Adunanza generale n. 85/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Ministro delle imprese e dal made in Italy, recante «Sostituzione dell’Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto ministeriale recante la sostituzione dell’Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, relativo alla classificazione delle attività economiche per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio
Esito
La questione giuridica
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di decreto composto da due articoli. L’articolo 1 sostituisce l’Allegato A al d.m. n. 155 del 2011 con una nuova classificazione dei settori e delle attività economiche, aggiornata alla classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e operativa dal 1° aprile 2025. L’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L’aggiornamento si rende necessario per adeguare il prospetto utilizzato nella ripartizione dei consiglieri camerali alla nuova classificazione ISTAT, in sostituzione dell’ATECO 2007, aggiornamento 2022. La Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome ha espresso intesa, segnalando tuttavia l’opportunità di ricondurre al settore Commercio le attività di ristorazione attualmente incluse nel settore Turismo e di ricomprendere nel Turismo le agenzie di viaggio e i tour operator oggi collocati nei Servizi alle imprese. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato la completezza della documentazione istruttoria, dell’AIR, dell’ATN e della relazione tecnica, nonché la tecnica redazionale del preambolo e dell’articolato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni. Ha riconosciuto che la classificazione delle attività economiche è rimessa alla competenza tecnica dell’ISTAT, in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993, ma ha sottolineato che, poiché la classificazione incide sulla rappresentatività dei settori economici nei consigli camerali, l’amministrazione deve comunque valutarne gli effetti e la ragionevolezza sotto il profilo dell’equilibrio rappresentativo. La Sezione ha rilevato l’assenza della relazione al Ministro con la formula di trasmissione al Consiglio di Stato e ha osservato che la documentazione non illustra adeguatamente gli effetti prodotti dal d.m. n. 155 del 2011 nel periodo di applicazione, le eventuali criticità emerse, le interlocuzioni con Unioncamere e Istituto Tagliacarne e gli esiti del processo di revisione della classificazione. Pur non sospendendo l’esame, ha suggerito l’inserimento nello schema di una clausola valutativa destinata a consentire una verifica periodica ex post, mediante VIR, del raggiungimento delle finalità dell’intervento e degli effetti prodotti sui destinatari e sulla collettività. Sono stati inoltre formulati rilievi redazionali sul preambolo e sugli articoli 1 e 2.
Osservazioni
Documentazione istruttoria e relazione al Ministro
La relazione illustrativa, l’ATN e la relazione tecnica recano la firma del Ministro con l’autorizzazione all’invio al Consiglio di Stato, ma manca la relazione al Ministro che, secondo la disciplina e la prassi richiamate, costituisce il documento recante il visto e la formula di trasmissione al Consiglio di Stato.
AIR e monitoraggio del d.m. n. 155 del 2011
La documentazione non contiene informazioni sugli effetti e sulle eventuali problematiche emerse durante il periodo di operatività del d.m. n. 155 del 2011, in particolare con riguardo alla nomina dei consigli camerali e alla classificazione delle attività economiche oggetto di modifica.
Interlocuzioni con Unioncamere e Istituto Tagliacarne
Avrebbe dovuto essere fornita una più completa illustrazione delle interlocuzioni e delle valutazioni espresse da Unioncamere e dall’Istituto Tagliacarne in merito all’aggiornamento dell’Allegato A, menzionate nell’AIR.
Clausola valutativa e VIR
È stata suggerita l’introduzione nello schema di una specifica clausola valutativa, mediante un apposito articolo, che attribuisca un mandato esplicito per raccogliere e comunicare informazioni sui tempi, sulle modalità attuative, sulle difficoltà di implementazione e sulle conseguenze dell’atto per i destinatari e la collettività, così da consentire una verifica periodica ex post del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti.
Preambolo - Visti sulla legge n. 580 del 1993
Il secondo, il terzo e il quarto Visto, concernenti la legge n. 580 del 1993, dovrebbero essere accorpati e riformulati mediante la citazione testuale dell’articolo 10, comma 3, quale fondamento normativo del provvedimento.
Preambolo - Forma grafica
Al quinto Visto, la parola “Ministri” deve essere scritta con l’iniziale minuscola.
Preambolo - Entrata in vigore di ATECO 2025
All’ottavo Visto, dopo le parole “ATECO 2025”, devono essere aggiunte le parole “, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025,”.
Preambolo - Richiamo alla nota dell’ISTAT
Il nono Visto, relativo alla nota congiunta identificata dal n. 83193 dell’11 dicembre 2024, dovrebbe essere soppresso, poiché il richiamo non appare necessario nel preambolo e sembra riferirsi a una nota per la stampa congiunta dell’ISTAT, del sistema camerale e del sistema fiscale.
Art. 1 - Rinvio all’Allegato A
Al secondo rigo dell’articolo 1, dopo le parole “sostituito dall’allegato”, deve essere aggiunta la lettera “A”.
Art. 2 - Rubrica
La rubrica dell’articolo 2 deve essere sostituita con la seguente: “Clausola di invarianza finanziaria”.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, legge n. 580/1993
Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell’indice di occupazione, del valore aggiunto di ogni settore e dell’ammontare del diritto annuale versato. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.
La disposizione costituisce il fondamento normativo del decreto e contiene un rinvio alla classificazione ISTAT. Le successive modifiche della classificazione utilizzata per la ripartizione dei consiglieri devono essere adottate con le medesime modalità, previa intesa e con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
art. 17, comma 3, legge n. 400/1988
È richiamato quale base procedimentale per l’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993.
legge n. 580/1993
La legge disciplina il riordino delle camere di commercio, la composizione dei consigli e la rappresentanza dei diversi settori economici, riconoscendo alle camere la natura di enti autonomi di diritto pubblico dotati di autonomia funzionale.
d.m. 4 agosto 2011, n. 155
Il regolamento stabilisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri camerali e individua i settori economici sulla base delle classificazioni ISIC, NACE e ATECO. Lo schema esaminato ne sostituisce l’Allegato A.
Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione
Ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006 e costituisce il riferimento europeo per l’allineamento di ATECO 2025 alla nomenclatura NACE Rev. 2.1.
Regolamento (CE) n. 1893/2006
È richiamato quale quadro europeo della nomenclatura statistica delle attività economiche, modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/137.
art. 14, comma 4, legge n. 246/2005
valutazione del raggiungimento delle finalità dell’intervento normativo e stima dei costi e degli effetti prodotti
È richiamato come base della verifica periodica ex post mediante VIR degli effetti dell’intervento normativo.
art. 7, comma 1, Accordo 29 marzo 2007 tra Governo, Regioni e Autonomie locali
È richiamato quale fondamento della clausola valutativa, intesa come strumento operativo di buona pratica normativa per conferire un mandato esplicito alla raccolta e comunicazione delle informazioni necessarie alla valutazione dell’attuazione e degli effetti dell’atto.
art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
È richiamato quale base dell’Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.
art. 9, comma 5, d.P.C.M. 17 settembre 2017, n. 169
È richiamato in relazione alla trasmissione dell’AIR al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
art. 1, legge n. 580/1993
Qualifica le camere di commercio come enti autonomi di diritto pubblico che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e ne curano lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.
art. 118 Cost.
È richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477/2000 in relazione all’inquadramento delle camere di commercio nel sistema dei poteri locali come enti dotati di autonomia funzionale.
sentenza Corte costituzionale n. 477/2000
Ha qualificato la legge n. 580 del 1993 come legge di riforma economico-sociale e ha evidenziato la natura delle camere di commercio quali enti autonomi di diritto pubblico dotati di autonomia funzionale.
Massime di principio
- Quando una norma primaria rinvia alla classificazione tecnica elaborata da un’autorità amministrativa specializzata, l’aggiornamento della classificazione rientra nella riserva tecnica di amministrazione attribuita a tale autorità; tuttavia, l’amministrazione che utilizza la classificazione deve verificarne gli effetti concreti rispetto alle finalità giuridiche perseguite dalla disciplina.
- La discrezionalità tecnica dell’amministrazione competente a elaborare una classificazione non esclude il dovere dell’amministrazione regolatrice di valutare la ragionevolezza e l’equilibrio degli effetti prodotti dalla classificazione quando essa incide sulla rappresentatività di soggetti o settori.
- L’AIR deve fornire non solo la descrizione dell’intervento normativo, ma anche informazioni sul contesto applicativo, sugli effetti della disciplina vigente, sulle criticità emerse e sulle interlocuzioni istituzionali rilevanti; tali elementi sono necessari per dimostrare coerenza, adeguatezza ed efficacia della regolazione.
- La verifica ex post degli effetti di un atto normativo può essere rafforzata mediante una clausola valutativa inserita nell’articolato, che attribuisca uno specifico mandato per la raccolta e la comunicazione delle informazioni sull’attuazione, sulle difficoltà applicative e sulle conseguenze dell’intervento.
- Anche una modifica limitata a un allegato tecnico di un regolamento deve essere accompagnata da un’istruttoria adeguata sugli effetti della disciplina complessiva e sulle ragioni delle modifiche, quando l’allegato incide sull’applicazione concreta della normativa.
Aggiornamento della classificazione ATECO per i consigli camerali
Il parere riguarda uno schema di decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy volto a sostituire l’Allegato A al d.m. 4 agosto 2011, n. 155. L’allegato individua i settori e le attività economiche rilevanti per la ripartizione dei consiglieri nei consigli delle camere di commercio. L’intervento adegua il prospetto alla nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e resa operativa dal 1° aprile 2025.
Premesse e contenuto dello schema
Lo schema si fonda sull’articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993, che prevede la definizione dei criteri generali di ripartizione dei consiglieri camerali sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome e mediante decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
Il provvedimento consta di due articoli:
- l’articolo 1 sostituisce l’Allegato A al d.m. n. 155 del 2011;
- l’articolo 2 reca l’invarianza finanziaria.
L’aggiornamento interessa circa il 70 per cento delle voci dell’elenco, in conseguenza del passaggio dall’ATECO 2007, aggiornamento 2022, all’ATECO 2025, elaborato dall’ISTAT in coerenza con la NACE Rev. 2.1 e con il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione.
Intesa della Conferenza e questioni di classificazione
La Conferenza permanente ha sancito l’intesa sullo schema, segnalando tuttavia alcune possibili incongruenze nella distribuzione delle attività economiche tra i settori Turismo e Commercio. In particolare, ha evidenziato che le attività di ristorazione, attualmente ricomprese nel settore Turismo insieme ai servizi di alloggio, dovrebbero essere collocate nel settore Commercio, in coerenza con la disciplina statale e regionale sulla somministrazione di alimenti e bevande.
La Conferenza ha inoltre suggerito di ricondurre al settore Turismo le attività di agenzia di viaggi e di tour operator, attualmente incluse nei Servizi alle imprese. Il Ministero ha dichiarato che si sarebbe attivato nei confronti dell’ISTAT per dare seguito a tali segnalazioni.
Riserva tecnica dell’ISTAT e controllo sugli effetti rappresentativi
La Sezione ha preso atto che il procedimento di elaborazione della classificazione ATECO compete all’ISTAT, il quale opera nel quadro della normativa europea e all’esito di un processo di revisione internazionale, europeo e nazionale. Il rinvio dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993 determina quindi una riserva tecnica di amministrazione a favore dell’ISTAT.
Tale riserva non esclude, però, la necessità di verificare gli effetti della classificazione rispetto alla finalità della disciplina camerale. Poiché i codici ATECO servono a determinare la rappresentanza dei diversi settori economici nei consigli camerali, l’amministrazione deve valutare la ragionevolezza e l’equilibrio della classificazione sotto il profilo della corretta rappresentatività.
Istruttoria, AIR e monitoraggio
La Sezione ha rilevato alcune carenze nella documentazione trasmessa. In particolare, non risultano adeguatamente illustrati:
- gli effetti prodotti dal d.m. n. 155 del 2011 nel periodo di applicazione;
- le eventuali difficoltà emerse nei procedimenti di nomina dei consigli camerali;
- le criticità derivanti dalla classificazione delle attività economiche vigente;
- le interlocuzioni e le valutazioni di Unioncamere e dell’Istituto Tagliacarne;
- le attività di revisione svolte dall’ISTAT, dal Comitato Ateco e dalla rete dei referenti stabili;
- le istanze di modifica pervenute dagli utenti e il relativo esito.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’AIR è uno strumento essenziale per garantire coerenza, adeguatezza, efficacia e trasparenza dell’attività normativa. Anche una modifica limitata alla sostituzione di un allegato avrebbe quindi potuto essere accompagnata da dati sullo stato di attuazione del regolamento e sui risultati conseguiti.
Clausola valutativa e VIR
Pur rilevando che le carenze istruttorie avrebbero potuto giustificare una richiesta di approfondimento, la Sezione ha espresso parere favorevole e ha suggerito l’introduzione di una clausola valutativa nell’articolato.
La clausola dovrebbe consentire una verifica periodica ex post, attraverso la VIR, del raggiungimento delle finalità dell’intervento, dei costi e degli effetti prodotti. Dovrebbe inoltre attribuire un mandato esplicito per raccogliere e comunicare informazioni sui tempi e sulle modalità di attuazione, sulle difficoltà applicative e sulle conseguenze dell’atto per i destinatari e per la collettività. La Sezione ha richiamato, quale buona pratica generale della normazione, l’articolo 14, comma 4, della legge n. 246 del 2005 e l’articolo 7, comma 1, dell’Accordo del 29 marzo 2007 tra Governo, Regioni e Autonomie locali.
Rilievi redazionali
Sono stati formulati i seguenti rilievi:
- i Visti relativi alla legge n. 580 del 1993 devono essere accorpati e riformulati con la citazione testuale dell’articolo 10, comma 3;
- nel quinto Visto, “Ministri” deve essere scritto con l’iniziale minuscola;
- nell’ottavo Visto deve essere precisato che ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025;
- il nono Visto, relativo alla nota identificata dal n. 83193 dell’11 dicembre 2024, deve essere soppresso;
- all’articolo 1 deve essere aggiunta la lettera “A” dopo il riferimento all’allegato sostitutivo;
- la rubrica dell’articolo 2 deve diventare “Clausola di invarianza finanziaria”.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con le osservazioni formulate nella motivazione. Il parere non contesta l’aggiornamento in sé, riconoscendo la competenza tecnica dell’ISTAT e la necessità di adeguare il d.m. n. 155 del 2011 all’ATECO 2025, ma richiede una maggiore attenzione agli effetti della classificazione sulla rappresentatività camerale, alla qualità dell’istruttoria e alla verifica successiva dei risultati dell’intervento.
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