Cassazione Civile, Sentenza n. 25723/2020 del 13/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugna la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto alla societa' resistente il diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile IVA relativa al 2006 per l'acquisto di un immobile accatastato A10, ritenuto strumentale all'attivita' d'impresa. L'Agenzia deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 43 d.P.R. n. 917/1986, contestando la qualificazione dell'immobile come bene strumentale nonostante l'oggetto sociale della societa' fosse l'acquisto e la gestione di immobili propri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha dichiarato il motivo inammissibile ritenendo che l'art. 30 DPR 633/1972 presuppone la nozione di strumentalita' e che la valutazione dell'effettiva strumentalita' e' accertamento di fatto compiuto dalla CTR. La Corte ha richiamato il principio di neutralita' dell'IVA e la necessita' di un accertamento concreto della funzionalita' del bene rispetto alle operazioni imponibili. Ha pertanto confermato il diritto al rimborso riconosciuto in sede territoriale e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio di legittimita' quantificate in euro 2.900,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 30, comma 3, lett. c
L'art. 30 riconosce il rimborso dell'eccedenza detraibile limitatamente all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili; il suo ambito presuppone la nozione di strumentalita' del bene ma non definisce la distinzione tra bene merce e bene strumentale, che va valutata concretamente.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nell'impugnazione ma non decisivo nelle motivazioni della Cassazione; la censura relativa alla sua applicazione non ha sorretto un motivo di cassazione valido.
Sesta direttiva IVA (normativa comunitaria)
art. 42 e art. 17, par. 2 (richiamati in giurisprudenza)
La direttiva definisce il concetto di attivita' economica e riconosce il diritto alla detrazione nell'ambito della neutralita' dell'IVA. La Corte ha usato tale nozione per affermare che l'acquisto e l'utilizzo del bene devono essere funzionali ad operazioni imponibili per consentire il rimborso.
Massime di principio
- La strumentalita' di un bene ai fini IVA va accertata concretamente, valutando la funzionalita dell'acquisto rispetto alle operazioni imponibili effettivamente svolte.
- L'art. 30 DPR 633/1972 presuppone la nozione di strumentalita' ma non definisce la distinzione tra bene merce e bene strumentale; tale distinzione richiede un accertamento di fatto.
- Se l'oggetto sociale della societa' comprende l'acquisto e la gestione di immobili e l'immobile e' utilizzato per conseguire lo scopo sociale (es. locazione), e' più probabile che sia reputato strumentale e quindi idoneo a generare eccedenza rimborsabile.
- La Corte di cassazione non e' competente a rivedere liberamente valutazioni di fatto rese dai giudici di merito a meno che non ricorrano vizi di diritto; quindi le contestazioni che mirano solo a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio sono inammissibili.
- Situazioni come l'acquisto della sola nuda proprieta' possono incidere sulla qualifica del bene: l'assenza dei poteri di gestione e di disponibilita' puo' escludere la strumentalita' e il diritto al rimborso.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve dimostrare la correlazione tra l'acquisto del bene ammortizzabile e lo svolgimento di operazioni imponibili ai fini IVA.
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