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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25790/2020 del 13/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto di installare sulla facciata retrostante del fabbricato condominiale una condotta di aspirazione/canna fumaria imposta dall'amministrazione sanitaria e necessaria per un'attività di ristorazione in una sua unità. Il Tribunale di Pordenone e la Corte d'appello di Trieste avevano ritenuto che l'opera ledesse il decoro architettonico e respinto la domanda. In cassazione la Servizi Assicurativi ha articolato nove motivi: contestava tra l'altro la violazione delle norme sul relativo uso della cosa comune (art. 1102 c.c.), la valutazione fattuale della CTU circa l'impatto sul decoro, la non motivazione su alcuni punti e chiedeva che fossero valutate anche le soluzioni alternative proposte in appello (es. diversa collocazione della tubazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi otto motivi del ricorso (confermando i principi di diritto applicati e la valutazione di merito sulla lesione del decoro architettonico) ma ha accolto il nono motivo relativo all'omessa valutazione delle soluzioni alternative prospettate in appello. Per questo motivo la sentenza della Corte d'appello è stata cassata parzialmente e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, affinché valuti anche le modalità alternative di realizzazione dell'opera, conformemente ai rilievi della Cassazione. In sostanza la Cassazione non ha deciso nel merito l'installazione ma ha ordinato un nuovo esame sulla questione delle soluzioni alternative.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    Regola l'uso della cosa comune da parte dei singoli condomini: ciascuno può apportare modificazioni per il migliore godimento a proprie spese, purché non alteri la destinazione, non impedisca l'uso agli altri e non rechi pregiudizio alla stabilità e sicurezza. La Corte conferma che, nell'applicazione al condominio, il limite del divieto di alterare il decoro architettonico deve essere considerato anche per le modificazioni del singolo ai sensi dell'art.1102.

  • art. 1120 c.c.

    Disciplina le innovazioni deliberate dall'assemblea e introduce il divieto di alterare il decoro architettonico. La giurisprudenza applica per identità di ratio il principio del rispetto del decoro anche alle modificazioni operate dal singolo ai sensi dell'art.1102.

  • art. 1122 c.c.

    Riguarda le opere eseguite nella porzione di proprietà esclusiva; la Corte osserva che tale norma non è applicabile alle modifiche della facciata comune come nel caso di una canna fumaria appoggiata alla parete comune.

  • art. 1127 c.c. (comma 3)

    Si riferisce all'aspetto architettonico nelle sopraelevazioni; la Corte distingue il concetto di 'aspetto architettonico' (esigenze valutabili anche economicamente) dal più ampio 'decoro architettonico' che tutela la fisionomia e le linee essenziali dell'edificio.

  • art. 1139 c.c.

    Richiamo formale: l'art.1102 si applica al condominio in virtù del rinvio operato dall'art.1139; conferma l'ambito applicativo delle regole sulla cosa comune.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Procedura di urgenza esperita in primo grado per ottenere l'accertamento cautelare dell'illegittimità dell'installazione; atto processuale iniziale del procedimento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Vizio di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ricorda i requisiti stringenti: il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, la sua fonte negli atti e la decisività. Diversi motivi del ricorso sono stati rigettati perché proponevano solo una rivalutazione del merito e non indicavano fatti decisivi omessi.

  • art. 112 c.p.c.

    Rilevato relativamente all'eventuale omessa pronuncia; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato sufficientemente la decisione e che non sussistesse omessa pronuncia formale.

  • artt. 183 e 345 c.p.c.

    Richiamati per spiegare che, in azioni di natura reale (come l'accertamento dei limiti di comproprietà), le varianti di modalità realizzative dedotte in corso di causa rientrano nel medesimo petitum e non costituiscono necessariamente novità inammissibili; la Corte ha accolto il motivo relativo alla mancata valutazione delle soluzioni alternative proposte in appello.

Massime di principio

  • L'installazione di impianti o manufatti sulle parti comuni (es. muri perimetrali, facciate) da parte di un singolo condomino rientra nell'ambito dell'art.1102 c.c. ma trova un limite nel divieto di alterare il decoro architettonico: non è sufficiente che l'opera sia conforme alla destinazione, va valutato l'impatto sulla fisionomia e armonia dell'edificio.
  • Il concetto di decoro architettonico è ampio e si riferisce alle linee essenziali, alla fisionomia e all'identità del fabbricato; la sua valutazione è essenzialmente di fatto e spetta al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici indicati dalla legge.
  • Non conta solo la visibilità o la posizione (principale/secondaria) della facciata: anche modifiche su lati secondari possono ledere il decoro e quindi essere interdette.
  • Le soluzioni alternative proposte durante il processo (anche in appello) rispetto alla modalità realizzativa iniziale, purché riferite allo stesso petitum reale, devono essere valutate dal giudice e non ritenute automaticamente inammissibili come novità.
  • Le conclusioni della CTU hanno valore probatorio tecnico che il giudice di merito può condividere o meno, ma la Corte di cassazione non rientra nel merito tecnico se non per vizi di logica o violazioni di legge nella valutazione.
  • In cassazione il vizio per omesso esame di fatto decisivo (art.360, comma 1, n.5 c.p.c.) richiede l'indicazione puntuale del fatto storico omesso e della sua decisività; mere richieste di rivalutazione del merito sono inammissibili.

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