Cassazione Civile, Sentenza n. 25791/2020 del 13/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna relativa alla tempestività dell'esercizio della prelazione ex art. 32 L. 1/6/1939 n.1089 su due dipinti. La questione centrale è se la denuncia di alienazione inviata da una casa d'aste con raccomandata del 6/12/1995 sia stata ricevuta dal Ministero il 9/12/1995 (per timbro postale e timbro sull'avviso di ricevimento) oppure solo il 15/12/1995 (per distinta dell'Ufficio Spedizioni timbrata), con rilevanza sul decorso del termine biennale per l'esercizio della prelazione. La ricorrente deduce inoltre vizi probatori (valore dell'avviso di ricevimento senza firma), vizio di istruttoria, violazioni di norme postali (D.P.R. 655/1982) e questioni processuali relative all'ammissione di documenti in appello e alla notifica del decreto di prelazione al venditore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che un avviso di ricevimento privo della sottoscrizione del destinatario non ha "fede privilegiata" ai sensi dell'art. 2700 c.c. e che, pertanto, la data apposta senza firma non prova in modo legale l'avvenuta consegna. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito che, considerato l'avviso incompleto, hanno fatto affidamento su altra documentazione postale (la distinta timbrata dall'Ufficio postale con data 15/12/1995) per accertare la data di effettivo arrivo della denunzia presso la P.A.; ne è conseguito che l'esercizio della prelazione ministeriale è stato tempestivo. Sono stati dichiarati inammissibili o infondati i motivi relativi all'interpretazione dell'art. 36 DPR 655/1982 (distribuzione presso ufficio postale) e quelli relativi alla produzione di documenti in appello e ad altri profili procedurali, per mancata deduzione nei gradi precedenti o per questioni di fatto non sindacabili in cassazione. Infine la Corte ha respinto la censura sulla notifica al venditore ritenendo che la notifica al mandatario (casa d'aste) potesse raggiungere l'effetto di conoscenza nei confronti del venditore e che la parte non aveva interesse specifico a far valere la mancata notifica diretta al venditore.
Norme richiamate
Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 30, 31 e 32
"il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunciare al ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione"
La denuncia di trasferimento fa decorrere il termine per l'esercizio della prelazione (due mesi) e ha natura ricettizia: il termine decorre con la denunzia effettuata secondo le modalità di legge e che sia giunta nella sfera di disponibilità del destinatario.
R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, artt. 56, 57 e 65
Norme sulle modalità della denunzia e sulla necessità di notifica del provvedimento di prelazione a compratore e venditore; la notifica al mandatario che agisce per conto del venditore può raggiungere l'effetto di conoscenza nella pratica.
D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, artt. 8, 36, 37, 38 e 151
Disciplina del servizio postale: la raccomandata con avviso di ricevimento deve essere consegnata al domicilio e l'agente postale deve farsi firmare l'avviso, il quale completa la prova della consegna; l'art.36 prevede la distribuzione presso l'ufficio postale per la corrispondenza diretta alle P.A., ma non deroga alla regola della firma per la raccomandata.
Codice Civile, art. 1335
La presunzione di conoscenza richiede che la dichiarazione sia pervenuta nell'indirizzo o nella sfera di dominio e controllo del destinatario; nei casi di posta raccomandata occorre prova del perfezionamento della consegna (avviso firmato o attestazione di giacenza).
Codice Civile, art. 2700
Attribuisce fede privilegiata agli atti formati da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la Corte ha ritenuto che l'avviso di ricevimento privo della firma del destinatario non goda di tale fede privilegiata quanto alla data di consegna.
Codice Civile, art. 2697 e Codice di procedura civile, art. 221
Richiamati nei motivi riguardanti l'onere della prova: la Corte ricorda che l'attacco alla prova legale (es. timbro) richiede adeguata deduzione e, ove rilevante, gli strumenti previsti per contestarne l'autenticità (es. querela di falso) oppure la valutazione di merito sui fatti probatori.
Codice di Procedura Civile, artt. 360 n.5, 366, 345 e 378
Limitano il sindacato di legittimità (art.360) e disciplinano la deduzione delle questioni nelle fasi processuali (art.366), l'ammissione di prove nuove in appello (art.345) e la memoria ex art.378: la Corte ha escluso l'esame di questioni dì fatto e novità non dedotte nei gradi precedenti o non documentate negli atti.
Decreti legislativi di recepimento (d.lgs. 29/10/1999 n.490 e d.lgs. 22/01/2004 n.42)
Evoluzione normativa in materia di beni culturali citata a titolo di quadro normativo: la disciplina sostanziale sulla denunzia e prelazione è stata in parte trasfusa in successivi decreti.
Massime di principio
- Un avviso di ricevimento di raccomandata privo della sottoscrizione del destinatario non ha in re ipsa la "fede privilegiata" e costituisce solo elemento di prova valutabile dal giudice del merito.
- Per ritenere integrata la presunzione di conoscenza (art.1335 c.c.) con una raccomandata è necessario dimostrare il perfezionamento della consegna: tipicamente la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento o altra attestazione certa della presa in carico (es. distinta timbrata dell'ufficio postale).
- L'art.36 DPR 655/1982 (distribuzione in ufficio per la corrispondenza diretta alle P.A.) non derogherà all'obbligo formale della firma per la raccomandata con avviso di ricevimento: la data utile à quella in cui il plico entra nella disponibilità giuridica del destinatario.
- Se si intende contestare la data o l'autenticità di documenti postali che godono di valore probatorio, va curata la tempestiva deduzione nelle fasi di merito e, se necessario, impiegati gli strumenti processuali adeguati (es. querela di falso) o prodotte prove concorrenti come le distinte timbrate dell'ufficio postale.
- Documentazione postale aggiuntiva (distinte, registri e timbri d'ufficio) può supplire ad un avviso di ricevimento incompleto e può essere valutata dal giudice del merito per determinare la data effettiva di arrivo.
- Questioni nuove di fatto o di prova non discusse nei gradi precedenti rischiano di essere dichiarate inammissibili in cassazione: è essenziale segnalare e documentare tempestivamente le censure nell'atto di gravame o nel giudizio di merito.
- Quanto alla notifica del provvedimento di prelazione, la notifica al mandatario/agenzia che ha agito per conto del venditore può produrre effettivo effetto di conoscenza nei confronti del venditore; l'interesse a censurare la mancata notifica diretta dipende dalla concreta posizione processuale delle parti.
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