Cassazione Civile, Sentenza n. 25724/2020 del 13/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso plurimi atti di irrogazione di sanzioni doganali (avvisi di rettifica del 14/05/2010). Il ricorso di cassazione articolava sette motivi: (i) violazione di norme doganali e nazionali (reg. CEE n. 2913/1992 artt.5,76; DPR n.43/1973 art.40); (ii) omesso esame del fatto decisivo consistente nell'impossibilità pratica di operare in regime di rappresentanza diretta a causa del sistema informatico dell'Amministrazione; (iii) errata interpretazione degli artt.201 e 202 del Codice Doganale Comunitario circa la responsabilità dello spedizioniere-rappresentante e la necessità di accertare la consapevolezza dell'irregolarità; (iv) illegittimità del metodo di rideterminazione del valore delle merci (violazione art.29 CDC e della procedura prevista dall'art.181-bis del DAC - reg. CEE n.2454/93); (v) presunzione di colpevolezza e mancata verifica della negligenza del rappresentante ai sensi dell'art.5 d.lgs. n.472/1997; (vi) omessa applicazione della disciplina sul concorso di violazioni e continuazione (art.12 d.lgs. n.472/1997); (vii) omessa applicazione dell'attenuante prevista dall'art.303, ultimo comma, DPR n.43/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto infondati i primi due motivi (mancanza di prova che l'Amministrazione avesse concretamente impedito all'odierna ricorrente di optare per la rappresentanza diretta) e infondato o inammissibile il terzo e il quinto (sulla responsabilità del dichiarante e sulla presunzione di colpa), mentre ha ritenuto fondato il quarto motivo relativo all'illegittimità del metodo di rideterminazione del valore adottato dall'Agenzia per violazione dell'art.181-bis del DAC. In particolare la Corte ha affermato che, in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato, l'autorità doganale deve seguire la procedura di cui all'art.181-bis (richiesta di informazioni complementari facoltativa; obbligo, se i dubbi persistono, di informare l'interessato e concedergli ragionevole possibilità di replica) e, se decide di discostarsi dal valore di transazione, dimostrare di aver applicato i criteri sussidiari degli artt.30 e 31 CDC nella sequenza prevista ovvero spiegare perché non sia possibile. Poiché nella specie tale procedura non è risultata correttamente espletata, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria; i restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
art. 5; art. 29; art. 30; art. 31; art. 76
Art.29: valore in dogana deve essere in primo luogo il valore di transazione; l'autorità può discostarsene solo se vi sono fondati dubbi e seguendo la procedura e la sequenza dei criteri sussidiari previsti dagli artt.30 e 31. Art.76: possibilità per lo spedizioniere di presentare la dichiarazione in nome proprio (rappresentanza indiretta) o in nome e per conto (rappresentanza diretta) secondo la normativa vigente all'epoca.
Regolamento (CEE) n. 2454/1993 (DAC - Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario)
art. 181-bis, paragrafo 2: "Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari ... Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, ... concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto"
La procedura descritta è obbligatoria quando sussistono fondati dubbi sul valore dichiarato: la richiesta di informazioni è facoltativa, ma l'obbligo di informare l'interessato e di concedere la possibilità di replica è generale e deve essere rispettato prima di adottare una decisione definitiva; l'autorità che si discosta dal valore di transazione deve dimostrare di aver applicato i metodi sussidiari degli artt.30-31 nella rigida sequenza o motivare perché ciò non sia possibile.
Disposizioni del DPR n. 43 del 1973
art. 40; art. 303, ultimo comma
Art.40 citato come norma rilevante nell'ambito della materia doganale; art.303, ultimo comma richiamato come possibile attenuante non applicata (contestata dalla ricorrente).
d.lgs. n. 472 del 1997
Art.5: presunzione di colpa per chi commette l'illecito tributario, con inversione dell'onere della prova a carico dell'autore che deve dimostrare di aver agito senza colpa. Art.12: disciplina del concorso di violazioni/continuazione (contestata come omessa dall'organo di merito).
Codice Doganale Comunitario (Reg. n. 2913/1992) - artt. 201 e 202
Art.201: responsabilità del dichiarante; Art.202: estensione della nozione di debitori dell'obbligazione doganale per importazioni irregolari. La Corte ha precisato che la dichiarazione resa dal rappresentante indiretto soggiace alla responsabilità dello spedizioniere ai sensi dell'art.201, e che l'allargamento previsto dall'art.202 non esclude il dichiarante dalla responsabilità.
TFUE
Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea proposta in subordine dal ricorrente, ma non accolta dalla Corte di cassazione in questa decisione.
Massime di principio
- Se l'autorità doganale dubita del valore dichiarato (art.29 CDC), deve seguire la procedura dell'art.181-bis del DAC: la richiesta di informazioni complementari è facoltativa, ma se i dubbi permangono l'autorità è obbligata a informare l'interessato e a concedergli una ragionevole possibilità di replica prima di adottare una decisione definitiva.
- Quando l'autorità si discosta dal valore di transazione e applica criteri sussidiari (artt.30-31 CDC), deve dimostrare di averli applicati secondo la rigida sequenza prevista o spiegare perché ciò non fosse possibile; altrimenti la rideterminazione del valore è illegittima e gli atti basati su di essa devono essere annullati.
- Lo spedizioniere che presenta la dichiarazione come rappresentante indiretto è responsabile ai sensi dell'art.201 CDC: la responsabilità discende dalla mera dichiarazione, e l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul soggetto che invoca l'esimente.
- La mera affermazione che il sistema informatico dell'Amministrazione impediva la scelta della rappresentanza diretta non è sufficiente: occorre provare, con elementi specifici, di aver tentato in concreto e all'atto della dichiarazione di agire in responsabilità diretta e di essere stato impedito.
- Nei casi di illeciti di mera trasgressione il giudice può presumere la colpa (inversione dell'onere probatorio), ma l'interessato può sottrarsi alla sanzione dimostrando circostanze tali da rendere inesigibile la condotta corretta.
- Se la decisione sanzionatoria poggia su un avviso di rettifica viziato per mancato rispetto delle garanzie procedurali (es. art.181-bis DAC), la correttezza del provvedimento di rettifica è pregiudiziale rispetto alla legittimità delle sanzioni e la questione va riesaminata dal giudice di merito in conformità ai principi indicati dalla Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25723/2020 del 13/11/2020
- Sentenza civile · 13 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25784/2020 del 13/11/2020
- Sentenza civile · 13 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25789/2020 del 13/11/2020
- Sentenza civile · 13 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25790/2020 del 13/11/2020
- Sentenza civile · 13 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25791/2020 del 13/11/2020
- Sentenza civile · 13 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25792/2020 del 13/11/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →