Cassazione Civile, Ordinanza n. 22145/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un avvocato, già debitore di somme derivanti da un mutuo e da una successiva condanna giudiziale non adempiuta, aveva ottenuto in un precedente giudizio una quota ereditaria e, in sede di divisione, gli era stato attribuito un conguaglio in denaro a favore di altro coerede. Il creditore del conguaglio notificava due precetti fondati sulla sentenza divisoria, e il debitore proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il secondo precetto, deducendo: nullità del precetto per la pregressa notifica di altro precetto sul medesimo titolo; insussistenza del conguaglio perché il creditore non avrebbe consegnato i beni assegnati e avrebbe illegittimamente alienato o locato gli immobili; non debenza di interessi e rivalutazione; esistenza di controcrediti risarcitori da compensare, derivanti dal deprezzamento degli immobili e da pregiudizi all'immagine professionale. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi, ma li formulava in modo promiscuo e confuso: con il primo denunciava, in modo cumulativo, la sospensione dell'efficacia esecutiva, l'eseguibilità della sentenza divisoria, l'abuso per la reiterazione del precetto, il deprezzamento dei beni e la mancata consegna degli immobili; con il secondo contestava la duplicazione delle spese nel secondo precetto e la debenza di interessi e rivalutazione; con il terzo censurava il mancato accoglimento della doglianza sulla riunione delle due opposizioni a precetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di intelligibilità e per plurime carenze di specificità e autosufficienza, rilevando che i motivi erano mescolati tra loro e non consentivano una chiara individuazione delle censure. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondate le singole doglianze: non sindacabile il provvedimento interinale sulla sospensione; manifestamente infondata la pretesa di non esecutività di una sentenza passata in giudicato; inammissibile la censura sull'abuso per mera reiterazione di argomenti di merito; inammissibile la doglianza sul deprezzamento per giudicato, genericità e natura fattuale; inammissibile il vizio di omesso esame per doppia conforme; inammissibile la censura sulle spese del primo e secondo precetto per mancata trascrizione dei documenti; infondata la censura sugli interessi, perché il conguaglio divisionale è obbligazione pecuniaria e produce interessi ope legis dal giudicato ex art. 1282 c.c.; inammissibile la censura sulla rivalutazione per mancata trascrizione del precetto; inammissibile, infine, la censura sulla mancata riunione delle opposizioni, trattandosi di scelta discrezionale e di provvedimento ordinatorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la presenza di errori di diritto nella sentenza impugnata, pur non utilmente censurati, in particolare sull'erronea estensione dell'art. 1243 c.c. alla diversa eccezione di inadempimento.
Norme richiamate
consente alla parte di difendersi personalmente, nel caso richiamato dall'atto introduttivo.
richiamato quale base dell'azione surrogatoria esercitata dal creditore nei diritti del debitore.
richiamato quale norma sull'azione di riduzione proposta in via surrogatoria.
norma posta a fondamento delle opposizioni all'esecuzione proposte contro i precetti.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile per inintelligibilità e per difetto di specificità/autosufficienza, anche per mancata trascrizione degli atti rilevanti.
impedisce la deduzione del vizio di omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia conforme di merito.
l'obbligazione pecuniaria di conguaglio produce interessi di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza che la accerta.
la Corte osserva che la Corte d'appello lo aveva falsamente applicato estendendolo all'eccezione di inadempimento, che è cosa diversa dalla compensazione di crediti illiquidi.
giustifica la compensazione integrale delle spese di legittimità per gravi motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti e i motivi con chiarezza, specificità e autosufficienza: la commistione di censure eterogenee in un unico motivo e la mancata trascrizione degli atti rilevanti rendono il ricorso inammissibile.
- In presenza di sentenza passata in giudicato, la sua esecutività non può essere negata sul presupposto che sia ancora contestabile; il titolo giudiziale definitivo è azionabile in via esecutiva.
- L'obbligazione di pagamento del conguaglio divisionale è un'obbligazione pecuniaria e produce interessi di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza che la determina, anche se la sentenza non li abbia espressamente liquidati.
- La deduzione di un controcredito illiquido in compensazione ex art. 1243 c.c. è distinta dall'eccezione di inadempimento: nel secondo caso il giudice deve verificare l'adempimento della controprestazione, non liquidare un credito.
- Le questioni coperte da giudicato, quelle meramente fattuali e quelle dedotte in modo generico non sono utilmente scrutinabili in sede di legittimità.
- Il mancato accoglimento di una richiesta di riunione di opposizioni o di analoghi provvedimenti ordinatori non è, di regola, suscettibile di autonoma censura in cassazione se rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
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