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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25789/2020 del 13/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Quarto ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva rigettato i suoi gravami avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto la domanda di restituzione dell'area avanzata da Romano. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che dopo l'annullamento della prima decisione non fu integrato il contraddittorio con il condomino Francesco Frascella (deceduto), per cui il processo sarebbe estinto; (2) violazione degli artt. 112 e 300 c.p.c., lamentando che la Corte avrebbe rilevato ex officio l'assenza di prova della qualità di condomino del Frascella senza che le parti avessero sollevato la questione; (3) violazione con riguardo a Cosimo D'Andria, censurando l'applicazione dell'art. 111 c.p.c. per giustificare la sua mancata evocazione in giudizio, sostenendo che il dante causa di D'Andria non era stato convenuto. Il ricorrente ha inoltre richiamato irregolarità documentali (mancanza di pagina nella copia di una sentenza di merito) e si è discusso della regolarità della procura del nuovo difensore del resistente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, strettamente collegati tra loro (entrambi afferenti alla questione del Frascella), fossero generici e non valutabili perché mancava in atti la pagina essenziale della precedente sentenza di merito che motivava l'indicazione del Frascella come condomino; ciò impediva alla Corte di legittimità di apprezzare l'eventuale error in procedendo (violazione dell'art. 366 comma 1 n.6 c.p.c.). Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità: il ricorrente non ha indicato con precisione chi fosse il dante causa non citato e quindi non ha consentito la verifica del profilo denunciato. La Corte ha altresì rilevato l'irregolarità della costituzione del nuovo difensore del resistente per mancanza di procura speciale notarile (art. 83 c.p.c.), ma questo rilievo non ha mutato l'esito. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Quarto è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Romano (liquidate in Euro 3.700,00 oltre accessori) e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto (ai sensi del DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la valutazione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le decisioni di merito; il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi di questa norma nella ricostruzione fornita dalla giurisprudenza (Cass. SU n.7155/17).

  • art. 83 comma 2 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolarità della costituzione del nuovo difensore del resistente: la procura speciale (spesso notarile) è richiesta per alcune costituzioni e la sua assenza può essere rilevata.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare la mancata integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e connessa ad altri motivi non valutabili per carenza documentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio che il giudice deve decidere sulla base delle questioni poste dalle parti; la Corte ha ritenuto che la questione circa la qualità di condomino del Frascella era già oggetto del giudizio di merito e quindi non v'era violazione.

  • art. 300 c.p.c. (comma 4)

    Richiamato nel contesto dell'eccezione circa la rilevabilità d'ufficio di questioni di fatto: la Corte ha ritenuto che l'accertamento sull'assenza di prova della qualità di condomino fosse coerente con il procedimento e non poteva essere valorizzato dal ricorrente in modo generico in cassazione.

  • art. 366 comma 1 n.6 c.p.c.

    Richiamato per la mancata produzione di un documento essenziale (pagina mancante della sentenza di merito precedente) che impedisce alla Corte di legittimità di apprezzare l'errore di diritto denunciato; la mancanza documentale determina l'inammissibilità del motivo.

  • art. 111 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente con riguardo alla successione nel processo e alla mancata evocazione del dante causa di D'Andria; la Corte ha ritenuto il motivo non sufficientemente specifico e quindi inammissibile.

  • DPR 115/2002 art. 13 (comma 1 bis e comma 1 quater)

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore pagamento del contributo da parte del ricorrente secondo le disposizioni richiamate.

Massime di principio

  • Per censurare in cassazione la mancata integrazione del contraddittorio è necessario esporre con precisione i fatti e produrre i documenti decisivi: motivi generici o privi di documentazione essenziale possono essere dichiarati inammissibili.
  • La Cassazione richiede specificità nei motivi: occorre indicare chiaramente chi sia il soggetto non citato (dante causa o litisconsorte) e fornire elementi che dimostrino l'illegittimità del procedimento per difetto di contraddittorio.
  • La mancata produzione integrale degli atti di merito (ad es. pagine mancanti) può impedire la verifica degli errori denunciati e determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza probatoria/documentale.
  • Il giudice di merito può rilevare fatti processuali anche d'ufficio se la questione è pertinente al giudizio; la censura in cassazione della rilevazione d'ufficio richiede dimostrare concretamente l'errore di diritto o di procedura.
  • La costituzione del difensore deve rispettare le forme previste (procura speciale quando richiesta); vizi formali nella procura possono essere rilevati e incidere sulla regolarità della rappresentanza, pur non sempre modificando l'esito del giudizio di merito.
  • Le doglianze relative all'applicazione di norme sulla successione nel processo (art.111 c.p.c.) richiedono la puntuale identificazione delle parti coinvolte e del momento in cui si sarebbe verificata la successione, altrimenti sono inammissibili.
  • In caso di dichiarata inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese di lite e al pagamento di ulteriori contributi (es. contributo unificato) secondo la normativa vigente.

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