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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03145/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di impresa familiare relativo a un bar-caffetteria venduto ad Alghero. In primo grado era stata riconosciuta alla partecipante all'impresa familiare una somma pari al 50% del prezzo incassato per la vendita dell'attività, poi ridotta dalla Corte d'appello a euro 25.036,78, sulla base della ritenuta partecipazione del 30% agli utili e della detrazione di importi per imposte e contributi. La ricorrente per cassazione ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 435, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado, poiché l'appellante non aveva notificato il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. La ricorrente ha anche richiamato di avere già eccepito tale omissione nel sub-procedimento cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e ha evidenziato che la precedente notifica del provvedimento relativo all'inibitoria non poteva sanare la mancata notifica del ricorso di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel rito lavoro in appello. Ha affermato che tale omissione determina l'improcedibilità dell'appello e che non è consentito al giudice assegnare un nuovo termine per la notifica ai sensi degli artt. 291 e 421 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e, rilevata l'improcedibilità dell'appello, è stato dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'appellante è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge processuale.

  • art. 435, comma 2, c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'appello deve essere notificato con ricorso e decreto di fissazione dell'udienza; la loro mancata notifica comporta improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 421 c.p.c.

    Non consente di assegnare all'appellante un termine per integrare la notificazione omessa del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in appello.

  • art. 291 c.p.c.

    La rimessione in termini per rinnovazione della notificazione non è applicabile quando la notifica sia stata semplicemente omessa nel giudizio di appello del rito lavoro.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    La disciplina processuale è letta in modo costituzionalmente orientato alla ragionevole durata del processo, che impone il rigore sulla procedibilità dell'appello nel rito lavoro.

  • art. 283 c.p.c.

    La notifica eseguita nella fase cautelare sull'inibitoria non sana la mancata notifica necessaria per la fase di merito dell'appello.

  • art. 348 c.p.c.

    Il rinvio della causa a una seconda udienza non consente di sanare l'omissione notificatoria iniziale con un atto successivo.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'appello è improcedibile se il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non vengono notificati alla controparte, anche quando l'impugnazione sia stata tempestivamente depositata.
  • La mancata notificazione dell'atto introduttivo dell'appello non può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine ex art. 421 c.p.c. o tramite applicazione dell'art. 291 c.p.c., perché ciò contrasterebbe con l'esigenza di ragionevole durata del processo.
  • La notifica compiuta in un autonomo sub-procedimento cautelare, come quello relativo alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, non sostituisce né sana la notificazione dovuta per la fase di merito dell'appello.
  • Nel giudizio di appello del rito lavoro la vocatio in ius della fase cautelare e quella della fase di merito sono distinte e ciascuna richiede il proprio adempimento notificatorio; l'omissione di quello relativo al merito impedisce la prosecuzione del processo.
  • Quando l'appello è dichiarato improcedibile per mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la sentenza di primo grado passa in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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