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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03138/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda l'inquadramento spettante a un dipendente già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e poi transitato, su domanda, nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Il lavoratore aveva sostenuto di avere presentato tempestiva domanda di trasferimento ai sensi della L. n. 36/2004, art. 4, comma 7, e che l'amministrazione regionale aveva ritardato in modo ingiustificato il transito, facendolo avvenire solo nel giugno 2007. Secondo il ricorrente, tale ritardo gli aveva impedito di beneficiare del medesimo inquadramento riconosciuto ai dipendenti regionali in posizione analoga e di ottenere la categoria D5 sin dalla data in cui, a suo dire, il passaggio avrebbe dovuto perfezionarsi. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo corretta l'applicazione della tabella di corrispondenza introdotta dalla normativa regionale sopravvenuta del 2007 e negando che il ricorrente avesse dimostrato ragioni per disapplicarla. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano il transito e l'inquadramento del personale, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere immediatamente al riconoscimento della corrispondenza tra le qualifiche statali e quelle regionali secondo la disciplina vigente al momento della domanda, con conservazione dello stato giuridico ed economico posseduto; ha inoltre dedotto la violazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, lamentando una discriminazione rispetto al personale già inquadrato nel Corpo Forestale Regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato retroattivamente la disciplina sopravvenuta della L.R. n. 4/2007 per valutare l'inquadramento di un passaggio che doveva essere ricondotto alla disciplina vigente al momento in cui si erano maturate le condizioni per il transito. La Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti in materia e ha affermato che l'inquadramento del personale transitato a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai sensi della L. n. 36/2004 e della L.R. n. 9/2006, va effettuato sulla base della disciplina allora vigente, previa individuazione del profilo professionale corrispondente e tenendo conto anche dei criteri dell'art. 5 della L.R. n. 10/2000 e dei decreti presidenziali del 2001, senza utilizzare i criteri introdotti solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare continuità alla motivazione di precedenti decisioni della Corte

  • art. 4, comma 7, L. n. 36/2004

    riconosceva al personale del Corpo forestale dello Stato la possibilità di chiedere il transito, a domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali, nei limiti e secondo le condizioni previste dalle normative regionali

  • art. 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006

    consentiva il passaggio del personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia e prevedeva l'inquadramento nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, nei posti vacanti del ruolo regionale

  • art. 4, comma 7, L.R. Sicilia n. 9/2006

    salvava lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento e rinviava alle norme del personale del Corpo forestale regionale per il trattamento futuro

  • art. 5, L.R. n. 10/2000

    indicato come criterio per il primo inquadramento del personale regionale, valorizzando livello previgente, titolo di studio e anzianità di servizio

  • d.P.Reg. Sicilia 20 aprile 2007

    ha disciplinato competenze, ordinamento professionale e corrispondenze tra qualifiche regionali e statali, ma non può essere applicato retroattivamente per i transiti già perfezionati o perfezionandi

  • D.M. 5 luglio 2005

    ha dettato i criteri di disciplina dei trasferimenti del personale del Corpo forestale dello Stato ai ruoli regionali

  • L.R. Sicilia n. 4/2007

    normativa sopravvenuta che istituiva nuovi ruoli e nuovi criteri di inquadramento per il personale non direttivo; non poteva essere utilizzata per valutare retroattivamente il transito del ricorrente

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente per lamentare disparità di trattamento rispetto al personale regionale già inquadrato

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al trattamento economico conseguente al corretto inquadramento

  • art. 97 Cost.

    invocato dal ricorrente per denunciare violazione di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

Massime di principio

  • Il personale che transita a domanda da un'amministrazione statale a una regionale va inquadrato secondo la disciplina vigente al momento in cui si perfezionano le condizioni normative del passaggio, non secondo una disciplina sopravvenuta.
  • Se la legge regionale che autorizza il transito prevede l'individuazione di qualifiche equivalenti e la conservazione dello stato giuridico ed economico, l'amministrazione deve operare la corrispondenza sulla base delle declaratorie e dei criteri allora esistenti, senza differire la valutazione all'adozione di tabelle successive se la legge non la prevede espressamente.
  • La sopravvenienza di nuove tabelle di equiparazione o di nuovi ruoli non consente di modificare retroattivamente l'inquadramento di chi aveva già presentato domanda di trasferimento sotto un diverso assetto normativo.
  • Nel sindacato di legittimità, è censurabile la decisione di merito che applichi retroattivamente una normativa sopravvenuta in materia di inquadramento del personale, quando la disciplina applicabile debba invece essere individuata in base al momento in cui matura il diritto al transito.
  • La valutazione della qualifica corrispondente deve essere compiuta confrontando il contenuto professionale delle posizioni e i criteri di classificazione vigenti all'epoca del trasferimento, non con parametri introdotti successivamente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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