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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25792/2020 del 13/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 28215/2017 per presunto errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4) c.p.c. La ricorrente deduceva che l'ordinanza avrebbe erroneamente ritenuto non presenti/ non attivate, alla data di giugno 1986, le pompe di sollevamento (fatto che la ricorrente riteneva invece accertato dalla sentenza della Corte di appello di Roma), e che tale errore di percezione fosse decisivo ai fini dell'accertamento della responsabilità per il mancato funzionamento della rete fognaria, causa del ritardo o della mancata consegna dell'immobile oggetto dell'appalto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione ammissibile sotto il profilo formale (esistenza di un possibile errore percettivo), ma lo ha rigettato nel merito. Pur riconoscendo l'errore di percezione circa la presenza/attivazione delle pompe di sollevamento, la Corte ha ritenuto che tale errore non fosse decisivo in senso logico-giuridico: la decisione impugnata non sarebbe stata diversamente adottata anche in mancanza dell'errore, perché la questione fognaria non aveva incidenza determinante nell'individuazione della responsabilità dell'appaltatore secondo il giudice di rinvio. Sono inoltre state rilevate questioni processuali accessorie: la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della ricorrente non incide sul giudizio di cassazione; è stata dichiarata invalida la procura speciale conferita alle controricorrenti in calce a una memoria (perché il processo è anteriore alla legge n. 69/2009 e si applica il previgente art. 83 c.p.c.); la ricorrente è stata condannata alle spese per complessivi euro 6.000,00 oltre accessori, e si è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 art. 13.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4), c.p.c.

    La Corte ha richiamato la norma per definire l'errore di fatto revocatorio come errore di percezione/svista che fa emergere un fatto decisivo oggettivamente escluso o accertato dagli atti; ha poi valutato che, pur esistendo un errore percettivo, lo stesso non era essenziale/decisivo per la diversa decisione logico-giuridica.

  • art. 391-bis, c.p.c. (istanza di revocazione)

    La Corte ha applicato i principi sulla revocazione delle pronunce di cassazione, richiedendo l'inquadramento del motivo nella previsione di cui all'art. 395, n. 4) c.p.c. per l'ammissibilità dell'istanza.

  • art. 380-bis c.p.c. e art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    art. 380-bis c.p.c.; art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Richiamate nelle fasi preliminari per la valutazione di ammissibilità e per la rimessione alla sezione competente; utilizzate per valutare se il vizio dedotto potesse configurare causa di ammissibilità della revocazione.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione al deposito di memorie difensive da parte delle controricorrenti; la Corte ha valutato la validità formale degli atti allegati.

  • art. 83 c.p.c. (testo previgente alla legge n. 69/2009)

    art. 83 c.p.c. (testo anteriore alla legge n. 69/2009)

    La Corte ha ritenuto che, essendo il processo iniziato nel 1984, si applicasse il testo previgente dell'art. 83 c.p.c., che escludeva il rilascio della procura speciale a margine di atti diversi dal ricorso/controricorso; perciò la procura conferita successivamente alle controricorrenti in calce a una memoria non era valida.

  • legge n. 69/2009, art. 45, comma 9 (modifica art. 83 c.p.c.)

    legge n. 69/2009, art. 45, comma 9

    Richiamata per spiegare il diverso regime della procura speciale introdotto dalla riforma: non applicabile al processo originario (1984) perché successiva, quindi non può sanare la procura tardiva.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte ha disposto che la ricorrente debba versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma quando ricorrono i presupposti indicati.

Massime di principio

  • La revocazione di una pronuncia di cassazione è ammissibile solo per gli specifici errori di fatto previsti dall'art. 395, n. 4) c.p.c.: deve trattarsi di un errore di percezione/svista evidente negli atti e non di una diversa valutazione discrezionale.
  • L'errore di fatto per giustificare la revocazione deve essere essenziale in senso logico-giuridico: occorre valutare se, in mancanza dell'errore, la decisione sarebbe dovuta essere necessariamente diversa; non basta che l'errore sia storico o non decisivo.
  • Le questioni processuali (es. validità di procure speciali) si valutano secondo la normativa applicabile al processo originario: le modifiche legislative posteriori non sanano automaticamente atti formati quando vigeva un diverso regime.
  • La sopravvenuta dichiarazione di fallimento di una parte non interrompe il procedimento di cassazione; il suo verificarsi non incide sul prosieguo del gravame in Corte di cassazione.
  • Quando si impugna per revocazione, è importante dimostrare con chiarezza documentale che il fatto ritenuto inesistente nella decisione è invece pacificamente emerso dagli atti e che tale fatto avrebbe imposto necessariamente un diverso esito.
  • La valutazione della causalità tra errore di fatto e decisione ha natura logico-giuridica e non richiede la prova che il giudice si sarebbe concretamente comportato diversamente, ma che la decisione sarebbe dovuta essere diversa per necessità logico-giuridica.

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