Cassazione Civile, Ordinanza n. 03063/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli relativi all'anno 2009 e dal successivo indebito richiesto dall'INPS per prestazioni di disoccupazione erogate nel 2011. In primo grado la decisione era stata favorevole alla lavoratrice, ma la Corte d'appello di Messina ha riformato la sentenza dichiarando la decadenza dal diritto di chiedere la reiscrizione negli elenchi, ritenendo provata dall'INPS la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione recanti la cancellazione nel periodo 15.12.2014-10.1.2015. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 e 38, comma 6, d.l. n. 98/2011, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito idoneità probatoria al documento prodotto dall'INPS, nonostante la contestazione della sua tempestività e attendibilità, e che ciò avesse condotto a ritenere tardiva l'azione giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza, pur formalmente costruita come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'idoneità del documento INPS a dimostrare la pubblicazione telematica della cancellazione. Ha inoltre osservato che il tema dell'omesso esame di un fatto decisivo non era configurabile, poiché il documento era stato espressamente esaminato, e che non vi era adeguata deduzione di nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Quanto alle spese, non è stata disposta alcuna statuizione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stata invece affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970
termine di centoventi giorni
il termine per proporre azione giudiziaria dopo la notifica o conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi integra una decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio e non sanabile ex art. 8 l. n. 533/1973.
art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011
richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla disciplina della pubblicazione telematica degli elenchi e degli effetti della cancellazione.
art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011
la Corte richiama il principio secondo cui la notificazione del disconoscimento di giornate lavorative mediante pubblicazione telematica sul sito INPS è idonea anche per annualità precedenti l'entrata in vigore della norma, nel testo antecedente alla modifica del 2020.
art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020
richiamato solo come norma che ha modificato il testo previgente dell'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011.
art. 8 l. n. 533/1973
la decadenza sostanziale non è soggetta alla sanatoria prevista da questa disposizione.
art. 2969 c.c.
poiché la materia è sottratta alla disponibilità delle parti, la decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il giudicato interno.
art. 360 c.p.c.
la Corte distingue il vizio di violazione di legge dall'erronea ricognizione del fatto e afferma che il controllo sulla motivazione o sull'omesso esame è ammesso solo nei limiti propri dei numeri 4 e 5.
art. 132, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione mancante o apparente integra un error in procedendo e richiede una deduzione specifica della nullità della sentenza.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dopo la camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 152 disp. att. c.p.c.
non è stata disposta pronuncia sulle spese, in ragione della natura della controversia che riguardava anche l'iscrizione negli elenchi e la sussistenza dell'indebito.
Massime di principio
- La censura per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per contestare, sotto forma di vizio di legittimità, la valutazione del materiale probatorio o l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il termine di centoventi giorni per impugnare il provvedimento definitivo relativo agli elenchi dei lavoratori agricoli integra una decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio e non sanabile nei modi previsti per altri tipi di decadenza processuale.
- La pubblicazione telematica sul sito dell'INPS può costituire valida forma di comunicazione del disconoscimento/cancellazione anche per posizioni riferite ad annualità precedenti, secondo la disciplina previgente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico non sia stato affatto considerato; se il documento o il fatto sono stati espressamente esaminati dal giudice, la censura non è ammissibile in cassazione.
- Il vizio di motivazione mancante o apparente deve essere dedotto come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., e non può essere surrogato da una generica denuncia di violazione di legge.
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