Cassazione Penale, Sentenza n. 38883/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la carenza e la contraddittorietà dei gravi indizi in relazione all'imputazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico), la erronea applicazione e qualificazione dell'aggravante ex art. 416bis.1 c.p. (metodo mafioso e agevolazione della 'ndrina Bellocco) e l'erronea valutazione delle esigenze cautelari sostenendo che avrebbe potuto essere adottata una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) considerato il tempo trascorso e l'assenza di fatti successivi all'ottobre 2019
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico e l'inserimento di Petrini nel contesto associativo sulla base di precedenti sentenze, di un compendio intercepito (messaggi e conversazioni) e di elementi indiziari sulla divisione dei ruoli e sulle condotte funzionali al sodalizio. La Corte ha confermato che in sede cautelare non si applicano i criteri di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., ha ritenuto non manifestamente illogica la qualificazione dell'aggravante ex art. 416bis.1 e ha condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione e della sussistenza della doppia presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p., non superata da elementi contrari. Perciò è stata esclusa la possibilità di sostituire la custodia in carcere con misura meno afflittiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti fossero sufficienti in sede cautelare a fondare la gravità indiziaria necessaria per l'applicazione di misure cautelari per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
L'aggravante per metodo mafioso/agevolazione di 'ndrina è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base del contesto, dei legami con i vertici (Bellocco e Palaia) e della frequentazione e dei ruoli risultanti dalle intercettazioni
Codice di procedura penale - art. 192
art. 192 cod. proc. pen. (comma 2 citato)
La Corte ha confermato l'orientamento prevalente secondo cui i criteri della precisione e concordanza degli indizi richiesti dall'art. 192, comma 2, non sono applicabili in sede cautelare, dove è sufficiente la gravità degli indizi
Codice di procedura penale - art. 273
art. 273 cod. proc. pen. (richiamato per le misure cautelari)
Richiamato nel contesto dell'adozione di misure cautelari; la Corte ha ribadito che il giudizio cautelare è prognostico e meno rigoroso rispetto al giudizio di merito
Codice di procedura penale - art. 275
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La 'doppia presunzione' relativa prevista per il reato associativo è stata ritenuta applicabile e non neutralizzata da elementi contrari: ciò giustifica, salvo prova contraria, la custodia cautelare in carcere
Codice di procedura penale - art. 274
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione è prognostica e non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale anche in presenza di un intervallo temporale
Codice di procedura penale - art. 275-bis
art. 275-bis cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha implicitamente escluso l'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico a fronte del pericolo di reiterazione, valutazione ritenuta valida dalla Corte
Massime di principio
- In sede cautelare per reati associativi relativi a stupefacenti la prova richiesta è più lieve rispetto al giudizio di merito: è sufficiente la gravità degli indizi, non la loro precisione e concordanza ex art. 192 c.p.p.
- Intercettazioni, messaggi e precedenti sentenze che attestano l'esistenza di un sodalizio possono, anche se indiretti, essere idonei a fondare la gravità indiziaria della partecipazione e dell'aggravante mafiosa
- La qualificazione dell'aggravante per metodo mafioso richiede una valutazione complessiva del contesto e dei legami con i vertici; se il giudice del riesame espone ragioni coerenti, la Corte di legittimità non sostituisce il suo apprezzamento
- La 'doppia presunzione' prevista per l'associazione a delinquere (art. 275, comma 3 c.p.p.) rende più difficile ottenere misure meno afflittive; spetta al ricorrente fornire elementi concreti per superarla
- Il tempo trascorso dai fatti non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: il giudice deve fare una valutazione prognostica che tenga conto personalità, modalità dei fatti e rete di relazioni
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