propri del regolamento ministeriale, nonché il visto e la registrazione della Corte dei conti.
art. 3, comma 1, lettera c), legge 20/1994
Prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti normativi a rilevanza esterna.
art. 76 Costituzione
Il termine cogente per l’esercizio della potestà normativa è espressamente previsto, in materia di delega legislativa, per l’emanazione dei decreti legislativi delegati.
art. 14 legge 400/1988
Attua, quanto ai decreti legislativi delegati, la previsione costituzionale del termine per l’esercizio della potestà normativa.
art. 17, comma 3, legge 196/2009
Impone la verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato; tale adempimento è ritenuto non eludibile anche per le misure normative di carattere regolamentare.
art. 36, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/679
“gli Stati membri consult[i]no l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento”
Impone la consultazione dell’autorità di controllo durante l’elaborazione di una misura regolamentare relativa al trattamento dei dati personali.
art. 154, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 196/2003
Prevede il parere del Garante quando la legge o il regolamento disciplina espressamente modalità e operazioni di trattamento dei dati personali.
art. 13 regolamento (UE) 2023/1322
Prevede il Sistema europeo di allerta antistupefacenti operante presso l’EUDA, cui il NEWS-D è destinato a dare piena attuazione operativa.
d.lgs. 196/2003
È richiamato quale quadro normativo per la protezione dei dati personali trattati dal Sistema.
d.lgs. 51/2018
È richiamato per la disciplina del trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati.
d.P.R. 15/2018
È richiamato quale regolamento attuativo dei principi del Codice privacy per i trattamenti effettuati per finalità di polizia.
Massime di principio
- La mancata qualificazione formale di un atto nella fonte primaria non esclude l’applicazione dell’articolo 17 della legge n. 400/1988 quando l’atto abbia sostanzialmente natura regolamentare, desumibile dal carattere generale, astratto, innovativo e rilevante verso l’esterno delle sue prescrizioni.
- Gli atti normativi di natura regolamentare rientranti tra gli atti normativi a rilevanza esterna sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e devono dare evidenza del visto e della registrazione nel preambolo e nell’explicit.
- Il termine previsto dalla legge per l’adozione di una disciplina regolamentare attuativa non è perentorio in assenza di una specifica previsione che ne sancisca la natura cogente; nell’ordinamento, un termine cogente per l’esercizio della potestà normativa è espressamente previsto per i decreti legislativi delegati.
- La verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato costituisce adempimento non eludibile anche per gli atti regolamentari, soprattutto quando siano prospettate clausole di invarianza finanziaria o l’utilizzo di risorse già disponibili.
- La consultazione del Garante per la protezione dei dati personali è necessaria per una misura regolamentare che disciplini operazioni di trattamento dei dati personali, anche quando il testo preveda forme di anonimizzazione, se siano comunque previste attività di raccolta, trasmissione, conservazione, utilizzazione o divulgazione.
- Quando una disciplina regolamentare organizzativa attribuisce funzioni specifiche a più amministrazioni, enti e articolazioni territoriali, è opportuno che l’istruttoria documenti il loro coinvolgimento, anche se la legge non impone formalmente un’intesa o una concertazione.
Schema di DPCM sul Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 14-bis, comma 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il provvedimento disciplina compiti, organizzazione e procedure del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe, finalizzato alla prevenzione dei rischi per la salute pubblica connessi a nuove sostanze psicoattive e a nuove modalità di consumo.
Richiesta di parere e documentazione
La richiesta era corredata dalla relazione al Consiglio di Stato, dalle relazioni illustrativa e tecnica, dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi di impatto della regolamentazione, accompagnata dalla valutazione del Nucleo di valutazione.
Base normativa e obiettivi del NEWS-D
L’articolo 14-bis del d.P.R. n. 309/1990, introdotto dalla legge n. 207/2024, ha istituito il NEWS-D presso il Dipartimento per le politiche antidroga, quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta. Il Sistema si avvale di centri collaborativi di primo livello, tra cui l’Istituto superiore di sanità, i centri antiveleni e la Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’interno, nonché di eventuali centri di secondo livello.
Lo schema mira a rendere operativo il Sistema attraverso l’individuazione precoce dei fenomeni pericolosi, il consolidamento della rete nazionale di raccolta dei dati, l’attivazione di procedure di risposta rapida e il coordinamento con l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe, in attuazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322.
Natura regolamentare dell’atto
La Sezione ha condiviso la qualificazione regolamentare dell’atto, pur in assenza di una qualificazione esplicita nella norma primaria. La natura regolamentare deriva dal contenuto generale, astratto, innovativo e rilevante verso l’esterno delle prescrizioni, destinate a disciplinare classi tipiche di situazioni e non casi singoli.
Devono quindi essere rispettate le forme e le procedure dell’articolo 17 della legge n. 400/1988. Poiché si tratta di un atto normativo a rilevanza esterna, il decreto dovrà essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con visto e registrazione. Tale adempimento dovrà essere menzionato nel preambolo e nell’explicit dello schema, anche mediante l’integrazione del richiamo all’articolo 17, comma 3, con quello al comma 4.
Termine per l’adozione
Il termine di novanta giorni previsto per l’adozione delle disposizioni attuative risulta ampiamente decorso. La Sezione ha tuttavia escluso che esso abbia natura perentoria. Un termine cogente per l’esercizio della potestà normativa è espressamente previsto, nel sistema ordinamentale, per i decreti legislativi delegati ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione e dell’articolo 14 della legge n. 400/1988. Inoltre, la natura perentoria del termine sarebbe difficilmente conciliabile con la scelta legislativa di completare la disciplina mediante normativa secondaria.
Relazione tecnica e copertura finanziaria
Lo schema non risultava corredato dalla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Anche la relazione tecnica, diretta a verificare la neutralità finanziaria della clausola di invarianza prevista dall’articolo 28, non risultava sottoposta alla verifica richiesta dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.
La verifica è particolarmente necessaria perché l’Amministrazione prospetta di finanziare gli oneri di attuazione mediante risorse già disponibili presso il Dipartimento e già destinate alla gestione convenzionale del precedente Sistema di allerta. La Sezione ha quindi sospeso il parere e richiesto la trasmissione della relazione tecnica verificata, nonché chiarimenti sull’eventuale inoltro dello schema al Ministero dell’economia e delle finanze.
Protezione dei dati personali
Gli articoli 24-26 disciplinano la proprietà, il trattamento, l’utilizzazione e la divulgazione dei dati del Sistema. Sebbene il testo preveda la raccolta in forma anonimizzata e l’occultamento dei dati personali, le attività previste comprendono comunque acquisizione, inoltro e conservazione di dati, anche sensibili.
La Sezione ha rilevato che non era stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tale consultazione è richiesta dall’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 154, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 196/2003 quando una misura regolamentare disciplina espressamente operazioni di trattamento. Anche sotto questo profilo, l’espressione del parere è stata sospesa.
Istruttoria e coinvolgimento istituzionale
L’AIR riferiva che lo schema era stato elaborato sulla base delle competenze maturate dal Dipartimento, degli accordi di collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e del supporto della Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’interno. Non risultavano invece adeguatamente documentati il confronto e il coordinamento con tutte le articolazioni coinvolte.
La Sezione ha ritenuto opportuno acquisire dettagli sulla fase preparatoria, in particolare quanto al coinvolgimento dell’Istituto superiore di sanità, del Servizio centrale antidroga, dei centri antiveleni e delle Regioni. Il rilievo riguarda anche i centri antiveleni, individuati come centri necessari di primo livello, e il possibile coinvolgimento regionale connesso all’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni richiamato nello schema.
Struttura dello schema
Il testo consta di 28 articoli suddivisi in 6 capi:
- il capo I contiene definizioni, ambito di applicazione e obiettivi;
- il capo II disciplina sostanze di interesse, segnalazioni, processo di allerta e documenti di output;
- il capo III definisce compiti e organizzazione del NEWS-D, compresi i rapporti con associazioni scientifiche ed EUDA;
- il capo IV disciplina i centri collaborativi di primo livello;
- il capo V riguarda i centri collaborativi di secondo livello;
- il capo VI contiene le disposizioni transitorie e finali, comprese quelle su avvalimento, dati, pubblicazioni, divulgazione e finanza.
Valutazione nel merito e rilievi redazionali
La Sezione non ha formulato rilievi sostanziali sul contenuto delle disposizioni, ritenendo lo schema adeguatamente strutturato, sistematicamente coerente e congruamente redatto. Ha tuttavia chiesto di precisare l’articolo 11, relativo alla facoltà del Dipartimento di avvalersi di soggetti ed enti individuati dal capo del Dipartimento.
Sono state inoltre suggerite correzioni di drafting:
- all’articolo 1, sostituire la definizione in lingua inglese con quella italiana prevista dall’articolo 14-bis del d.P.R. n. 309/1990;
- agli articoli 5 e 8, utilizzare l’indicativo deontico “segnalano” in luogo di “devono segnalare”;
- all’articolo 9, eliminare l’avverbio “essenzialmente”;
- all’articolo 19, correggere punteggiatura, modo verbale e indicazione della sequenza procedimentale;
- all’articolo 20, inserire una virgola dopo il riferimento normativo indicato;
- all’articolo 22, correggere la punteggiatura e sostituire “funzioni statutarie” con “competenze statutarie”;
- agli articoli 25 e 26, correggere rispettivamente la punteggiatura e l’accordo grammaticale.
Conclusione
Il parere non è stato definito nel merito in via conclusiva. La Sezione ha sospeso l’espressione del parere in attesa della relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, del parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle integrazioni istruttorie relative al coinvolgimento dei soggetti e delle amministrazioni interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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