Adunanza generale n. 294/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
schema di decreto ministeriale concernente “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto ministeriale recante modifiche al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e coordinamento delle competenze antinfortunistiche nella Difesa
Esito
La questione giuridica
Il Ministero della difesa ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento ministeriale volto a ridefinire, nell’ambito delle Forze armate, l’applicazione della normativa antinfortunistica alle attività operative, emergenziali e addestrative svolte in territorio nazionale e all’estero, nonché a ripartire tra l’Area tecnico-operativa e l’Area tecnico-amministrativa le competenze relative all’emanazione delle direttive e al coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza. La questione concerneva anche la sussistenza della base normativa e il rispetto degli adempimenti procedimentali, inclusi i concerti ministeriali, il parere della Conferenza Stato-Regioni e il confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Il parere
La Sezione ha ritenuto sussistente la base normativa del regolamento ministeriale, individuata nel combinato disposto degli articoli 1, comma 3, secondo periodo, e 184, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell’articolo 3, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008. Ha rilevato, tuttavia, che i concerti ministeriali acquisiti risultavano formalmente inadeguati perché espressi dai capi degli uffici legislativi “d’ordine” dei Ministri e sostanzialmente inidonei perché limitati a una mera e inarticolata manifestazione di assenso. La Sezione ha precisato che, ove il Ministro intenda affidare a un organo di staff l’adempimento formale, deve ricorrere alla delega di firma, e che il concerto deve esprimere un’effettiva compartecipazione all’elaborazione dell’atto, non una formula di stile. Ha invece ritenuto ritualmente acquisiti il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e gli esiti del confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali. Nel merito, ha giudicato il testo complessivamente congruo e coerente con gli obiettivi perseguiti. Ha formulato osservazioni di drafting sulla sottoscrizione congiunta dei Ministri concertanti, suggerendo di evitare che il decreto ministeriale di concerto possa essere confuso con un decreto interministeriale, e ha richiesto di menzionare nel preambolo e nell’explicit il visto e la registrazione della Corte dei conti.
Osservazioni
Concerti ministeriali - Formula “d’ordine”
Il concerto è atto del Ministro e non del Ministero. L’espressione della volontà concertante da parte dei capi degli uffici legislativi “d’ordine” dei Ministri è giuridicamente inadeguata; ove l’adempimento formale sia affidato a un organo di staff, deve essere utilizzata la delega di firma.
Concerti ministeriali - Effettiva compartecipazione
Il concerto non può ridursi a una mera formula di stile o a un vacuo adempimento procedimentale, ma deve documentare una sostanziale valutazione di compatibilità della proposta con gli interessi rappresentati dall’autorità concertata e un’effettiva compartecipazione all’elaborazione dell’atto.
Sottoscrizione del decreto - Distinzione dal decreto interministeriale
La firma congiunta dei Ministri concertanti non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento, in applicazione del principio conservativo quod abundat non vitiat. Tuttavia, devono essere adottati accorgimenti tipografici affinché il regolamento, destinato ad assumere la forma di decreto ministeriale di concerto, non presenti i tratti di un decreto interministeriale. Si suggerisce di apporre in forma emarginata le sottoscrizioni dei Ministri concertanti, preferibilmente precedute da un “Visto” o da formula equivalente, e di semplificare l’intestazione, indicando l’intervenuto concerto esclusivamente nel preambolo.
Visto e registrazione della Corte dei conti
Poiché il provvedimento è un atto normativo a rilevanza esterna, deve essere sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20 del 1994 e dell’articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988. Dell’adempimento deve essere dato atto sia nel preambolo sia nell’explicit.
Norme richiamate
art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400
disciplina generale dei poteri regolamentari del Governo e dei regolamenti del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro; il regolamento ministeriale richiede espresso conferimento del potere e apposita autorizzazione legislativa
Il regolamento ministeriale necessita di una specifica abilitazione legislativa; la disposizione costituisce il quadro generale del potere regolamentare ministeriale e disciplina anche il visto e la registrazione della Corte dei conti ai sensi del comma 4.
art. 1, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
il Codice dell’ordinamento militare è “modificato secondo le procedure previste dall’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice”
La disposizione consente il ricorso alle procedure dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, integrate dalle modalità specificamente previste dal Codice dell’ordinamento militare.
art. 184 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
la normativa di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti; tali limiti sono individuati nel regolamento
La norma costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base primaria del regolamento destinato a individuare i limiti di compatibilità della disciplina generale sulla sicurezza con le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare.
art. 3, comma 2, primo periodo, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
nei riguardi delle Forze armate le disposizioni si applicano tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative
La disposizione affida a decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 l’individuazione delle particolari esigenze e delle peculiarità organizzative rilevanti per le Forze armate.
art. 253 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
disciplina generale e particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale
La disposizione costituisce il principale oggetto della novella e viene integrata per precisare il regime applicabile alle aree destinate ad attività operative, emergenziali e addestrative, comprese le unità navali.
art. 89, comma 1, lettera cc-bis), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
emana, per l’area tecnico-operativa della difesa, direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro
La novella attribuisce al Capo di Stato maggiore della difesa le competenze di policy e coordinamento antinfortunistico proprie dell’Area tecnico-operativa.
art. 105-ter, comma 1, lettera m), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
il Segretario generale della difesa emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività
La disposizione viene modificata per circoscrivere tali attribuzioni all’Area tecnico-amministrativa.
art. 252 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori
La novella ripartisce il coordinamento tra gli uffici dello Stato maggiore della difesa e quelli del Segretariato generale della difesa, secondo le rispettive aree di competenza.
art. 17, comma 1, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
obblighi di valutazione dei rischi
Lo schema specifica le modalità di assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi nelle aree operative, emergenziali e addestrative, che non sono qualificate come luoghi di lavoro.
art. 21-octies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
eventuale esito invalidante dei vizi relativi all’ordine delle competenze
La violazione delle regole formali sulla competenza ministeriale nel concerto può incidere sulla legittimità dell’atto normativo.
art. 29, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
rilevanza dei vizi di legittimità degli atti regolamentari
I vizi concernenti il procedimento di adozione del regolamento possono assumere rilievo nel giudizio di legittimità.
art. 3, comma 1, lettera c), l. 14 gennaio 1994, n. 20
atti normativi a rilevanza esterna soggetti al visto e alla registrazione della Corte dei conti
Il regolamento in esame rientra tra gli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti.
Massime di principio
- Quando una norma primaria prescrive il concerto ministeriale, il concerto costituisce un atto del Ministro e non del Ministero; l’eventuale attribuzione dell’adempimento formale a un organo di staff deve avvenire mediante delega di firma, non mediante una generica formula “d’ordine”.
- Il concerto ministeriale non è una mera presa d’atto o una formula di stile, ma richiede un’effettiva compartecipazione dell’autorità concertata all’elaborazione dell’atto e una sostanziale valutazione di compatibilità con gli interessi di cui essa è istituzionalmente portatrice.
- La firma congiunta dei Ministri concertanti non trasforma di per sé un decreto ministeriale di concerto in un decreto interministeriale e non determina autonomamente l’illegittimità dell’atto; tuttavia, struttura grafica, intestazione e preambolo devono rendere inequivoca la natura del provvedimento.
- Un regolamento ministeriale destinato a disciplinare i limiti di applicazione della normativa generale sulla sicurezza alle Forze armate è legittimamente fondato sul combinato disposto della disciplina generale del potere regolamentare e delle disposizioni primarie che autorizzano l’individuazione delle esigenze speciali e delle peculiarità organizzative militari.
Schema di regolamento ministeriale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della Difesa
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato su richiesta del Ministero della difesa lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. L’intervento riguarda l’applicazione della normativa antinfortunistica alle attività operative, emergenziali e addestrative delle Forze armate e la ripartizione delle competenze tra Area tecnico-operativa e Area tecnico-amministrativa.
Documentazione e procedimento
La richiesta era corredata dalla relazione al Ministro, dalle relazioni illustrativa e tecnica, dall’ATN, dall’AIR, dalla valutazione del NUVIR, dagli atti di concerto dei Ministeri interessati, dagli esiti del confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e dal parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni.
La Sezione ha ritenuto ritualmente acquisiti il parere della Conferenza Stato-Regioni e gli esiti del confronto sindacale. Ha invece formulato rilievi sui concerti ministeriali, sia perché espressi dai capi degli uffici legislativi “d’ordine” dei Ministri, sia perché consistenti in una mera e inarticolata espressione di assenso.
Base normativa
La base normativa dello schema è stata individuata nel combinato disposto degli articoli 1, comma 3, secondo periodo, e 184, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché dell’articolo 3, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Codice dell’ordinamento militare richiama le procedure dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, nel rispetto delle ulteriori modalità previste dal Codice. L’articolo 184 del medesimo Codice stabilisce che la normativa generale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e con le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare. L’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 demanda a decreti ministeriali l’individuazione delle effettive particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative militari.
Contenuto dello schema
Il sistema vigente si incentra sull’articolo 253 del d.P.R. n. 90 del 2010, che distingue tra attività soggette alla disciplina generale del d.lgs. n. 81 del 2008 e attività, infrastrutture, aree, equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e mezzi soggetti alle particolari norme di tutela tecnico-militare.
Lo schema si compone di due articoli. L’articolo 1 modifica gli articoli 89, 105-ter, 252 e 253 del testo unico:
- l’articolo 89 viene integrato attribuendo al Capo di Stato maggiore della difesa, per l’Area tecnico-operativa, l’emanazione delle direttive in materia di antinfortunistica e prevenzione e il coordinamento delle relative attività;
- l’articolo 105-ter viene modificato per circoscrivere le competenze del Segretario generale della difesa all’Area tecnico-amministrativa;
- l’articolo 252 viene modificato per distribuire il coordinamento delle strutture di vertice tra gli uffici dello Stato maggiore della difesa e quelli del Segretariato generale, secondo le rispettive aree di competenza;
- l’articolo 253 viene integrato per disciplinare le aree, comprese le unità navali, in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative in territorio nazionale e all’estero, precisando che esse non si intendono quali luoghi di lavoro ai fini della disciplina considerata.
In tali contesti, l’obbligo di valutazione dei rischi è considerato assolto quando le attività sono condotte nel rispetto delle disposizioni di tutela tecnico-militare, il personale è formato, informato e addestrato e le attrezzature, i dispositivi, i sistemi e i mezzi utilizzati sono conformi alle disposizioni di sicurezza vigenti. Gli obblighi di valutazione dei rischi sono inoltre ricondotti ai luoghi di lavoro delle sedi stanziali dei reparti e non a tutte le aree in cui il personale opera per l’assolvimento dei compiti istituzionali, per l’addestramento o per le esercitazioni.
L’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Valutazione complessiva
La Sezione ha ritenuto il testo complessivamente congruo rispetto agli obiettivi perseguiti e coerentemente articolato. Ha rilevato che la disciplina ricalca, per diversi aspetti, il modello previsto per attività operative, emergenziali e addestrative del Corpo dei vigili del fuoco dal decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, sul quale si era espressa con il parere n. 2326 del 7 novembre 2017.
Rilievi formali e di drafting
La Sezione ha osservato che lo schema reca la firma congiunta dei Ministri concertanti. Tale sottoscrizione non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento, in applicazione del principio quod abundat non vitiat. È però necessario evitare che la veste formale del decreto ministeriale di concerto possa essere confusa con quella di un decreto interministeriale.
A tal fine, è stata suggerita l’apposizione emarginata delle sottoscrizioni dei Ministri concertanti, preferibilmente preceduta da un “Visto” o da formula equivalente, nonché la semplificazione dell’intestazione, con indicazione dell’intervenuto concerto esclusivamente nel preambolo.
La Sezione ha infine segnalato che il regolamento è un atto normativo a rilevanza esterna soggetto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20 del 1994 e dell’articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988. Il preambolo e l’explicit devono quindi menzionare tale adempimento.
Conclusioni
Il parere è favorevole nei sensi delle considerazioni esposte. Il Consiglio di Stato ha giudicato il contenuto dello schema congruo e coerente, subordinando la positiva valutazione al recepimento dei rilievi relativi alla corretta formazione dei concerti ministeriali e agli adeguamenti formali concernenti sottoscrizioni, intestazione e controllo della Corte dei conti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Adunanza generale · 17 feb 2026Adunanza generale n. 291/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 17 feb 2026Adunanza generale n. 292/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 5 mar 2026Adunanza generale n. 416/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 5 mar 2026Adunanza generale n. 415/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 5 mar 2026Adunanza generale n. 409/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 2 feb 2026Adunanza generale n. 243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →