Cassazione Civile, Sentenza n. 25784/2020 del 13/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva promosso actio negatoria servitutis chiedendo che fosse accertato che sul suo complesso immobiliare (mapp. 173, sub 1 e 2) non gravasse alcuna servitù di passaggio a favore dell'immobile confinante di proprietà del resistente (mapp. 192). In primo grado il Tribunale le aveva dato ragione. In appello il resistente aveva dedotto che l'area attraverso cui avveniva il transito fosse in realtà di proprietà pubblica (comunale) e che la ricorrente non avesse provato l'acquisto per usucapione dell'area; la Corte d'Appello di Trieste ha riformato la sentenza di primo grado rigettando la domanda della ricorrente. La ricorrente ha quindi impugnato la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione contestando (i) l'omesso esame delle prove circa l'acquisto originario per usucapione (richiamando artt. 1140, 1142, 1146 c.c.) e (ii) la rilevanza della delibera comunale del 1.10.2015, sostenendo che tale delibera fosse illegittima e non potesse assurgere a prova a causa di assenza di poteri (richiamando art. 31, comma 21, legge 448/1998 e artt. 4 e 5 legge 2248/1865 allegato "E").
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) la Corte d'appello aveva correttamente valutato che non sussistevano elementi probatori idonei a dimostrare il possesso "animo domini" né da parte dei danti causa né della ricorrente (le annotazioni catastali e le denunce di successione hanno valore soltanto indiziario e non sono prova piena della proprietà; inoltre non era decorso il ventennio necessario per l'usucapione a far data dal decesso del precedente possessore); (ii) la delibera comunale del 1.10.2015 è stata utilizzata dalla corte d'appello solo come ulteriore indizio della pretesa titolarità comunale e non come documento decisivo la cui illegittimità dovesse essere previamente disapplicata; pertanto non vi è stata omissione di esame né necessità di disapplicare quella delibera. Di conseguenza il rigetto dell'appello della ricorrente è confermato. La Corte ha inoltre disposto rilevazioni amministrative relative al contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002).
Norme richiamate
Richiamato nella contestazione sull'usucapione; la Corte ha valutato che non sussistevano elementi concreti a dimostrare il possesso iniziato in favore dei danti causa della ricorrente
Richiamato con riferimento alla presunzione di "possesso intermedio"; la Corte ha ritenuto la presunzione inapplicabile in assenza di elementi probatori che dimostrassero il possesso degli originari proprietari
Richiamato in ordine alla successione dell'erede nel possesso del de cuius; la Corte ha osservato che la successione nel possesso non poteva sanare la mancanza del periodo necessario per l'usucapione
Norma sul termine ventennale per l'usucapione ordinaria: la Corte ha rilevato che al momento dell'inizio del giudizio non era decorso il termine di vent'anni dalla morte del precedente possessore, rendendo inidonea la pretesa usucapione
Regola sulla prova: la Corte ha valutato che l'onere probatorio della ricorrente non era assolto; mappe catastali e denunce di successione hanno valore indiziario e non costitutivo del titolo di proprietà
Richiamati nella censura relativa all'omesso esame delle prove e all'istruttoria; la Corte ha ritenuto che l'istruttoria fosse stata adeguatamente valutata in sede di merito
Riferimento alla proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il giudice ha inizialmente valutato la questione e disposto l'udienza pubblica, escludendo la manifesta infondatezza
Norma procedurale che permette al presidente di fissare l'adunanza in camera di consiglio per la proposta di manifesta infondatezza; impiegata nella fase processuale
Richiamato in relazione a motivo di cassazione per violazione di norme processuali; la Corte ha rigettato il motivo valutando la correttezza della valutazione istruttoria
legge n. 2248/1865, all. "E", artt. 4 e 5
Invocati dalla ricorrente in relazione alla presunta illegittimità della delibera comunale; la Corte ha osservato che la delibera è stata considerata solo come indice della pretesa comunale e non come fatto decisivo da disapplicare
art. 31, comma 21, legge n. 448/1998
Citato dalla ricorrente per sostenere che il Comune può rettificare intestazioni catastali del demanio stradale solo con consenso dei proprietari; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione rispetto all'esito, dal momento che la delibera comunale era utilizzata solo come indizio
art. 13 d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo eventualmente dovuto
Massime di principio
- Le annotazioni catastali e le denunce di successione hanno valore indiziario e non costituiscono prova certa della proprietà: servono elementi probatori più qualificati per dimostrare il titolo o il possesso ad usucapionem
- Per l'usucapione ordinaria è essenziale il decorso del relativo termine (ventennale) calcolato correttamente rispetto agli eventi che interrompono o fanno decorrere il possesso: verificare sempre le date chiave (decesso, inizio possesso, interruzioni)
- La presunzione di "possesso intermedio" (art. 1142 c.c.) non opera senza elementi concreti che colleghino il possesso dell'erede a quello del de cuius: non può supplire a carenze probatorie
- Se l'amministrazione comunale formula una delibera che attribuisce uso pubblico o accerta l'accorpamento al demanio, tale atto può costituire un indizio della pretesa proprietà pubblica, ma la sua illegittimità non viene automaticamente rilevata dal giudice civile salvo che la parte ne dimostri la censurabilità rilevante ai fini della prova
- Nelle impugnazioni per cassazione basate su "omesso esame" è necessario indicare con precisione quali elementi probatori non siano stati valutati e come ciò abbia inciso sulla decisione; affermazioni generiche di omissione sono di norma inidonee
- L'onere della prova circa l'esistenza o l'estinzione di una servitù grava su chi agisce in giudizio per far valere o negare il diritto: preparare e documentare accuratamente l'acquisizione del possesso e i titoli
- In contenziosi relativi a porzioni di terreno contese tra privati e soggetti pubblici, considerare anche i rimedi amministrativi e la loro tempestiva impugnazione se si intende contestare provvedimenti comunali
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